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Ufficio Rilascio Certificati

Ufficio Rilascio Certificati. E’ aperto al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,15; il lunedì e mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30 Sportelli di rilascio: Ex caserma La Masa (Via Garibaldi); Sportello polifunzionale (ex Mercato Ittico- Largo Mercato Ittico)).

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Ufficio Rilascio Certificati

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Presentation Transcript


  1. Ufficio Rilascio Certificati E’ aperto al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,15; il lunedì e mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30 Sportelli di rilascio: Ex caserma La Masa (Via Garibaldi); Sportello polifunzionale (ex Mercato Ittico- Largo Mercato Ittico))

  2. I Certificati Si rilasciano: • Carte d’identità; • Certificati ed estratti di nascita, matrimonio, morte; • Certificati di residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, per uso assegni; • Certificati storici di residenza e stato di famiglia; • Atti notori, autentiche di firma, autentiche di copia; Ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, non possono essere rilasciate certificazioni i cui destinatari siano pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, previa nullità del certificato rilasciato. In sostituzione delle predette certificazioni il cittadino potrà produrre alle amministrazioni o gestori, di cui sopra, delle autocertificazioni attestanti gli stati o condizioni personali o della famiglia. • Costi

  3. Carta d'identità • La carta d`identità è rilasciata ai cittadini residenti. • Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda dell’età. • La carta equivale al passaporto ai fini dell`espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l`A.C.I. • Il costo per il rilascio è di Euro 5,52 per diritto fisso e di segreteria. • NOTA: L’art. 31 D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con Legge 6.8.2008, n. 133 ha disposto la validità temporale della carta d’identità da cinque a dieci anni, pertanto le carte d’identità rilasciate dopo il 26 giugno 2003 sono prorogate per ulteriori cinque anni. • E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga, sulle carte d’identità con scadenza dal 26 giugno 2008 al 26 giugno 2013, rivolgendosi agli uffici anagrafici del Comune di residenza. La richiesta di apposizione del timbro di proroga può essere presentata anche da persona diversa dall’intestatario se munita di delega.

  4. AVVISO IMPORTANTE: • A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del timbro o della carta d’identità elettronica prorogata con consegna di un documento attestante la nuova scadenza, è possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale non decorrerà più dalla data del rilascio ma dalla data del compleanno, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati.

  5. RICHIESTA Può essere fatta da: • Cittadini maggiorenni e maggiorenni stranieri; • Cittadini minorenni e minorenni stranieri; Può essere fatta per: • Smarrimento, Deterioramento o Furto ;

  6. Cittadini maggiorenni e maggiorenni stranieri Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell`Anagrafe, con i seguenti documenti: • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo • eventuale carta di identità scaduta • un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido). • Per i cittadini stranieri oltre i documenti citati occorre il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente.

  7. Cittadini minorenni e minorenni stranieri La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore: • per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni • per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni. I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e devono presentare allo sportello: • tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo • eventuale documento di identificazione già in proprio possesso, in mancanza l`identificazione avviene mediante i genitori o comunque da un genitore e un’altra persona maggiorenne, in qualità di testimone. • Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l’assenso con le seguenti modalità: • dichiarazione di assenso all’espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento (scarica il modulo Dichiarazione di assenso). • In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. • Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. • Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il Ministero dell’Interno suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

  8. Smarrimento, Deterioramento o Furto Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente: • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo • l`originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all`autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia) • altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido).

  9. Certificati e documenti - legalizzazione di fotografie Costo per certificati, attestazioni, autenticazioni e certificazione storica: • Certificati destinati a soggetti privati: € 0,52 più marca da bollo da € 14,62 (imposta di bollo vigente). • Tutti i certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione che diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183 del 12.11.2011  le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Da tale data, quindi, i cittadini potranno richiedere, ed ottenere, solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

  10. E’ utile sapere …….. Nota bene • Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di conseguenza sono completamente prive di spese. • Le fotografie, presentate personalmente dall`interessato munito di un documento di riconoscimento, sono legalizzate dalle amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali. Su sua richiesta le fotografie possono essere anche legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. • La legalizzazione delle fotografie non è soggetta al pagamento dell`imposta di bollo. Come • Per ottenere la legalizzazione di fotografia occorre la presenza della persona interessata, con una fototessera ed un documento di riconoscimento valido. • I minorenni devono presentarsi con due fototessera, accompagnati dal genitore o tutore munito di documento di identità valido.

  11. Autenticazioni di firme e copie di documenti • Le autenticazioni servono a comprovare l`autenticità di una firma, di una copia di un documento. • In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

  12. Autenticazioni di copia • E’ un`attestazione di conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l`originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. • La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell`originale e senza che questo venga depositato. Il cittadino (vedi dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorietà) può dichiarare la conformità all`originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

  13. Autenticazione di firme • E’ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. • L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

  14. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati • Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune di Torino. Come • Per autenticare una copia conforme all`originale, con esclusione dei casi sopra descritti: portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L`autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall`interessato e in Comune diverso da quello di residenza; 1/2

  15. Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli, il venditore deve redigere l’atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita. Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi. • Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma. • In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.). • Occorre portare una marca da bollo di euro 14,62 da apporre sull’atto al momento dell’autentica della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità. 2/2

  16. Altre notizie ……. Avvertenza: • Con l’autenticazione della firma presso l’anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l’aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto) pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico dell’automobilista) si può oltre che autenticare la firma anche espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà . • Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all`autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell`interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido. L`autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

  17. Costo per certificati, attestazioni, autenticazioni e certificazione storica: • Certificati destinati a soggetti privati: € 0,52 più marca da bollo da € 14,62 (imposta di bollo vigente). • Tutti i certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione che diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183 del 12.11.2011  le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati .Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Da tale data, quindi, i cittadini potranno richiedere, ed ottenere, solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". • Nota bene – Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di conseguenza son completamente prive di spese.

  18. Per informazioni Ufficio Anagrafe - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) • Indirizzo via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA) • Telefono 091 8128270 • Fax 091 8128292 • Orario da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 13:15, lunedi e mercoledi dalle 15.30 alle 17:15 • Mail anagrafe@comune.termini-imerese.pa.it Internet www.comune.termini-imerese.pa.it Responsabile/i Sig.ra Geraci Antonina

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