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La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella

La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella. Premessa.

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La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella

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Presentation Transcript


  1. La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella avv. Alberto Manzella

  2. Premessa Giurisprudenza e dottrina sono consolidate nell’affermare che la distinzione tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato svolge solo una funzione descrittiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova avv. Alberto Manzella

  3. La natura della prestazione In ogni obbligazione si richiede: • sia il comportamento (diligente) del debitore; • sia (sebbene in misura variabile) il risultato. Ne deriva che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico da raggiungere, sia l’impegno che il debitore deve porre in essere per ottenerlo avv. Alberto Manzella

  4. L’onere della prova Di fondamentale importanza ai fini della soluzione di qualunque controversia, è la questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova. A chi spettadimostrare il mancato o inesatto adempimento in ipotesi di obbligazioni contrattuali? avv. Alberto Manzella

  5. L’onere della prova Le Sezioni Unite con la sent. 13533/2001, hanno precisato che il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte. avv. Alberto Manzella

  6. L’onere della prova Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che la distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato nonhaalcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005) avv. Alberto Manzella

  7. L’onere della prova Aggiungendo in seguito che (Cass. Civ. III sez. 8826/07) la distinzione tra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato“, infatti, costituisce il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento avv. Alberto Manzella

  8. L’onere della prova Con la sentenza 577/2008, le Sezioni Unite hanno poi ribadito che in tema di responsabilità professionale ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto ed allegarel'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a caricodeldebitore dimostrare o che tale inadempimentononviè stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. avv. Alberto Manzella

  9. L’onere della prova Unadiversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base allasuperata distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti, non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni. avv. Alberto Manzella

  10. L’onere della prova Oggi, dunque, la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista poichéla responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall’articolo 1218 c.c. Dunque il professionista risponde in base ai medesimi criteri valevoli per le altre obbligazioni. avv. Alberto Manzella

  11. L’onere della prova Il cliente dovrà pertanto solo allegare l’inesatto adempimento, mentre il professionistaavràl’oneredi dimostrare il fatto estintivo o l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. avv. Alberto Manzella

  12. Il contenuto della prestazione Per identificare l’esatto adempimento, il professionista, dovrà realizzare un’attività efficiente, tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente e dovrà essere in grado di fornire la prova di ciò in un ipotetico contenzioso avv. Alberto Manzella

  13. Il contenuto della prestazione A tal fine, il mancato od inesatto risultato potranno rappresentare una forma di manifestazione dell’inadempimento, ma di per sé, tranne in ipotesi ove ciò sia evidente per le caratteristiche del caso concreto, il mancato risultato non rappresenterà il necessario presupposto dell’inadempimento. avv. Alberto Manzella

  14. Il contenuto della prestazione Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà però provare che la sua condotta è stata conforme alle regoledell’arte che devono essere seguite nelle circostanze in cui si è verificato il fatto e la sua mancanza di colpa avv. Alberto Manzella

  15. Il contenuto della prestazione La colpa si articola in: • Negligenza • Imprudenza • Imperizia • Inosservanza di leggi e regolamenti ordini o discipline avv. Alberto Manzella

  16. Il contenuto della prestazione La negligenza richiede che siano stati compiuti una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l’operato del professionista: dimenticanza svogliatezza disattenzione mancanza di sollecitudine avv. Alberto Manzella

  17. Il contenuto della prestazione L’imprudenza si ravvisa ogni quando il professionista mette in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente. Dovrà quindi adottare i normali criteri di soluzione ricorrendo all’utilizzo di procedure innovative solo laddove questo non aggravi eccessivamente il rischio per il cliente In altri termini, potendo scegliere, occorrerà adottare il comportamento che presenti il maggior numero di probabilità di successo avv. Alberto Manzella

  18. Il contenuto della prestazione L’imperizia è mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato. In tal senso si inquadra il dovere di aggiornamento costante del professionista. Dunque, laddove il professionista sia consapevole di non possedere i requisiti necessari nello svolgimento dell’incarico, dovràrifiutarlo al fine di non incorrere in azioni di responsabilità avv. Alberto Manzella

  19. Il contenuto della prestazione • Al fine di valutare correttamente l’adempimento del professionista, occorre inoltre tenere presente il dovere diinformareilcliente sui rischi derivanti dall’attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata. • Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole. avv. Alberto Manzella

  20. Gli “strumenti di cautela” • Per andare esente da responsabilità, non basta quindi l’esatto adempimento, ma occorre anche fornire la prova di tale esatto adempimento. • Questo significa che è opportuno predisporre idonei “strumenti di cautela” nella fase esecutiva del mandato. avv. Alberto Manzella

  21. Gli “strumenti di cautela” • Tracciatura dei documenti • Sessioni con i clienti in presenza di assistenti / collaboratori estranei alla prestazione professionale in senso stretto • Delega dello svolgimento degli incarichi a soggetti qualificati avv. Alberto Manzella

  22. Gli “strumenti di cautela” • Informazione del cliente e verifica della sua consapevolezza con conseguente predisposizione di strumenti idonei a dimostrare tale condizione • Aggiornamento del cliente in relazione agli sviluppi della pratica avv. Alberto Manzella

  23. Gli “strumenti di cautela” • Informazione del cliente sugli eventuali rischi derivanti dall’attività che il professionista andrà svolgere. • Accordo sulla strategia da adottare • Accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole. avv. Alberto Manzella

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