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LA RIFORMA PREVIDENZIALE introdotta dal Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

LA RIFORMA PREVIDENZIALE introdotta dal Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe) convertito in

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LA RIFORMA PREVIDENZIALE introdotta dal Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

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Presentation Transcript


  1. LA RIFORMA PREVIDENZIALE introdotta dal Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n. 14 del 24 febbraio 2012

  2. SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO IN PRO QUOTA PER LE ANZIANITÀ MATURATE A PARTIRE DALL’1.1.2012 (Art. 24, comma 2)

  3. Premessa • I criteri di calcolo che riguardano la misura delle prestazioni sono due: • Retributivo (in vigore dal 1969) • Contributivo (istituito dalla L. 335/95)

  4. Premessa Differenze tra i due criteri Il retributivo si basa sulle retribuzioni pensionabili percepite dall’assicurato in un determinato periodo di riferimento Il sistema contributivo è costruito sul montante individuale versato in tutta la vita lavorativa

  5. Premessa Parliamo di calcolo misto quando la pensione risulta composta da due distinte quote, una retributiva e l’altra contributiva.

  6. Premessa • Variabili del calcolo retributivo • Anzianità contributiva • Retribuzione pensionabile • Aliquota di rendimento

  7. Premessa La prestazione retributiva era caratterizzata da due distinte quote: Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.92 Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.93 alla decorrenza di pensione

  8. Premessa Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.92 Periodo di riferimento per i lavoratori dipendenti: ultimi 260 c.s. (5 anni non solari), calcolati a ritroso dall’ultimo contributo versato antecedente la decorrenza

  9. Premessa Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.92 periodo di riferimento per i lavoratori autonomi: ultimi 520 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

  10. Premessa Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 periodo di riferimento per i lavoratori dipendenti: in linea di massima, ultimi 520 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

  11. Premessa Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 periodo di riferimento per i lavoratori autonomi: in linea di massima, ultimi 780 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

  12. Premessa • Variabili del calcolo contributivo • Montante contributivo individuale • Età dell’assicurato

  13. Premessa • Montante contributivo individuale • Non è composto da un effettivo accumulo di contributi sulla posizione individuale • il nostro sistema previdenziale, infatti, è un sistema a ripartizione.

  14. Premessa Sistema a ripartizione I contributi versati dai lavoratori in attività servono a pagare le prestazioni pensionistiche in essere Sistema a capitalizzazione I propri contributi vanno effettivamente ad alimentare il montante personale

  15. Premessa Età dell’assicurato E’ espressa dal coefficiente di trasformazione che cresce all’aumentare dell’età stessa (il coefficiente è collegato all’attesa di vita del pensionando)

  16. Premessa Il calcolo contributivo interessa … chi non ha anzianità contributiva antecedente al 1996 (1° iscrizione successiva al 31.12.95)

  17. Premessa Il calcolo contributivo interessava fino al 31.12.2011… chi avesse meno di 18 anni al 31.12.95 relativamente alla quota di pensione derivante dalla contribuzione afferente i periodi successivi a tale data (calcolo misto)

  18. Estensione a tutti del calcolo contributivo “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. Viene abrogato il sistema di calcolototalmente retributivodisciplinato dalla L.335/95, indirizzato ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995

  19. Estensione a tutti del calcolo contributivo Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’1.1.2012, isistemi di calcolo pensionisticoapplicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ►sistema misto applicabile ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995: quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31.12.1995 e quota contributiva sulle anzianità successive

  20. Estensione a tutti del calcolo contributivo Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’1.1.2012, isistemi di calcolo pensionisticoapplicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ►sistema misto applicabile ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995: quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31.12.2011 e quota contributiva sulle anzianità successive;

  21. Estensione a tutti del calcolo contributivo Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’1.1.2012, isistemi di calcolo pensionisticoapplicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ►sistemainteramente contributivo, applicabile ai lavoratori “privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1.01.96 a forme pensionistiche obbligatorie” ed a coloro che esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo.

  22. Estensione a tutti del calcolo contributivo Quote del calcolo della pensione

  23. Estensione a tutti del calcolo contributivo Quote del calcolo della pensione

  24. Estensione a tutti del calcolo contributivo Quote del calcolo della pensione

  25. Estensione a tutti del calcolo contributivo Effetti dell’estensione del calcolo contributivo per tutti Per i soggetti con almeno 18 anni al 1995 l’anzianità contributiva eccedente i 40 anni, maturata dal 1° gennaio 2012 – eccedente i 40 anni – è comunque valutata nella quota calcolata con il sistema contributivo

  26. IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLE SPERANZE DI VITA (Art. 24, commi 12 e 13)

  27. L’originalità di tale meccanismo consiste nei suoi effetti ripetitivi nel tempo: In pratica ogni tre anni dalla verifica effettuata sui dati Istat rispetto alla variazione della speranza di vita deriverà un aggiornamento dei requisiti per la pensione in maniera conseguente e soprattutto automatica

  28. Ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni abbiano di vivere ancora (la speranza di vita appunto): se la probabilità cresce anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura, altrimenti i requisiti restano invariati.

  29. Incremento requisito anagrafico Incrementi speranza di vita Gli adeguamenti alla speranza di vita Il sistema è stato introdotto dalla “manovra d’estate” del 2010 (dall’art.12, comma 12 bis, del D.L. 78/2010) In origine doveva diventare operativo dal 2015 ed essere applicato solo ai requisiti anagrafici stabiliti per il diritto ai diversi trattamenti pensionistici (età e “quota” per le pensioni di anzianità, età per la vecchiaia e requisito anagrafico per AS) Per effetto di una disposizione del D.L. 98/2011, “manovra di luglio” del 2011, l’operatività del sistema è stata anticipata al1°gennaio 2013

  30. Incremento requisito anagrafico Gli adeguamenti alla speranza di vita Il D.L.201, ha confermatol’operatività, a partire dal 1° gennaio 2013, del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici allevariazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTATe ha introdottoulteriorimodifiche.

  31. Incremento requisito anagrafico Incrementi speranza di vita Gli adeguamenti alla speranza di vita In base a quanto disposto dal D.L. 201/2011 Il meccanismo di adeguamento interesserà non solo tutti i requisiti anagraficirichiesti per le diverse modalità di accesso al pensionamento in vigore dal 2012 sia nel sistema misto che in quello contributivo Ma anche l’anzianità contributivarichiesta per il diritto alla pensione maturata con il solo requisito contributivo (“pensione anticipata”).

  32. Incremento requisito anagrafico Incrementi speranza di vita Gli adeguamenti alla speranza di vita ►Ilprimoadeguamento verrà applicato al 1° gennaio 2013 ► Ilsecondoadeguamento dopo tre anni, nel2016 ► Isuccessiviadeguamenti (dal 2019 in poi) avranno cadenza biennale(2021, 2023, 2025, ecc.) La norma ha stabilito che in sede di prima applicazione l’incremento non possa superare, in ogni caso, la misura di 3 mesi

  33. Incremento requisito anagrafico Incrementi speranza di vita Gli adeguamenti alla speranza di vita In base alle rilevazioni Istat, la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a5 mesi. Il decreto ministeriale dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai pensionamenti siano incrementati di tre mesi

  34. Incremento requisito anagrafico Incrementi speranza di vita Gli adeguamenti alla speranza di vita Nella relazione tecnica allegata al D.L. 201, il governo ha stimato gli ulteriori incrementi sulla base dei dati ISTAT del 2007: - 4 mesinel 2016 - 4 mesinel 2019 - 3 mesidal 2021 per ogni ulteriore biennio fino al 2027 - 2 mesidal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050 Le tabelle di seguito proposte sono elaborate sulla base di questi valori provvisori

  35. NUOVO REGIME PENSIONISTICO APPLICABILE A PARTIRE DALL’1.1.2012 (art. 24, commi 6 – 11)

  36. Requisito età pensionabile nel sistema previgente (vecchiaia retributiva)

  37. Requisito contributivo nel sistema previgente (vecchiaia retributiva)

  38. Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva) 1^ possibilità 5 anni di ctr. effettiva (esclusa quella figurativa) 60 anni di età per le donne 65 anni di età per gli uomini

  39. Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva) 2^ possibilità 35 anni di contributi 60 anni di età per i lav. dipendenti 61 anni di età per i lav. Autonomi E la quota (somma di età e contributi) 96 per dipendenti 97 per autonomi

  40. Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva) 3^ possibilità 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età anagrafica)

  41. Requisiti nel sistema previgente (pensione di anzianità) 1^ possibilità 35 anni di contributi 60 anni di età per i lav. dipendenti 61 anni di età per i lav. Autonomi E la quota (somma di età e contributi) 96 per dipendenti 97 per autonomi

  42. Requisiti nel sistema previgente (pensione di anzianità) 2^ possibilità 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età anagrafica)

  43. Decorrenza nel sistema previgente • Per chi maturava i requisiti a partire da gennaio 2011, la cosiddetta “finestra”: • 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (per i lav. dipendenti); • 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti (per i lav. autonomi)

  44. Incremento requisito anagrafico Lavoratori esclusi dalle nuove regole Salvaguardia del diritto Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica nei confronti dei lavoratori che maturino i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva) entro il31.12.2011. Essi possono accedere a pensione anche successivamente al 2011 sulla base dei previgenti requisiti/finestre

  45. Incremento requisito anagrafico Lavoratori esclusi dalle nuove regole la Certificazione del diritto a pensione Possibilità di chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza una dichiarazione che certifichi l’acquisizione del diritto secondo la previgente normativa semplice valore dichiarativo e non costitutivo del diritto

  46. Incremento requisito anagrafico I nuovi trattamenti di pensione Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono previste due uniche tipologie di prestazioni: a) la“pensione di vecchiaia” b) la “pensione anticipata”

  47. Incremento requisito anagrafico I nuovi trattamenti di pensione La norma sostituisce tutte le precedenti prestazioni pensionistiche (la pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità) con queste due uniche tipologie valide sia per chi matura il diritto nel sistema previdenziale misto (già retributivo) che per coloro che lo maturano nel sistema previdenziale contributivo.

  48. Incremento requisito anagrafico I nuovi trattamenti di pensione Tali prestazioni non prevedono più un regime di decorrenza differito rispetto alla data di maturazione del diritto (c.d. finestre) Si possono ottenere dal mese successivo alla data di maturazione del diritto o della presentazione della domanda

  49. Incremento requisito anagrafico I nuovi trattamenti di pensione • Le “finestre mobili” continuano ad applicarsi: • a coloro che hanno maturato entro il 31.12.2011 il diritto alla pensione in base alla normativa precedente • alle lavoratrici che conseguono la pensione di anzianità con il particolare regime, valido fino al 2015, chiamato “opzione donne” • ai lavoratori che accedono al pensionamento con i benefici riconosciuti per svolgimento lavori usuranti • ai lavoratori ammessi alla deroga ai nuovi requisiti

  50. Incremento requisito anagrafico I nuovi trattamenti di pensione Ai fini dei requisiti e condizioni di accesso alle nuove prestazioni la norma opera una distinzione tra: ► lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 ►lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995.

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