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Ministero dell’Interno: Decreto 18 settembre 2002

Ministero dell’Interno: Decreto 18 settembre 2002. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la. progettazione costruzione esercizio. delle strutture sanitarie pubbliche e private. che erogano prestazioni.

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Ministero dell’Interno: Decreto 18 settembre 2002

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Presentation Transcript


  1. Ministero dell’Interno: Decreto 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la • progettazione • costruzione • esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni a) in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno b) in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno c) di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

  2. Obiettivi 1) minimizzare le cause di incendio 2) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti 3) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali 4) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui 5) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo 6) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

  3. TITOLO I Aree sanitarie: - generalità, termini,definizioni, tolleranze dimensionali - classificazione: Tipo A: aree o impianti a rischio specifico soggetti a controllo dei VF (centrali termiche, gruppi elettrogeni ...) Tipo B: aree a rischio specifico accessibili solo ai dipendenti (laboratori, lavanderie, depositi ... ) Tipo C: aree in cui non è previsto il ricovero (ambulatori, centri specialistici, centri diagnostici, consultori….) Tipo D: aree degenza, residenziali, unità speciali (co, rianimazione ..) Tipo E: aree servizi pertinenti (uffici, scuole, riunioni, mense ..)

  4. TITOLO I I - azioni principali inerenti: - Ubicazione, comunicazioni e separazioni, accessi e accostamento dei mezzi di soccorso - Resistenza al fuoco delle strutture - Reazione al fuoco dei materiali - Compartimentazione - Limitazioni alla destinazione d’uso dei locali - Scale, ascensori e montacarichi - Misure per l’esodo in caso di emergenza - Aree ed impianti a rischio specifico - Impianti elettrici - Mezzi ed impianti per l’estinzione degli incendi - Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme - Segnaletica di sicurezza - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio - Informazione e formazione - Istruzioni di sicurezza

  5. TITOLO I I I - azioni principali inerenti: Caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, scale, ascensori, ammissibilità di una sola uscita Misure per l’esodo di emergenza: affollamento, sistemi di vie di uscita (lunghezza, larghezza, loro numero) Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre disposizioni

  6. TITOLO I V - azioni principali inerenti: Strutture fino a 500 mq Strutture oltre i 500 mq - Strutture di separazione R/REI Disposizioni come aree di tipo C, di cui rispettivamente: TITOLO II per le nuove costruzioni o in caso di completa ristrutturazione e/o cambio destinazione d’uso TITOLO III per le strutture esistenti - Vie di uscita (allegato III DM marzo 98) - Impianti a norma -alcune disposizioni del TITOLO II (5 parziale, 7.2, 9, 10.1, 11,12) - per strutture ospedaliere e/o residenziali fino a 25 pl impianto con allarme ottico- acustico

  7. La regola tecnica di cui al TITOLO II si applica alle strutture • in costruzione • in caso di completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso • Ospedaliere • Residenziali SE Strutture esistenti SE SE - Sostituzione o modifica impianti e/o attrezzature di protezione attiva - Modifica parziale caratteristiche costruttive e/o sistemi vie di uscita - E/o ampliamenti Ampliamenti e/o modifiche di strutture comportano incremento di affollamento compatibile con sistema vie uscita esistente e con l’eventuale nuovo assetto planovolumetrico ALLORA ALLORA Le disposizioni si applicano alle parti oggetto delle modifiche le modifiche che non comportano variazione di destinazione d’uso non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti Il predetto sistema di vie di uscita deve essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III

  8. La regola tecnica di cui al TITOLO III si applica alle strutture • Ospedaliere • Residenziali ENTRO IL 27 DICEMBRE 2007 Non sussiste l’obbligo SE 1) è stato rilasciato CPI 2) è stato pianificato o è in corso a) adeguamento b) ristrutturazione c) ampliamento su progetto approvato dai VF

  9. La regola tecnica di cui al TITOLO IV si applica alle strutture Assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa, diagnostica strumentale e di laboratorio Di nuova costruzione ed esistenti A ciclo continuo in regime residenziale E In strutture fino a 25 pl con prestazioni A ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale sia esistenti che di nuova costruzione

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