1 / 158

Alberto Bosco

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO LA RIFORMA FORNERO il D.L. 76/2013, e il D.L. 20.3.2014, n. 34 (L. 78/2014). Alberto Bosco. LE ULTIMISSIME NOVITÀ D.L. 20.3.2014, N. 34, CONV. IN L. 16.5.2014, N. 78. Acausalità come regola Limiti numerici ai contratti a termine

keefer
Download Presentation

Alberto Bosco

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATODOPO LA RIFORMA FORNEROil D.L. 76/2013, e il D.L. 20.3.2014, n. 34 (L. 78/2014) Alberto Bosco

  2. LE ULTIMISSIME NOVITÀD.L. 20.3.2014, N. 34, CONV. IN L. 16.5.2014, N. 78 Acausalità come regola Limiti numerici ai contratti a termine Accordo aziendale per sanare gli “esuberi” Fino a 5 proroghe in 36 mesi Nuove regole per il diritto di precedenza Sanzioni economiche per superamento limiti Attività di ricerca scientifica Contratto a termine - Alberto Bosco

  3. I principi generali: forma e ragioni Contratto a termine - Alberto Bosco

  4. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Contratto a termine - Alberto Bosco

  5. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Contratto a termine - Alberto Bosco

  6. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • Qual è il significato da attribuire alla disposizione "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"? • Qualora nell'ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore - elementi sia di carattere sostanziale che formale - il rapporto deve essere ricondotto necessariamente alla "forma comune" e cioè al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Contratto a termine - Alberto Bosco

  7. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI L’apposizione del termine non ha effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da un atto scritto (pena la conversione a tempo indeterminato). Contratto a termine - Alberto Bosco

  8. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Dal 21 marzo 2014 non è più necessario che il datore di lavoro indichi le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive!!! Contratto a termine - Alberto Bosco

  9. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI CONSEGNA DEL CONTRATTO AL LAVORATORE • Sfornita di sanzione è la previsione per cui una copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione (art. 1, co. 3, D.Lgs. 368/2001). • “Il mancato rispetto della norma che prescrive la consegna al lavoratore di una copia dell’atto scritto di assunzione a termine, non determina la nullità dell’apposizione del termine, perché tale sanzione non è prevista dalla legge (diversamente che per la mancata redazione dell’atto scritto): tale adempimento costituisce un elemento estrinseco ai requisiti essenziali del contratto” (Cass. 6.5.1998, n. 4582). • I 5 giorni decorrono non già dalla sottoscrizione del contratto ma dall’effettivo inizio della prestazione: si computano solo i giorni lavorativi. Contratto a termine - Alberto Bosco

  10. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Eccezione: quando non serve la forma scritta In via generale, e prescindendo da casi specifici (dirigenti, turismo e pubblici esercizi per contratti fino a 3 giorni eccetera), la forma scritta non è necessaria (ma nulla vieta, per maggior sicurezza, specie ai fini probatori, di provvedervi ugualmente) al ricorrere di una duplice condizione: 1. l’occasionalità del rapporto; 2. la durata massima non superiore a 12 giorni.  Contratto a termine - Alberto Bosco

  11. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Eccezione: quando non serve la forma scritta • Occasionalità del rapporto è occasionale il rapporto di lavoro non continuativo, episodico e temporalmente limitato, tra quel singolo prestatore e quel determinato datore (es. una fiera di settore) 2. Durata massima non superiore a 12 giorni  la durata è da intendersi come totale, ossia come comprensiva di riposi e festività: la norma parla di “durata del rapporto” e non di durata della prestazione Contratto a termine - Alberto Bosco

  12. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Fissazione del termine: MODALITA’ • Individuazione: la scadenza può essere individuata sia in una data certa (es. 31 ottobre 2014) come pure con riferimento a un evento il cui verificarsi è certo ma del quale è incerta la data esatta, cd. termine per relationem. • Termine per relationem: l’assunzione per sostituire in via temporanea un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto può avvenire fissando un termine finale, o anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito (Cass. 11921/2003). • È il tipico caso del contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità. Contratto a termine - Alberto Bosco

  13. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Termine fisso e (contestualmente) per relationem • Accade spesso, specie con riferimento alla sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza, che il datore indichi quale termine di scadenza del contratto con il sostituto la data prevista di rientro della lavoratrice (es.: il 12.10.2014) … • … e poi, a scopo cautelativo, inserisca anche la dicitura “e comunque fino all’effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita”. • Questa procedura, con la quale si indica un doppio termine di scadenza, è stata ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione. Contratto a termine - Alberto Bosco

  14. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI INDICAZIONE DEL DOPPIO TERMINE Cass. 7.8.2003, n. 11921: “l’indicazione di un termine fisso finale in aggiunta a quello mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sé una causa di illegittimità dell’apposizione del termine, né è manifestazione di un intento elusivo, da parte del datore, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore”  Contratto a termine - Alberto Bosco

  15. IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Unico contratto per sostituire più lavoratori • E’ legittima l’assunzione a termine di un lavoratore con un unico contratto per sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto, tutti regolarmente indicati nel contratto a termine (Cass. 7.8.2003, n. 11921). • In tal caso, non essendo configurabile la proroga, non è richiesto il rispetto dell’intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l’altra. Contratto a termine - Alberto Bosco

  16. CONTRATTO A TERMINECASO PRATICO Una srl, che gestisce servizi di ristorazione presso mense e alcuni bar, deve assumere un barista … Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  17. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO SERVIZI ALIMENTARI SRL Via dei Papi, 42 Roma Roma, 3 gennaio 2014 Egregio Signor Via _____________ n.___ _____________________ Oggetto: contratto di assunzione a tempo determinato Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  18. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO Egregio Signor ……. la Servizi Alimentari Srl, con sede in Roma, via dei Papi n. 42, in persona del Direttore del Personale Sig.ra ……………………., Le comunica che a partire dal giorno 7 gennaio 2014 Lei verrà assunto a tempo determinato alle dipendenze della scrivente società. Il presente contratto viene stipulato a termine e pertanto scadrà improrogabilmente il giorno 31 marzo 2014. Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  19. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO Le verrà assegnata la mansione di lavoro di barista e verrà inquadrato nel V livello retributivo CCNL Turismo - Gestione Alberghiera; Le verrà inoltre assegnato il numero di matricola __________. Per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti a Lei affidati Ella dovrà far riferimento al responsabile, il/la Sig./Sig.ra _________________, nonché al Direttore del Personale Signora ____________________ L’orario contrattuale di lavoro è fissato sin’ora in 40 ore settimanali dal lunedì al ____________. Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  20. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO Le ragioni dell’assunzione a tempo determinato sono legate alla necessità di garantire lo svolgimento delle attività del bar di via ___________________ che, in questo particolare periodo, prima e dopo le elezioni amministrative del 2014, si prevedono in intensificazione temporanea dovuta a flussi non programmabili dei fruitori del servizio offerto dall’esercizio commerciale interessato. La definitiva conferma in servizio è subordinata al positivo esito di un periodo di prova, che si stabilisce di comune accordo in …………………… giorni lavorativi. Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  21. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO Qualora la Servizi Alimentari Srl ne avesse la necessità, per esigenze organizzative e produttive aziendali, Ella si dichiara altresì disponibile ad offrire prestazioni di lavoro straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL in vigore. Il turno lavorativo assegnato potrà essere variato dai suoi responsabili per esigenze di servizio. A tale scopo, la comunicazione circa il turno successivo le sarà comunicata entro il venerdì della settimana precedente. La retribuzione lorda mensile è fissata in €___________ (comprensiva di paga base, contingenza, _____________) per n. 14 mensilità. Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  22. CONTRATTO A TERMINE: CASO PRATICO Per tutti gli altri aspetti normativi ed economici alla base del presente contratto di lavoro, si fa espresso riferimento al CCNL, al regolamento aziendale, ed a ogni altra disposizione di legge. Contestualmente alla presente Le viene consegnata copia del regolamento del personale e contenente anche il codice disciplinare in vigore presso Servizi Alimentari Srl, come affisso nella bacheca aziendale per idonea pubblicità. Distinti saluti. Servizi Alimentari Srl La Direzione del Personale Termine: caso pratico - Alberto Bosco

  23. Il contratto a termine “acausale” prima e dopo il Jobs Act Contratto a termine - Alberto Bosco

  24. CONTRATTO “ACAUSALE” FINO AL 20 MARZO 2014 OMESSA INDICAZIONE RAGIONI FORNERO e D.L. 76/2013 (fino al 20.3.2014) • PER LEGGE: PRIMO CONTRATTO A TERMINE FINO A 12 MESI • IN OGNI ALTRA IPOTESI INDIVIDUATA DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE O AZIENDALE (SENZA DELEGA) Contratto a termine - Alberto Bosco

  25. CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014 • RIMANE OBBLIGO DI FORMA SCRITTA • VIA OBBLIGO DI INDICARE LE RAGIONI • NON PIU’ SOLO “PRIMO CONTRATTO” • DURATA MASSIMA TOTALE: 36 MESI • QUALUNQUE MANSIONE • CONTRATTO A TERMINE e …. • … SOMMINISTRAZIONE A TERMINE • NUOVI LIMITI NUMERICI (salvo CCNL) • FINO A 5 PROROGHE nei 36 MESI Contratto a termine - Alberto Bosco

  26. CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014 • E’ sempre possibile stipulare un contratto a termine senza indicare le ragioni, anche se quel lavoratore è già stato alle nostre dipendenze • Resta fermo l’obbligo della forma scritta per la stipula del contratto ma le ragioni non vanno più indicate • Qualunque mansione, anche in somministrazione a termine Contratto a termine - Alberto Bosco

  27. CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014 • La durata massima, proroghe e rinnovi incluse, è pari a 36 mesi • Fino a 5 proroghe in 36 mesi • Limiti numerici, salvo CCNL: • Datori fino a 5 dipendenti: 1 contratto • Datori da 6 dipendenti in su: max 20% dei dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio ogni anno Contratto a termine - Alberto Bosco

  28. LA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE Contratto a termine - Alberto Bosco

  29. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA La nuova disciplina sulla durata massima Salva una diversa previsione del contratto collettivo, la sommatoria di più contratti tra le medesime parti, aventi a oggetto mansioni equivalenti, non può superare i 36 mesi di effettiva prestazione, pena la conversione a tempo indeterminato, fatta salva la gestione flessibile del termine ex art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001. Vanno incluse nei 36 mesi anche le missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine. Contratto a termine - Alberto Bosco

  30. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA • Art. 5, co. 4 bis: “Ferma la disciplina della successione di contratti e salve diverse disposizioni di CCNL, territoriali o aziendali, se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto fra lo stesso datore e lavoratore abbia superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto si considera a tempo indeterminato; • In deroga, un altro successivo contratto a termine può essere stipulato per 1 sola volta, presso la DTL con l'assistenza del rappresentante sindacale cui il lavoratore è iscritto o dà incarico. • Le OO.SS. dei lavoratori e datori stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. • In caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo si considera a tempo indeterminato. Contratto a termine - Alberto Bosco

  31. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA Una volta che la somma delle prestazioni tra le medesime parti - per lo svolgimento di mansioni equivalenti (considerando anche le missioni in somministrazione a termine) - abbia superato i 36 mesi di effettiva attività, il contratto si stabilizza se la prosecuzione dell’attività si protrae per più di 30 giorni (con maggiorazione retributiva: 20% per i primi 10 giorni e 40% per i restanti). Come evidenziato dal Ministero (circ. 18 luglio 2012, n. 18), il periodo massimo di 36 mesi, derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a termine e non alla somministrazione: raggiunto tale limite il datore potrà sempre ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche dopo il raggiungimento dei 36 mesi (Min. Lav. Interpello 19 ottobre 2012, n. 32) Contratto a termine - Alberto Bosco

  32. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA LA DURATA MASSIMA 1) ai fini del raggiungimento dei 36 mesi si computano tutti i precedenti rapporti di lavoro a termine (inclusi quelli “acausali”) 2) si conta anche l’analogo periodo oggetto di un contratto di somministrazione a tempo determinato ovvero i periodi svolti con contratto a termine stipulati in virtù delle previsioni contrattuali Le novità in tema di durata massima e di deroga non si applicano alle attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 e a quelle individuate dagli avvisi comuni (delle parti sociali) e dei contratti collettivi. Contratto a termine - Alberto Bosco

  33. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA La conversione per superamento della durata massima è soggetta alle seguenti limitazioni: 1) i contratti a termine devono aver riguardato lo svolgimento di mansioni “equivalenti”: ne consegue che il datore dovrà tenere accurata documentazione – anche per quanto riguarda le mansioni svolte (lettere di assunzione, di modifica delle mansioni eccetera) – circa i contratti stipulati in anni tra loro distanti; 2) si contano tutti i periodi di lavoro prestato tra le parti, cumulando la durata originaria dei singoli contratti con i rinnovi e proroghe: poiché non è stato previsto un arco temporale massimo, il conteggio dovrà comprendere tutti i rapporti intercorsi tra le parti; 3) non si contano, invece, i periodi di interruzione tra un contratto e il successivo. Vanno quindi escluse dal computo le cosiddette “pause non lavorate” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Contratto a termine - Alberto Bosco

  34. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA Contratto a termine - Alberto Bosco

  35. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA COME DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA • IN BASE A UN’EVENTUALE CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: SIA ESSO NAZIONALE, TERRITORIALE O AZIENDALE • MEDIANTE LA DEROGA ASSISTITA DAVANTI ALLA DTL Contratto a termine - Alberto Bosco

  36. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA DEROGA ASSISTITA: LE REGOLE 1) un solo nuovo contratto; 2) stipula presso la DTL con l’indispensabile assistenza di un rappresentante sindacale di un’organizzazione alla quale il lavoratore si iscritto o conferisca mandato; 3) le OO.SS. di lavoratori e imprese devono firmare appositi avvisi comuni sulla durata di tali ulteriori contratti a termine (AI 10.4.2008 e successivi: 8 MESI) 4) violazione della procedura (con riguardo sia alla sede che ai soggetti) o superamento del termine fissato, comportano la conversione a tempo indeterminato sin dall’inizio del contratto che ecceda i 36 mesi. Contratto a termine - Alberto Bosco

  37. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA MANSIONI EQUIVALENTI Qualora il lavoratore abbia svolto mansioni “equivalenti” (e non ricorra né la stipulazione in deroga presso la DTL né una diversa clausola del contratto), il periodo di 36 mesi - scaduto il quale il contratto si converte ex nunc in rapporto a tempo indeterminato (dal 31° giorno successivo al 36° mese di rapporto) - si computa sommando (a prescindere dalle pause, che sono escluse dal computo): 1) contratti a termine successivi; 2) periodi di missione nella somministrazione a termine; 3) proroghe e rinnovi dei suddetti contratti. Quindi per mansioni NON equivalenti, non si deve applicare la sommatoria dei rapporti pregressi (si dovranno adottare contatori separati). Contratto a termine - Alberto Bosco

  38. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI L’analisi sull’equivalenza di fatto tra le nuove e le precedenti mansioni deve essere condotta sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (cumulativamente intesi). Con tali termini vengono indicate: 1) equivalenza oggettiva: l’inclusione delle mansioni (sia delle “vecchie” che delle “nuove”) nel medesimo livello retributivo e di inquadramento contrattuale; 2) equivalenza soggettiva: che consiste nella possibilità offerta dalle nuove mansioni di utilizzare e perfezionare il corredo di nozioni, abilità ed esperienze precedentemente acquisite dal lavoratore. Contratto a termine - Alberto Bosco

  39. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - 2 • Secondo il Ministero del lavoro (circ. 2 maggio 2008, n. 13), l’equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate. • La Cassazione (S.U.24 novembre 2006, n. 25033) ha attribuito alla contrattazione collettiva il potere di individuare la nozione di “equivalenza” attraverso le clausole cd. di fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per “sopperire a contingenti esigenze aziendali o per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità del comma 2 dell’art. 2103 del codice civile”. Contratto a termine - Alberto Bosco

  40. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI – 3 Onere della prova: è evidente che, trattandosi di un proprio interesse, il lavoratore che rivendichi la conversione del contratto a tempo indeterminato ex nunc, dovrà quindi dimostrare che la sommatoria dei contratti (proroghe e rinnovi inclusi) succedutisi ha non solo superato i 36 mesi ma ha anche riguardato mansioni equivalenti. Promozione a dirigente: stante la speciale disciplina prevista per i dirigenti, i periodi prestati prima dell’eventuale promozione a dirigente non possono essere considerati utili ai fini del raggiungimento del tetto dei 5 anni. Calcolo dei mesi: secondo il Ministero del lavoro (circolare 2 maggio 2008, n. 13), il conteggio dei mesi, per i periodi di lavoro non coincidenti con il mese intero, può essere effettuato utilizzando il valore 30 giorni uguale a un mese. Contratto a termine - Alberto Bosco

  41. CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA Decorrenza della conversione Il superamento del termine (sempre se accompagnato dallo svolgimento di mansioni equivalenti), comporta la conversione del contratto dal 31° giorno del 37° mese di rapporto. Contratto a termine - Alberto Bosco

  42. LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE DOPO LA SUA SCADENZA Contratto a termine - Alberto Bosco

  43. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE • Alla sua scadenza, il contratto a termine può essere fatto proseguire • La prosecuzione consiste nel prolungamento, per un periodo limitato, del contratto originario • Questa ipotesi è diversa dalla riassunzione (che è un nuovo contratto) e dalla proroga del contratto originario Contratto a termine - Alberto Bosco

  44. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN SCADENZA - TRE IPOTESI: • SCADE UN CONTRATTO DI DURATA INFERIORE A 6 MESI • SCADE UN CONTRATTO CHE HA AVUTO DURATA DA 6 MESI IN SU • SONO GIA’ INTERCORSI CONTRATTI (MANSIONI EQUIVALENTI) PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI 36 MESI Contratto a termine - Alberto Bosco

  45. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE Contratto a termine - Alberto Bosco

  46. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE Contratto a termine - Alberto Bosco

  47. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE PROSECUZIONE: ABOLITO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CPI Il decreto legge 76/2013 ha soppresso l’obbligo secondo il quale, in caso di prosecuzione del rapporto a termine, il datore aveva l’onere di comunicare al CPI, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto sarebbe continuato oltre tale data, indicando altresì la durata della prosecuzione. Contratto a termine - Alberto Bosco

  48. LE PROROGHE DEL CONTRATTO A TERMINE Contratto a termine - Alberto Bosco

  49. IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA Contratti “acausali”fino al 20 marzo 2014 • Possibilità di proroga nei limiti dei 12 mesi complessivi di durata • Ammessa una sola proroga • Nessun obbligo del datore di indicare le causali Contratto a termine - Alberto Bosco

  50. IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA • Il termine del contratto a termine può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni. • Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 5 volte, nell’arco complessivo dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. • Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Contratto a termine - Alberto Bosco

More Related