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IMPIANTI E STRUTTURE

Prof. Massimo Lazzari. IMPIANTI E STRUTTURE. Corso di Laurea PAAS. Sicurezza dei lavoratori negli allevamenti. ?. Perché?. Il 15 % circa degli infortuni totali denunciati all’INAIL nel 2002 sono avvenuti in allevamenti zootecnici. Buone possibilità che il dato sia sottostimato.

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IMPIANTI E STRUTTURE

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Presentation Transcript


  1. Prof. Massimo Lazzari IMPIANTI E STRUTTURE Corso di Laurea PAAS

  2. Sicurezza dei lavoratori negli allevamenti ?

  3. Perché? Il 15 % circa degli infortuni totali denunciati all’INAIL nel 2002 sono avvenuti in allevamenti zootecnici. Buone possibilità che il dato sia sottostimato. Degli infortuni occorsi negli allevamenti bovini: • Il 53% dei casi per contatto con bovino, di cui 25,7% calci; • 15% da cadute legate alla scivolosità di pavimenti; • 15% per urto/schiacciamento contro strutture, anch’essi almeno in parte collegati con bovini; La sala di mungitura è l’ambiente di lavoro in cui più frequentemente si verificano infortuni legati al contatto con i bovini: • 44% dei casi per contatto con bovina, di cui 29% calci; • 29% da cadute legate alla scivolosità dei pavimenti in genere bagnati per ragioni di pulizia

  4. OBIETTIVI RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI OPRATORI IN DEFINITIVA: RAGIONI ETICHE RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL SISTEMA SANITARIO)

  5. LEGISLAZIONE Decreto Legislativo n. 626/94 Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004

  6. art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono ... attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

  7. Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (rif. 626/94)

  8. DEFINIZIONI Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

  9. DEFINIZIONI Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge; a certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro. Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

  10. Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004Linee guida per la prevenzione degli infortuni in zootecnia

  11. Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004

  12. In sede di progettazione fare riferimento al “principio di precauzione” DEFINIZIONI PRINCIPO: regola generale di condotta PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della ragione) ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di precauzione. Questo porta a spostare l’onere della prova della mancanza di rischio all’interno del processo di progettazione, dove, se non si ha la certezza che certe soluzioni non siano migliorative della situazioni di sicurezza ed ergonomia esistenti, è più corretto trovare soluzioni alternative migliorative.

  13. Cause che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori

  14. DEFINIZIONI PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o materiale di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di lavoro, macchina e strumento) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente. RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del danno eventuale.

  15. Carico psico-sociale Carico mentale Carichi ergonomia Carico ambiente fisico Carico energetico Carico ambiente climatico chimico

  16. Qualsiasi costruzione rurale deve essere progettata e realizzato in modo da preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Riferimenti normativi : il DPR 547/55, il DPR 303/56 il Dleg.626/94.

  17. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Bovini a stabulazione fissa: 1 addetto/20-25 capi

  18. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Bovini stabulazione libera: 1 addetto/40-45 capi

  19. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Bovini da carne: 1 addetto/300-500 capi

  20. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Suini a ciclo chiuso: 1 addetto/50-70 scrofe

  21. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Suini riproduzione: 1 addetto/100-150 scrofe

  22. Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Suini ingrasso: 1 addetto/3000-4000 capi

  23. L’involucro” all’interno del quale l’operatore andrà ad operare struttura mobile, tettoia, stalla o edificio dedicato sia realizzato in modo da resistere alle sollecitazioni esterne ed interne Particolare attenzione deve essere posta al riutilizzo di edifici esistenti, magari precedentemente adibiti ad altri usi.

  24. gli edifici strumentali debbono soddisfarerequisiti inerenti: • la dimensione dei locali • l’organizzazione degli spazi • l’identificazione di opportune vie di circolazione ed evacuazione • di eventuali zone pericolose che dovranno essere contrassegnate.

  25. Zona allevamento

  26. Centro Aziendale Efficienza: medio/buona Rischio per la presenza di flussi di materie “pericolose” anche se distanti nel tempo e nello spazio Rischio d’incrocio elevato tra flussi del proprietario, dei famigliari, dei commercianti e dei clienti Allevamento Efficienza: buona anche se migliorabile (-> riprogettazione -> grande semplificazione) Rischio: basso, presenza limitata quasi solo al proprietario Incrocio dei flussi: praticamente nullo (da pianificazione e da flussi relativi solo al proprietario) Conclusione analisi dei flussi

  27. Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle

  28. cartellonistica

  29. I posti di lavoro e di passaggio debbono essere idoneamente difesi contro la caduta o investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici si debbono adottare misure e cautele adeguate.

  30. I pavimenti dei locali di lavoro debbono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, debbono essere fissi, stabili, antisdruciolevoli.

  31. Scale • fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale o di altra protezione equivalente; • fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno dall’altro; • semplici portatili: debbono essere costruite di materiale adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso.

  32. Strutture stoccaggio deiezioni • Situate a non meno di 25 m da abitazioni e dormitori e da depositi o condutture di acqua potabile • Se interrate, difese da recisione come in figura oppure coperte • Precauzioni particolari per la loro manutenzione (rischio esalzioni gas tossici)

  33. Aperture alla pareti che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a 1 m debbono essere provviste di barriera o parapetto.

  34. Ambiente • essere ben difesi contro agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori; • avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria • essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità • avere superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

  35. Temperatura • adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei materiali applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti. • quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo elevate mediante misure tecniche localizzate o mezzi di protezione ( ex. aerotermi o ventilatori per il condizionamento invernale ed estivo in sala di mungitura)

  36. Ventilazione L’entità del rinnovo dell’aria deve essere adeguata: • al numero di animali e persone che si trovano nel locale; • all’intensità del lavoro fisico da essi svolto; • allo sviluppo di eventuali sostanze nocive e fastidiose.

  37. Illuminazione • I posti di lavoro e i passaggi debbono essere illuminati da luce naturale od artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità e che nelle zone di azione delle macchine operatrici e dei lavori manuali. • I campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. (DPR 547/55 art 28/29; DPR 303/56 art 10, modificati con il Dleg 626/94 art.33).

  38. Rumore Il D.L.277/91 che recepisce una Direttiva Comunitaria (Dir.86.188), prevede che tutte le entità produttive in cui sono presenti dei lavoratori dipendenti - e quindi anche le aziende agricole - redigano e tengano a disposizione dell'Organo di Controllo (USL) una relazione sulla rumorosità a cui i lavoratori sono esposti. Le misure del Leq, eseguite in prossimità del lavoratore base giornaliera (Lep, d; livello di esposizione personale giornaliera) o settimanale (Lep, w) debbono essere eseguite da tecnici competenti sotto la supervisione del datore di lavoro stesso che se ne assume la responsabilità. Sono stabiliti i seguenti limiti: • Lep < 80 dB(A), il datore di lavoro non deve adottare provve­dimenti. • 80 < Lep < 85 dB(A), il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni ai lavoratori circa i rischi derivanti dall'esposizione al rumore; questi ultimi possono richiedere, se lo desiderano, un controllo sanitario. • 85 < Lep < 90 dB(A), il datore di lavoro fa impartire da persona­le competente istruzioni sull'uso di otoprotettori e sul corretto impiego delle macchine più rumorose. Lo stesso fornisce protettori auricolari ma il loro uso non è obbligatorio. Inoltre, in questo caso scatta l'obbligo del controllo sanitario. • Lep > 90 dB(A), i lavoratori sono obbligati ad usare i protettori auricolari e debbono sottostare a un controllo sanitario con cadenza annua. Il datore di lavoro deve comunicare entro 30 giorni dalla valutazione all'organo di controllo un piano di bonifica dettagliato con il quale indica gli interventi che intende adottare per abbassare il rumore presente nella sua azienda. Lo stesso deve provvedere ad evidenziare i luoghi più rumorosi con una apposita segnaletica. Questi debbono essere perimetrati e l'accesso ad essi deve essere limitato. Da ultimo, deve essere istituito un registro nel quale indicare quali lavoratori sono esposti a un Lep troppo elevato.

  39. Vibrazioni L’entità delle vibrazioni deve essere contenuto secondo le indicazioni della ISO 2631, 5349. Per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature per la zootecnia solo le macchine agricole possono dare origine a particolari problemi.

  40. Impianto elettrico Conformità con le norme CEI ai sensi delle legge 46/90. In particolare, negli impianti che prevedono strutture metalliche fisse (tubi, armature del calcestruzzo, carpenteria, griglie di pozzetti e cunette) si richiede la realizzazione di un piano equipotenziale che preveda il collegamento delle medesime e la loro messa a terra. Ciò in modo da evitare i pericoli di correnti vaganti a bassa tensione (conseguenti a insufficiente isolamento elettrifico e alla elevata umidità ambientali, oltre che eventuali pericoli di folgorazione

  41. Spogliatoi e armadi per il vestiario 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro . 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".

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