1 / 2

Enti, uffici, organi

pubblici. Codice civile-Art . 11 . Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Enti, uffici, organi. Soggetti di diritto

umika
Download Presentation

Enti, uffici, organi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. pubblici Codice civile-Art. 11. Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Enti, uffici, organi Soggetti di diritto («centro di imputazione di diritti e doveri») Codice civile-Art. 1.Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Persone fisiche privati Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica (DPR 361/2000) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Persone giuridiche

  2. Soggetti & Organi Ente = persona giuridica pubblica Ufficio = articolazione organizzativa dell’Ente Organo = ufficio cui è attribuita la capacità di agire per conto dell’ente Titolare = persona fisica che ricopre la funzione nell’organo

More Related