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SOCIETÀ COSTITUITE ALL‘ESTERO. Trattato CE. principio della libertà di stabilimento. Art. 43 (ex art.52).
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SOCIETÀ COSTITUITEALL‘ESTERO Trattato CE principio della libertàdi stabilimento Art. 43 (ex art.52) Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. Art. 48 (ex art.58) Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Danimarca Sentenza Centros Regno Unito succursale Società Società senza doversi assoggettare alle norme che regolano quel tipo disocietà „…le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a consentire alle società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività negli altri Stati membri per il tramite di un'agenzia, di una succursale o di una filiale..“ „..il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento. Infatti, il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato..“
Capo XI Delle società costituite all’estero2507. Rapporti con il diritto comunitario. — L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee
TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DIPERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE natura dell‘atto costitutivo forma dell‘atto costitutivo contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI misura tipologia stima titolo del conferimento
REGIME DELLA PARTECIPAZIONE natura partecipazione ai guadagni partecipazione alle perdite creditori della società regime di responsabilità creditori personali circolazione dellapartecipazione sociale
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione conflitto di interessi invalidità delle decisioni procedimento di impugnazione amministrazione „sistema“ nomina e cessazione degli amministratori diritti e obblighi degli amministratori conflitto di interessi responsabilità degli amministratori
CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ revisori esterni autorità giudiziaria BILANCIO principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO procedimentomodificativo modifiche delcapitale sociale diritto di opzione aumento perdite diminuzione altro
SCIOGLIMENTO DELRAPPORTO SOCIALE recesso esclusione LIMITATAMENTE AD UN SOCIO morte SCIOGLIMENTODELLA SOCIETÀ liquidazione
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) (….) L'anno ............................. , il giorno .................................., del mese di ................................... ,davanti a me Dott..........................................................., Notaio in……………… , iscritto presso il Collegio notarile di………………, ….sono personalmente comparsi i Signori: — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — ……….. delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE NATURA CONTRATTO REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE verbalmente CONTROLLO NON È NECESSARIALA FORMASCRITTA BILANCIO FORMA MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO consenso manifestato percomportamenti concludenti SE NON PER LANATURA DEI BENICONFERITI es., conferimento diun immobile 1350 n.9
con sottoscrizione autenticatadei contraenti forma scritta atto pubblico ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO delcontratto entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori no pubblicità dichiarativa nel R.I. del luogo incui la società ha sede „società irregolare“ snc/sas • minore autonomia patrimoniale • - regime particolare in materia di rappresentanza
società di fatto snc irregolare no esplicitazione del contenuto conclusa per fatti concludenti attività commerciale principio di effettività esercizio collettivo diattività commercialelucrativa norme sncirregolare disciplinaresiduale (RINVIO)
CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almenoun socio indicazione del rapporto sociale soci che hannol‘amministrazione ela rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essiattribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società
VIZI DELL‘ATTOCOSTITUTIVO per contrarietà a normeimperative… NULLO CONTRATTO PLURILATERALECON COMUNIONE DI SCOPO ANNULLABILE vizi della volontà se della singolapartecipazione nullità/annullamento dell‘interocontratto solo se partecipazione essenziale Pr.: nullità dell‘interocontratto d2 applicazione analogica principio della irretroattivitàdella nullità per soc.cap. d1 causa di scioglimento per impossibilità conseguimentodell‘oggetto sociale no effetti giuridici liquidazione: creditori socialisoddisfatti per primi restituzione ai soci
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE ammontare/investimentodi ciascuno MISURA REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE pattuizionedei soci CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO doppia presunzione semplice ammontare quanto oggettivamente necessarioper il conseguimento dell‘oggettosociale investimentodi ciascuno in parti uguali fra loro socio d‘opera contratto se manca: dal giudice secondo equità
es., crediti, garanzie reali epersonali, servizi, opera TIPOLOGIA qualunque apporto suscettibiledi valutazione economica --nome (inserito nella ragionesociale) se nulla è previstodal contratto denaro CREDITI socio risponde della eventualeinsolvenza del debitore (pro solvendo) nei limiti del valoreattribuito al credito
STIMA conferimenti diversidal denaro criteri fissati contrattualmente dai soci indicati nell‘atto costitutivo
TITOLO norme sulla vendita beni conferiti in proprietà socio garante per i vizi della cosa e per evizione dal trasferimento della proprietà:rischio del perimento fortuito a caricodella società prima: se bene periscesocio può essere escluso beni conferiti in godimento diritto alla restituzionedel bene rischio a carico del socio: se bene periscesocio può essere escluso
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE quota di patrimonio CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO non si può riprendere quanto conferito non si possono utilizzarele cose appartenenti alpatrimonio sociale per finiesterni a quelli della società
PARTECIPAZIONEAGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATIDA BILANCIO salvo pattuizionediversa dei soci ripartizionedegli utili pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) divieto di distribuzione di utili non realmenteconseguiti patto nullo restituzione senon in buona fede
ripartizionedegli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionaleai conferimenti