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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. IL MOMENTO IMPOSITIVO I.I.S. “E. GUALA” – BRA 23 MARZO 2009. IL MOMENTO IMPOSITIVO. DEFINIZIONE Per momento impositivo si intende il momento in cui l’operazione rilevante ai fini IVA* si considera effettuata e quindi l’imposta diviene esigibile .

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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

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Presentation Transcript


  1. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IL MOMENTO IMPOSITIVO I.I.S. “E. GUALA” – BRA 23 MARZO 2009

  2. IL MOMENTO IMPOSITIVO DEFINIZIONE Per momento impositivo si intende il momento in cui l’operazione rilevante ai fini IVA* si considera effettuata e quindi l’imposta diviene esigibile. * L’operazione è rilevante ai fini IVA se sussistono simultaneamente il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale.

  3. IL MOMENTO IMPOSITIVO EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (art. 6 co. 1-4) ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA (art. 6 co. 5)

  4. IL MOMENTO IMPOSITIVO ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA L’esigibilità dell’imposta è il diritto dell’Erario a percepire il tributo o, in altri termini, l’obbligo del contribuente di corrispondere il tributo a partire da un determinato momento.

  5. IL MOMENTO IMPOSITIVO MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA

  6. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CESSIONI DI BENI (art. 6 co. 1-2) PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 6 co. 3) ECCEZIONE DI CARATTERE “GENERALE” (art. 6 co. 4)

  7. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CESSIONI DI BENI: REGOLA GENERALE BENI IMMOBILI Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto. BENI MOBILI Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o della spedizione.

  8. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CESSIONI DI BENI: ECCEZIONE Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di futura vendita, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di una anno dalla consegna o spedizione.

  9. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CESSIONI DI BENI: DEROGHE L’operazione si considera effettuata: per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo; per i passaggi dal committente al commissionario, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario; (segue)

  10. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CESSIONI DI BENI: DEROGHE per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, all’atto del prelievo dei beni; per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori (art. 1556 c.c.), all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.

  11. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI: REGOLA GENERALE Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

  12. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI: ECCEZIONE Le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore e quelle effettuate per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa (c.d. autoconsumo di servizi) si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

  13. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ECCEZIONE DI CARATTERE “GENERALE” Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati che definiscono il momento di effettuazione delle operazioni, con riguardo tanto alle cessioni di beni quanto alle prestazioni di servizi, è emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione di considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento Eccezione: assegnazioni da cooperative edilizie a proprietà divisa

  14. ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA ESIGIBILITÀ IMMEDIATA ESIGIBILITÀ DIFFERITA

  15. ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA ESIGIBILITÀ IMMEDIATA L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. ESIGIBILITÀ = MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

  16. ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA ESIGIBILITÀ DIFFERITA L’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi, salva facoltà di applicare le regole generali, per le seguenti categorie di operazioni: cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti; cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti da parte degli enti e delle associazioni non commerciali; cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici tassativamente individuati dall’art. 6 u.c. D.P.R. 633/1972.

  17. ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA ESIGIBILITÀ DIFFERITA Per le cessioni di beni con fattura super differita (art. 21 co. 4, 4° periodo D.P.R. 633/1972) l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Si applica alle sole cessioni di beni effettuate dal contribuente in “triangolazione” e quindi con la consegna al proprio cessionario per il tramite del proprio cedente. Con la semplice “fattura differita” non è spostata l’esigibilità dell’imposta

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