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Una breve introduzione di metodo

Una breve introduzione di metodo. - I - . Un (possibile) modo di spiegare e di studiare il diritto del lavoro. La norma giuridica come “ risposta ”. Studiare le norme vuol dire essenzialmente individuare il problema al quale le norme forniscono una soluzione

samson
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Una breve introduzione di metodo

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Presentation Transcript


  1. Una breve introduzionedi metodo - I - Un (possibile) modo di spiegare e di studiare il diritto del lavoro

  2. La norma giuridica come “risposta” Studiare le norme vuol dire essenzialmente individuare il problema al quale le norme forniscono una soluzione [Oppure il fine rispetto al quale le norme costituiscono il mezzo]

  3. Qual è il fine di questa disposizione? • Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. • Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

  4. Qual è il problema che questa disposizione intende risolvere? Il contratto a termine “unico” non ha un limite massimo di durata, ma… Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni […] Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

  5. Come la individuazione del fine della norma può cambiarne il significato Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa A cosa serve questa norma? Qual è il suo fine?

  6. La norma serve a consentire al lavoratore di esercitare il suo diritto alla difesa • La norma serve a “calmare i bollenti spiriti” del datore, evitando reazioni a caldo Il problema interpretativo, posto innanzi ai giudici delle Sezioni Unite della Cassazione: Se il lavoratore si è difeso, ad esempio, al secondo giorno, occorre comunque aspettare il decorso di 5 giorni per poter applicare la sanzione?

  7. Come l’interpretazione del fine delle norme può influire sulla applicazione delle stesse: un caso recente (Cass, - Sez. Lavoro – 16.6.2008, n. 16207 Un lavoratore in stato di astensione facoltativa dal lavoro ex Legge n.53/2000 (congedo parentale), svolge attività lavorativa presso la pizzeria della moglie e, conseguentemente a tale condotta, viene licenziato dal datore di lavoro

  8. GIUDICE DI PRIMO GRADO Impugnato il licenziamento dal lavoratore, il giudice di primo grado rigetta la domanda, in quanto ritiene che l’utilizzo del congedo parentale per finalità diverse dalla cura della prole vale a configurare la giusta causa di licenziamento

  9. GIUDICE D’APPELLO Secondo il giudice del gravame, invece, l’attività svolta dal lavoratore era comunque finalizzata a soddisfare una esigenza familiare e quindi rappresenta un legittimo esercizio del congedo, coerente al fine per il quale il congedo è riconosciuto dall’ordinamento. Pertanto il licenziamento deve essere annullato

  10. LA CASSAZIONE Secondo la Corte, la tutela della paternità si risolve in misure volte a garantire il rapporto del padre con la prole; Questa esigenza, richiedendo la presenza del padre accanto al bambino, è impedita dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e impone pertanto la sospensione di questa, affinché il padre dedichi alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro.

  11. LE CONCLUSIONI non può condividersi la tesi della realizzazione delle esigenze della figlia minorenne attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del padre in congedo, nella pizzeria della moglie: il legittimo esercizio del congedo parentale postula la presenza del padre accanto alla propria bambina

  12. pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato per svolgere una diversa attività, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

  13. Una necessaria premessa di merito - II - Definire un quadro generale entro il quale collocare i singoli frammenti di disciplina giuslavoristica che analizzeremo nel corso delle prossime lezioni: Oggetto e funzione del diritto del lavoro dalle origini ad oggi

  14. L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Vi sembra un’affermazione soddisfacente?

  15. A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Le funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica • Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. • Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso

  16. Tutela del lavoro minorile (1886) Tutela del lavoro delle donne (1902) Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro (1898) I collegi dei probiviri che statuiscono secondo equità (1893) Le origini della legislazione sociale in Europa Il referente è la nascente categoria sociale tipica della rivoluzione industriale: l’operaio degli opifici industriali

  17. La tutela del contraente debole come ispirazione (tuttora) caratterizzante del diritto del lavoro

  18. “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). La “diversità” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali

  19. Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato

  20. La “diversa” disciplina degli effetti della nullità nel contratto di lavoro Art. 2126 cod. civ. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa Il contratto di lavoro nullo produce effetti (e il lavoratore va quindi retribuito)

  21. Il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive Art. 1453  - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto Art. 1463 - Impossibilità totale. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Art. 1464  - Impossibilità parziale. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

  22. Il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive “diverso” Art. 2110 cod. civ. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità I principi generali sulla risoluzione del contratto (articoli 1453, 1463, e 1464) si applicano al lavoratore “inadempiente” in quanto ammalato?

  23. La “diversità” fondamentale: i limiti all’autonomia privata dei contraenti Art. 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge non sono valide Art. 1322 c.c. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. L’eccezione (1322) diventa regola (2113)

  24. Nel diritto del lavoro l’inderogabilità della norma è la regola Non ha senso attribuire un diritto ad una parte debole se poi la si lascia libera di disporne L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico

  25. L’inderogabilità della normativa giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale

  26. Una disposizione fondamentale dell’intero ordinamento: Non basta enunciare i diritti, occorre anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare enunciare garantirne l’effettività il 2 comma dell’art. 3. Cost.

  27. Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) di fatto

  28. La costituzione “sincera”(U. Romagnoli) Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”? Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi dell’art. 3 Cost?

  29. IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO

  30. L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità si completa con un’altra disposizione

  31. IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER DEFINIZIONE DISEGUALE

  32. La costituzionalizzazionedel diritto del lavoro Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione”(Ghera)

  33. La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro La fase del “garantismo rigido” • La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) • La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro • La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro • La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) • La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro

  34. L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard” = Operario-massa della grande industria tayloristica Modello empirico Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Modello normativo

  35. Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero)

  36. In fabbrica, di Francesca Comencini (2007)Vincitore del premio per il miglior film sul mondo del lavoro Torino Film Festival Dagli anni ‘50 alla marcia dei 40.000 (min. 0-56.00)

  37. I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO I quattro pilastri del diritto del lavoro novecentesco: • Lo stato nazione • La grande fabbrica tayloristica • La piena occupazione • La rappresentanza generale del lavoro attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario

  38. Come si sono incrinati i quattro pilastri?

  39. Il caso Laval 1) La fine dell’unità “aristotelica” tra diritto, stato e mercato Il caso Viking La nave compagnia finlandese Viking, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). Nel 2003, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare il diritto del lavoro estone. Il sindacato finlandese dei marittimi proclama uno sciopero. La Viking cita i sindacati in giudizio e la corte avvia un rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo • Un appalto per ristrutturare una scuola svedese viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni lettoni. • Il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere il contratto collettivo dei lavoratori svedesi. • Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero. • La Laval si rivolge ad un giudice che solleva la questione di rinvio pregiudiziale

  40. Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI PRESTARE SERVIZI)?

  41. Il drastico ridimensionamento delle sovranità sociali nazionali Uno stato membro non potrebbe prevedere nulla di diverso rispetto agli altri Stati membri, nella misura in cui quella misura potrebbe ostacolare la mobilità delle imprese stabilite in uno Stato membro dove quella misura non fosse prevista Gli effetti sul diritto del lavoro

  42. 2) La disintegrazione verticale dell’impresa Il caso del Servizio “handling” alla FIAT

  43. 3) Occupazione, disoccupazione, tassi di attività • Secondo gli obiettivi di Lisbona, gli Stati membri dovrebbero raggiungere un tasso di occupazione del 70% entro il 2010 • Se, come in Italia, il tasso di disoccupazione è di (circa) l’8%, vuol dire che il tasso di occupazione è del 92%? Diritto del lavoro e “activating policies” NO

  44. 4) Il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale:a) la frammentazione sindacaleb) la riscoperta dell’individuo

  45. In fabbrica, di Francesca Comencini (2007) II parte Dagli anni ‘80 ad oggi (min. 56.00-73.00)

  46. Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro (S. Simitis)

  47. L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta • Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del lavoro “flessibile” • O, forse meglio, dal diritto del lavoro “uniforme” al diritto del lavoro “differenziato”

  48. Diritto del lavoro e flessibilità (o differenzazione) Flessibilità esterna (o numerica): Possibilità di adattamento della dimensione quantitativa della forza lavoro; capacità dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamenti Flessibilità interna (o funzionale): Possibilità di adattare le condizioni di impiego o la dislocazione dei lavoratori in ragione delle esigenze tecnico-produttive e dei cambiamentitecnologici

  49. La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera La fase del “garantismo flessibile” (il ruolo del sindacato nella gestione delle crisi) • La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro • L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) • La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia

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