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CONVEGNO SICUREZZA SUL LAVORO: la situazione delle ATTIVITÀ SPORTIVE a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 18 giugno 2013 - Centro Incontri della Regione Piemonte C.so Stati Uniti, 23 – Torino Un po’ di chiarezza sul campo di applicazione e su chi è equiparabile ai lavoratori

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Presentation Transcript


  1. CONVEGNO SICUREZZA SUL LAVORO: la situazione delle ATTIVITÀ SPORTIVE a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 18 giugno 2013 - Centro Incontri della Regione Piemonte C.so Stati Uniti, 23 – Torino Un po’ di chiarezza sul campo di applicazione e su chi è equiparabile ai lavoratori I principali obblighi del datore di lavoro Dott. Giacomo Porcellana - Presidente Sicurlav e Ispettore Spresal ASL TO 3 Dott.ssa Cristina Marini - Vice presidente Sicurlav Dott. Giacomo Porcellana

  2. Lavoratori La figura del lavoratore è definita dall’articolo 2, comma 1 lettera a) del DLgs 81/08 come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Dott. Giacomo Porcellana

  3. Lavoratori Lavoro non retribuito ≠ volontariato Dott. Giacomo Porcellana

  4. Lavoratori Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto… l'associato in partecipazione … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi … l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale … Dott. Giacomo Porcellana

  5. Lavoratori soggetti tutelati Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, per alcuni lavoratori però la tutela è limitata o condizionata. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al DLgs 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Dott. Giacomo Porcellana

  6. Lavoratori soggetti tutelati Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al DLgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. Dott. Giacomo Porcellana

  7. Lavoratori soggetti tutelati Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al DLgs 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Dott. Giacomo Porcellana

  8. Lavoratori soggetti tutelati Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto legislativo 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Dott. Giacomo Porcellana

  9. Altri soggetti tutelati Ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati … A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico .. Dott. Giacomo Porcellana

  10. I lavoratori autonomi Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. Articolo 2222 CONTRATTO D'OPERA 1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente … Dott. Giacomo Porcellana

  11. I lavoratori autonomi La Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 4 luglio 2012 evidenzia le ben note problematiche relative alla reale autonomia. La circolare invita ad osservare come elementi “problematici”: 1. la mancata disponibilità giuridica o il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori; 2. la condizione di monocommitenza in capo al lavoratore autonomo; 3. affidamento di mansioni sono difficilmente compatibili con prestazione dotata di carattere di autonomia. Dott. Giacomo Porcellana

  12. I lavoratori autonomi I commi 26 e 27 dell’art.1 legge 28 giugno 2012, n.92 si occupano delle partite Iva , a questo riguardo, le prestazioni di lavoro autonomo, svolte da titolare di partita Iva, sono considerate dalla Riforma Fornero, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti: - durata della prestazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare; - corrispettivo derivante da tale collaborazione pari almeno all’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare; - esistenza di una postazione di lavoro fissa a disposizione del lavoratore. Sono tuttavia escluse da tali presunzioni: a) le prestazioni connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato, b) le prestazioni rese da soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo (circa 18.662 euro per il 2012), c) le prestazioni svolte nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Dott. Giacomo Porcellana

  13. I lavoratori autonomi Non è facile districarsi nell’analisi di un rapporto di lavoro autonomo, ma si ci si può domandare: Esiste una obbligazione di risultato e quindi un rischio di impresa ? Oppure Esiste una mera obbligazione di mezzi ? Dott. Giacomo Porcellana

  14. Lavoratore autonomo e responsabilità del committente … la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, come nel caso in esame, il dovere di sicurezza è riferibile anche al committente qualora l’esame della situazione fattuale evidenzi che vi sia stata, in concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva incidenza della condotta posta in essere dal committente. A tale fine, vengono in rilievo la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti per la scelta del prestatore d’opera ovvero l’ingerenza del committente nella esecuzione dei lavori (Cass. Sezione IV, sentenza n. 15081, in data 8.4.2010, dep. 19.04.2010, Rv. 247033) Dott. Giacomo Porcellana

  15. I volontari Le definizioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs 81/08 comprendono anche il mondo del volontariato. Nel testo originario del D.Lgs 81/08 era esplicitamente espressa una equiparazione alla figura di lavoratore del "volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" nonché del "volontario che effettua il servizio civile". Equiparazione che ancora oggi opera per "i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile". Successivamente la volontà del legislatore è cambiata e con il D.Lgs 106/09 si è voluto equiparare ai lavoratori autonomi i volontari, di cui alla legge 266/91, e i volontari che effettuano il servizio civile, assoggettandoli agli oneri dell'art. 21, ed al contempo riducendo gli obblighi del datore di lavoro, nei loro confronti, a quanto indicato nel comma 12 bis dell'art. 3 del DLgs 81/08. Dott. Giacomo Porcellana

  16. I volontari L'art. 3, comma 4, del D.Lgs 81/08 stabilisce che "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo". Mentre il successivo comma 12-bis dispone che "Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21". LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato. (G.U. n.196 del 22 agosto 1991) … Art. 2. Attività di volontariato 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Dott. Giacomo Porcellana

  17. I volontari Viceversa, il legislatore ha ritenuto di inquadrare come lavoratori "i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile", ma ha previsto (art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs 81/08) che per tali soggetti le disposizioni del D.Lgs 81/08 debbano essere applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento del loro servizio. Per questo motivo con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 sono state approvate le "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Appare dunque evidente che il legislatore abbia voluto definire, all'interno del D.Lgs 81/08, un doppio binario per i volontari a seconda dell'attività e delle finalità perseguite dall'organizzazione di cui fanno parte.Si deve peraltro osservare che esistono altre forme di volontariato, quali ad esempio quelle disciplinate dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, non chiaramente richiamate nel D.Lgs 81/08. Dott. Giacomo Porcellana

  18. I volontari Sono equiparati a lavoratori autonomi (ex art. 3, comma 12 bis) i volontari:1) che effettuano il servizio civile (ex legge 6 marzo 2001 n. 64); 2) che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione (Legge 266/91) di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono equiparati a lavoratori (ex artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 3 bis) i volontari: che operano all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce RossaItaliana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco (tenendo conto delle particolarimodalità di svolgimento del loro servizio secondo il DM 13/4/2011).Eventuali volontari che operino al di fuori dei casi sopra indicati e che svolgano un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazionedi un datore di lavoro, anche di fatto , sono riconducibili nell'ambito della definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a, delD.Lgs 81/08). Dott. Giacomo Porcellana

  19. Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730 T.S., parroco della Parrocchia di (OMISSIS) veniva imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di M.G. per avere cagionato alle stesso lesioni gravi consistite nelle fratture pluriframmentarie, scomposte ed esposte del malleolo e della tibia destra, nonchè varie altre ferite consentendo che il giorno 3 giugno 1995 questi usasse un trabatello non allestito a regolare d'arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori alla festa parrocchiale e dal quale cadeva dall'altezza di tre metri a causa del ribaltamento del medesimo. … Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprile 2002 dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fosse applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per violazione di norme antinfortunistiche. Dott. Giacomo Porcellana

  20. Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730 Il P.M. proponeva appello sostenendo l'applicabilità di detta normativa e richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che effettuavano la pulizia usando il trabatello in questione.Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche. … La corte torinese, con sentenza pronunciata in data 1.2.05 respingeva gli appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del raggiungimento di un risultato utile al parroco perchè erano stati i parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena libertà, dedicandosi con la propria attività ad un'opera che tornava non a vantaggio del parroco, ma a vantaggio proprio. Dott. Giacomo Porcellana

  21. Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile che ha dedotto l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il parroco non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in quanto l'installazione dei teloni era stata attivata dai volontari facenti parti del consiglio parrocchiale, che aveva deciso di svolgere i festeggiamenti come negli anni precedenti. … l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di lavoro". Nel caso di specie, premesso l'interesse del parroco perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili, fu lo stesso imputato ad ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di predisporre un telone che presupponeva il lavoro ad una certa altezza sul trabatello. Dott. Giacomo Porcellana

  22. Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730 Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco e per un'attività che riguardava la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è tipica dell'attività del parroco) d.T. aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in n modo conforme alle norme prudenziali. Ne consegue che ha costituito errore di diritto l'esclusione dell'applicazione delle medesime e la conseguente dichiarazione di improcedibilità per la ritardata presentazione della querela in quanto il reato era perseguibile d'ufficio. Dott. Giacomo Porcellana

  23. il principio di effettività Corte di Cassazione 9.3.2007Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella formale) L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa Dott. Giacomo Porcellana

  24. Brevi cenni sul principio di effettività Art. 299: Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (Dirigente), ed e) (Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto …. Dott. Giacomo Porcellana

  25. Lavoratori soggetti tutelati Le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti terzi. Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002 (ud. del 5 dicembre 2001) La disciplina in materia di prevenzione infortuni è ispirata alla necessità di tutelare l'incolumità non solo dei lavoratori dipendenti ma anche delle persone che vengono comunque a trovarsi nei luoghi di lavoro non avendo importanza se l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato, ad un soggetto a questo equiparato od anche ad un estraneo, quali ad esempio un visitatore, un fornitore o comunque una persona che viene a trovarsi temporaneamente e occasionalmente nel luogo di lavoro. Dott. Giacomo Porcellana

  26. Il Datore di Lavoro b) «datore di lavoro»:il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Dott. Giacomo Porcellana

  27. Il Datore di Lavoro • Cass. Pen., sez. IV, 06/02/2004, n. 4981 • Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi é titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. (Sulla base di questi principi la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità di uno dei due amministratori che, di fatto, non si era mai occupato della sicurezza all'interno della clinica e che in conseguenza di questa ripartizione di compiti aveva fatto affidamento sulla corretta esecuzione di quelli inerenti la sicurezza da parte dell'altro amministratore). Dott. Giacomo Porcellana

  28. Il Datore di Lavoro • Cass. Pen., sez. III, 01/04/2005, n. 12370 • In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti). Dott. Giacomo Porcellana

  29. Brevi cenni sulla delega di funzioni Il soggetto o i soggetti che in base alla definizione del Decreto rivestono il ruolo di datore di lavoro rispondono Jure proprio della violazione delle norme pertinenti. Qualora operi una delega, invece, il soggetto delegato risponderà, invece del delegante, della violazione delle norme pertinenti nella misura in cui la delega risulti efficace. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Dott. Giacomo Porcellana

  30. Brevi cenni sulla delega di funzioni I requisiti della delega sono indicati nell’articolo 16 del Decreto: • che essa risulti da atto scritto recante data certa; • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Dott. Giacomo Porcellana

  31. Brevi cenni sulla delega di funzioni Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle suddette condizioni. Anche la sub-delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto sub-delegato non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Dott. Giacomo Porcellana

  32. Brevi cenni sulla delega di funzioni Cass. Pen., Sez. IV, 3/10/2007, n. 36121 … in materia infortunistica il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia, relativa agli obblighi di prevenzione e sorveglianza impostigli dalle norme antinfortunistiche, solo attraverso un formale provvedimento di delega ad altro soggetto subentrante, con esplicita indicazione delle funzioni ed accettazione della delega che preveda l'attribuzione al delegato di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell'imprenditore, e che consenta anche l'accesso ai mezzi finanziari. Cass. Pen., Sez. III, 20/11/2009, n. 44890 …L’invalidità della delega, in base al principio di effettività, impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate … in realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega. Dott. Giacomo Porcellana

  33. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente Gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 possono essere divisi in due gruppi: obblighi particolari obblighi di carattere generale OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE OBBLIGHI GENERALI OBBLIGHI PARTICOLARI Dott. Giacomo Porcellana

  34. Principali obblighi del Datore di lavoro Gli obblighi generali previsti dal d. LGS N. 81/2008 possono essere così sintetizzati: • obbligo di dotarsi di un sistema di prevenzione aziendale (RSPP, medico competente, ecc.) • obbligo di valutazione dei rischi • obblighi legati ai dispositivi di protezione individuale • obbligo di sorveglianza sanitaria • obbligo di gestione delle emergenze • obbligo di informazione e formazione per i lavoratori • obbligo di gestione della sicurezza negli appalti • obbligo di tutela nei confronti della popolazione e dell’ambiente • obblighi di comunicazione Dott. Giacomo Porcellana

  35. Obblighi del Datore di lavoro OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI valutazione di tutti i rischi elaborazione del documento Tra gli obblighi generali sanciti dagli articoli 17 e 18 del D. L.vo n. 81/2008 assume particolare importanza quello, esclusivo del datore di lavoro della preventiva valutazione che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; valutazione che deve essere elaborata in un documento i cui contenuti sono specificati nell’articolo 28 del D. L.vo n. 81/2008. Dott. Giacomo Porcellana

  36. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente L’obbligo di nomina del medico compente è legata all’obbligo di sorveglianza sanitaria. Alla sorveglianza sanitaria è dedicato l’art. 41. La sorveglianza sanitaria è quindi effettuata dal medico competente non solo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma anche in relazione alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA Dott. Giacomo Porcellana

  37. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente GESTIONE DELLE EMERGENZE La gestione delle emergenze è disciplinata dalla Sezione VI del Titolo I composta da quattro articoli (artt. 43, 44, 45 e 46), sulla falsariga del corrispondente Capo III del Titolo I del D. Lgs. n. 626/1994. Non vengono introdotti elementi nuovi rispetto a quanto già era contenuto e disposto da quest’ultimo decreto se non l’introduzione di alcune nuove definizioni e denominazioni con l’obiettivo di meglio precisare alcune terminologie e di rendere chiare le finalità delle indicazioni in esso contenute. Dott. Giacomo Porcellana

  38. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. Dott. Giacomo Porcellana

  39. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente L’adempimento degli obblighi richiede un forte rapporto con i lavoratori: sono di particolare importanza gli obblighi di informazione, formazione e addestramento per sensibilizzare i destinatari della tutela circa i rischi ai quali sono esposti e i modi per prevenirli (art. 36 e 37 del d. lgs. n. 81/2008. informazione formazione addestramento Dott. Giacomo Porcellana

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