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Privacy del minore in famiglia

Privacy del minore in famiglia. Stefania Stefanelli. Privacy.

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Privacy del minore in famiglia

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Presentation Transcript


  1. Privacy del minore in famiglia Stefania Stefanelli

  2. Privacy

  3. Esclusa la rappresentanza dei genitori relativamente alle scelte mediche riguardanti il minore che abbia «un’età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire», perché «questo condurrebbe a privarlo di diritti personalissimi per la sola considerazione del dato formale rappresentato dall’incapacità legale, giungendo al paradosso che il soggetto legalmente incapace, ma naturalisticamente capace, non possa decidere della propria salute, mentre il soggetto legalmente capace, ma naturalisticamente minus, per il tramite dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione» (Trib. Min. Milano, 15 febbraio 2010) Atti patrimonialmente neutri

  4. La richiesta di autorizzazione all’intervento di riattribuzione chirurgica del sesso riguardante un minore (nel silenzio della l. n. 164/1982, regolante l’attribuzione e le rettificazioni di sesso) «ha natura di atto complesso, espressione di due volontà concorrenti, quella del minore e quella del genitore», «rispetto al minore dovrà essere considerata l’età e il grado di maturità intellettuale, oltre che l’esigenza di tutela della sua personalità» (Trib. Roma, 11 marzo 2011) Atti patrimonialmente neutri

  5. Riservatezza del minore Capacità concreta di discernimento versus Esigenze educative

  6. Canone fondamentale e limite alla vigilanza dei genitori nella sfera privata del minore, che abbia maturato capacità di discernimento relativamente al singolo aspetto della propria esistenza e vita di relazione, è la stretta attinenza dell’esigenza educativa alla promozione della personalità del minore. Da valutarsi in concreto, e secondo l’ottica delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore (Art. 147 c.c.)

  7. Responsabilità genitoriale Obblighi di protezione e educazione Risarcimento del danno Azioni positive

  8. Principio di gradualità Il potere dei genitori di vietare condotte lecite è inversamente proporzionale all’età del figlio (Sacchetti) Azione Artt. 316 e 336 c.c. 3° co. consente al giudice, qualora sussista il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, di adottare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti e indifferibili. Il giudice può dunque essere chiamato a controllare o modificare le decisioni dei genitori, anche al di fuori dei casi estremi di abuso nell'esercizio della potestà.

  9. Tesi restrittiva «Nessuno può invadere il campo di autonomia», neppure invocando il miglior vantaggio per i figli, con il solo limite del controllo contro deviazioni palesi che comportino un danno ingiusto. Cass. civ. sez. I, 21 luglio 1990 n. 7450 in NGCC, 1991, 311.

  10. Tesi restrittiva «la temporanea compressione della potestà della resistente appare sacrificio inevitabile, ma necessario… affinchèil minore venga ricondotto in patria posto che nel lasso di tempo necessario per il perfezionamento della notifica all'estero la resistente, che ora vivrebbe in U.S.A. da clandestina, potrebbe trasferirsi nel paese d'origine (Cuba), vanificando la procedura di rimpatrio del minore attivata dal ricorrente» Trib. Busto Arsizio 30.5.2013

  11. Danno endofamiliare? Illecito (violazione dei doveri genitoriali) da cui deriva un danno (esistenziale) per violazione di un diritto fondamentale (riservatezza) App. Torino, 21.2.2000, in Foro it., 2000, I, 1555 Mobbing verticale: condotta vessatoria mira a punire l’ex coniuge (mobbing orizzontale), ma ne risultano coinvolti, in funzione strumentale, i figli della coppia, in quanto la strategia persecutoria si manifesta in un’ostilità cronica finalizzata a delegittimare il partner in riferimento al suo status di genitore, tramite la sua esclusione dai processi decisionali riguardanti i figli, frequenti sabotaggi delle visite familiari, denigrazione del suo ruolo genitoriale, etc.

  12. L’azione ex art. 330, 3° comma, per la sospensione temporanea della potestà è ammissibile allo scopo di ovviare alla condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, incaricando il servizio sociale dell’iscrizione della minore a una scuola Cass. 31.5.2012, n. 8778 Non si sovrappone all’azione di danno (endofamiliare), come del resto si riconosce con riguardo all’addebito della separazione (Cass. Civ., Sez. I, 26.5.1995, n. 5866, in Dir. Fam. Pers., 1997, 87

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