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BRESCIA 31.1.14

BRESCIA 31.1.14. A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE

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  1. BRESCIA 31.1.14 A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE - La stralcio dei crediti e la deducibilità fiscale - Nuova disciplina dei leasing per imprese e professionisti - La nuova deduzione Irap per incremento occupazionale La riapertura della rivalutazione di quote e terreni Il nuovo quadro RW B) LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA: ADEMPIMENTI CONTABILI, RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI E IMPLICAZIONI FISCALI

  2. LEGGE DI STABILITA’ 2014 n. 147/13Rivalutazione beni d’impresae delle partecipazioni

  3. RIVALUTAZIONE 2013 Dovrebbe ritenenrsi che sia rivalutazione anche solo civilistica > obiettivi PECULIARITA’ • Vantaggi: • Condizioni migliori per accesso al credito • Possibilita di copertura perdite per societa’ di capitali • Possibilita di copertura prelevamenti dei soci eccedenti il capitaleper societa’ di persone Puo’ essere riconosciuto il maggior valore fiscale , ma non e’ obbligatorio

  4. Condizioni generali rivalutazione Contab. ORDINARIA Soggetti IMPRESE Contab. SEMPLIFICATA Tempistica Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.12 Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.13 IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali E i beni merce ??? Beni rivalutabili PARTECIPAZIONI di controll e collegamento

  5. Proroga C.146: si applicano le disposizioni dell’art. 14 L. 342/2000 Oggetto della proroga Prorogato anche il riallineamento

  6. Riallineamento Disallineamento esistente nel bilancio 2012 Fattispecie 1 Rivalutazioni volontarie 2 Trasformazioni con accettazione valori peritali 3 Disavanzi di fusione o scissione o conferimento Rapporto tra riallineamento ex L. Stabilità 2014° riallineamento ex art. 176 Tuir Problema:

  7. Riall. 12/16% Confronto tra riallineamento da operazioni straordinariee riallineamento da L. S. Costo sostitutiva Riall l.s. 16/12% Modalita versamento In unica soluzione O in tre rate annuali Riall. Per ammortamenti dal periodo di opzione Per cessioni da quarto successivo opzione Riconoscimento fiscale Nuovo valore Rall. L. s.. Per ammortamenti Dal terzo successivo per cessioni dal quartp

  8. Riall. Azienda o ramo d’azienda Oggetto Riall. L. s. Singoli beni immobilizzati Riall. Riserva di capitale non in sospensione Effetto patrimonio netto Riall l. s Riserva in sospensione Affrancabile con sost. 10%

  9. Ambito oggettivo 31.12.2012 e detenuti anche nel 2013 Data di necessaria detenzione • Leasing: solo se riscattati entro 2012 • Mutamento della contabilizzazione : 2012 beni merce, 2013 immobilizzi no rivalutazione quindi

  10. Ambito oggettivo Operazioni straordinarie • Se il bene al 31.12.2012 apparteneva alla societa’ avente causa di un operazione neutrale si intende detenuto ab origine dalla societa’ dante causa ( circ. 11/09, par. 2) • Il bene rivalutato non si intende ceduto se viene trasferito a causa di un’operazione neutrale ( circ. 11/09, par. 6)

  11. Verifica al 31.12.13 Categorie Omogenee Beni materiali “ordinari” Per COEFFICIENTE ed ANNO di acquisizione 1 Aree edificabili Aree non edificabili Fabbr. strum. per NATURA IMMOBILI 2 Fabbr. strum. per DESTINAZIONE Fabbr. PATRIMONIO Categoria strumentalità per destinazione Fabbr. strum. sia per NATURA che per DESTINAZIONE C.M. 57/E/2001

  12. Categorie Omogenee Particolarità per deducibilità limitata VEICOLI Beni mobili registrati AEREI 3 NAVI 4 Beni immateriali No categorie Rivalutazione del singolo bene 5 Partecipazioni Medesima società

  13. Limite Economico Criterio del VALORE D’USO Valore del bene non superiore a quello attribuibile in base a: Criterio del VALORE DI MERCATO Verifica effettuata con valore al 31/12/2013 Al netto della quota di ammortamento su valore pre - rivalutazione

  14. Metodologie I Rivalutazione COSTO STORICO Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di AMMORTAMENTO II III Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO Problema del Valore di sostituzione che non puo’ essere superato vedi cir. 11/09

  15. dividere il saldo attivo per gli anni residui da ammortizzare Calcolare quale valore moltiplicato per il coefficiente d’ammortamento determina l’importo di cui al punto 1 Sommare il risultato ottenuto al costo storico Rideterminare opportunamente il fondo d’ammortamento Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

  16. Esempio : Bene costo storico 300.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 270.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui viene versata l’imposta sostitutiva pari al 16% di 280.000, cioe’ 44800. Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% e dieci anni residui di ammortamento . saldo attivo pari a 280.000 deve essere ammortizzato in dieci anni quindi quota annuale 28.000 28.000 : 0,03 = 933.333 ( montante) 933.333 + 300.000 = 1.233.333 ( nuovo valore lordo rivalutato) Valore massimo di iscrizione nell’attivo = 350.000 Decremento del fondo = 350.000 – 310.000 = 40.000 quindi fondo decrementato da 270.000 a 40.000. Bene iscritto per 350.000, fondo per 40.000 > valore rivalutato = 310.000 Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

  17. Imposta sostitutiva Beni ammortizzabili 16% Beni NON ammortizzabili 12% Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO Versamento in tre rate annuali senza interessi

  18. Effetti Fiscali Valore riconosciuto dal 2016 Ammortamenti Plafond spese di manutenzione Valore riconosciuto dal 2017 Cessioni Imposte differite anticipate

  19. Saldo Attivo ambito civilistico Imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva Art. 13 L.342/2000 Legittima distribuzione poiche derogato art. 2423 Conseguenze In caso di riduzione cap soc. si applica articolo 2445/2482 ( esecuzione delibera dopo 90 gg da iscrizione reg. imprese Utilizzo per copertura perdite > del. Assem. Straord. Senza attesa dei 90 gg

  20. Saldo Attivo ambito civilistico Natura fiscale della riserva se rivalutazione solo civilistica circ. 22/09 Riserva di utili non in sospensione di imposta Per soggetti Irpef la distribuzione e’ priva di effetti in capo al socio

  21. Saldo Attivo Riserva in sospensione moderata Bene ceduto entro il 2017 Conseguenze Valore non riconosciuto Credito d’imposta per sostitutiva Riserva liberata

  22. Saldo Attivo Distribuzione del saldo attivo ante 2017 Valori riconosciuti dallo stesso esercizio Semplificata ordinaria Disciplina del saldo attivo

  23. Affrancamento del Saldo Attivo Sostitutiva del 10% ( sul saldo attivo netto o lordo ??) Costo globale rivalutazione: 24,4 ( saldo attivo netto) Contro 31,4% Tassazione normale

  24. LE MODIFICHE ALL’ACE E ALLE PERDITE SU CREDITI

  25. La nuova ACE pag. COSA CAMBIA IL RENDIMENTO ANNO 2013 = 3% ANNO 2014 = 4% ANNO 2015 = 4,5% ANNO 2016 = 4,75% GLI ACCONTI La determinazione degli acconti deve essere effettuata senza tener conto dell’incremento dell’ACE

  26. Deduzione perdite su crediti Si prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi contabili ( legge stabilita comma 160 che modifica ultimo periodo art. 101 comma 5 del Tuir) Decorrenza: Periodo d’imposta in corso al 31.12.2013

  27. Deduzione perdite su crediti I casi in cui il credito e’ stornato dall’attivo patrimoniale ( interpretativo 1 del Doc. 12) • Crediti minori per effetto di riconoscimento giudiziale • Transazioni • Prescrizioni • Cessione

  28. Deduzione perdite su crediti • Cessione pro soluto • Cessione pro solvendo Cessione di crediti ( OIC 15, par. D.VII a) e D VII b) Non va eseguito lo storno quando l’acquirente in realta’ ha solo l’incarico di riscuotere il credito E quando il credito e’ svalutato in contropartita di un fondo

  29. Deduzione IMU per immobili strumentali Per immobili strumentali: Per natura Per destinazione 20% imu per 2013 30% imu per 2013 Nessuna deduzione ai fini IRAP

  30. Deducibilita’ IMU vale sia per imprese che per professionisti Esclusi: Immobili merce ( che non pagano IMU da parte del costruttore se non locati) Immobili patrimonio

  31. LE MODIFICHE AI LEASING

  32. Le modifiche al Leasing pag. RICORDARSI CHE: CONTRATTI FINO AL 28 APRILE 2012 PER AVERE LA DEDUCIBILITA’ FISCALE E’ NECESSARIO CHE IL CONTRATTO DI LEASING ABBIA UNA DURATA MINIMA ANCORATA ALLA NORMA FISCALE CONTRATTI DAL 29 APRILE 2012 AL 31.12.13 LA DEDUZIONE FISCALE NON E’ VINCOLATA ALLA DURATA DEL LEASING. BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 2/3 AMMORTAMENTO. IMMOBILI DEDUCIBILI CON REGOLE DI 11 ANNI E 18 ANNI CONTRATTI DAL 2014 DEDUZIONE FISCALE NON VINCOLATA A DURATA BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 1/2 AMMORTAMENTO. IMMOBILI DEDUCIBILI IN MINIMO 12 ANNI

  33. PROFESSIONISTI MODIFICATO ART. 54 COMMA 2 TUIR RIDOTTO PERIODO DI DEDUZIONE LEASING DA 15 A 12 ANNI MA NON E’ STATO RIMOSSO L’ART. 1 COMMA 335 DELLA L. 296/2006 CHE RENDE INDEDUCIBILE OGNI CANONE PER LEASING STIPULATI DAL 2010 IN POI QUINDI ???

  34. SUBENTRO: SI APPLICANO LE VECCHIE REGOLE ( CIRC. 10/2006) LEASE BACK : DIVENTANO DEDUCIBILI I CANONI ANCHE PER IMMOBILI ACQUISTATI DOPO IL 2009

  35. DEDUZIONI IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE

  36. Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP La legge di stabilità, per abbattere il cuneo fiscale, ha introdotto una deduzione ai fini IRAP consistente nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP i costi per il personale dipendente di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 15.000 euro per ogni nuova singola assunzione Il risparmio massimo annuale è di euro 585,00, pari al 3,90% di euro 15.000. la deduzione in commento spetta – al verificarsi delle condizioni - per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, salvo che intervenga la decadenza

  37. Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP Sono ammessi a fruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano tra i "soggetti passivi dell'imposta", ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni, cioè: a) le società di capitali e gli enti commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata) ivi inclusi i trust (esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali); b) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali; c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate; d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato; e) gli enti privati residenti e le società e gli enti non residenti.

  38. Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP Il beneficio è condizionato all’incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Per verificare la spettanza del beneficio occorre quindi che si verifichi un innalzamento del numero dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo precedente, per cui occorre fare un raffronto con il dato storico Per il calcolo della media dei lavoratori occupati deve essere utilizzata la media aritmetica.

  39. Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP La deduzione è data dal minore valore tra: 1) il minore dei seguenti importi a) costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per il quale s'intende fruire della deduzione; b) valore massimo di 15.000 euro ragguagliato ad anno; 2) l'incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio. Si incappa nella decadenza del beneficio nel caso in cui il livello occupazionale raggiunto non venga mantenuto. La nuova deduzione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per cui operativamente la concreta fruizione avverrà con la predisposizione della Dichiarazione IRAP 2015

  40. Legge di stabilita’ 2014Comma 156 Proroga rivalutazione partecipazioni e terreni

  41. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI • al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; • al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; • 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

  42. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

  43. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

  44. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

  45. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

  46. LA NUOVA PREVISIONE Procedure ammesse: Compensazione nuova imposta – vecchia imposta ( eseguibile anche bloccando le rate residue della precedente rivalutazione 2012/2013 – circ. 47/11) Compensazione possibile anche senza eseguire la nuova rivalutazione ma utilizzando le rate ancora a debito della rivalutazione 2012/2013 ( – circ. 47/11) Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta - 48 mesi da versamento Rideterminazione valori terreni partecipazioni

  47. RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

  48. Nuovo valore inferiore- conseguenze Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile ( art. 5, comma 6 L.448/2001) Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico ( circ. 81/2002)

  49. PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile  il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius) Donazione: si assume come costo quello del donante  rilevanti le rivalutazioni del donante Rideterminazione valori terreni partecipazioni

  50. PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE Successione Discontinuità di valori tra de cuius ed erede Necessaria pronuncia esplicita delle Entrate per legittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva pagata da erede dalla vecchia imposta sostitutiva pagata dal de cuius Rideterminazione valori terreni partecipazioni

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