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Ritardo diagnostico e perdita di chances . Paola Frati

Ritardo diagnostico e perdita di chances . Paola Frati. Aspetti medico – legali in oncologia. TREND EUROPEO COMUNE. MAGGIORE GARANZIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL PAZIENTE. RIPARTIZIONE DEI RISCHI SANITARI.

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Ritardo diagnostico e perdita di chances . Paola Frati

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  1. Ritardo diagnostico e perdita di chances. Paola Frati Aspetti medico – legali in oncologia

  2. TREND EUROPEO COMUNE MAGGIORE GARANZIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL PAZIENTE RIPARTIZIONE DEI RISCHI SANITARI IL “MERCATO SANITARIO” è assimilabile ad un “MERCATO DI SERVIZI” da cui da tempo a livello comunitario si cerca d’introdurre il principio dell’inversione dell’onere della prova della colpa del prestatore di servizio difettoso

  3. Maggiore tutela del soggetto considerato più debole /il paziente attraverso fase che precede il contenzioso giudiziario tramite strumenti di “conciliazione” fase di tutela giudiziale dei diritti con la finalità di far sì che il rischio dell’incertezza probatoria non pesi su chi reclama il diritto alla tutela della sua salute Assicurazione obbligatoria Forme indennitarie di ripartizione dei rischi sanitari Ovvero sul soggetto /paziente che si trova in una situazione di più difficile controllo dei dati (non ha le conoscenze scientifiche) e di disponibilità avendo meno facilità d’accesso alla documentazione sanitaria

  4. Ne consegue • Sempre maggiori aperture verso forme di responsabilità oggettiva che determinano forme di sicurezza sociale basate sull’indennizzo piuttosto che sul risarcimento del danno svincolate dalla dimostrazione del profilo della colpa: • Francia per le conseguenze anormali e gravi, Paesi scandinavi sistemi tipici di no-fault compensation,

  5. Si basano generalmente • Su criteri di tipo previdenziale con la ripartizione dei rischi sanitari all’interno della collettività • Formula dell’indennizzo e non del risarcimento • Evitabilità e non profilo della colpa nell’accertamento dell’errore • Assicurazione obbligatoria • Strumenti di mediazione/conciliazione • Tetti d’indennizzo

  6. In passatola colpa del medico deve essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione…la malattia può manifestarsi in modo non chiaro…non esistono criteri diagnostici e di cura sicuri Non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista Art. 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

  7. OGGIcentralità del ristoro del danneggiatoCassazione civile, sent. 19 maggio 2004 n. 9471 • La colpa medica giunge a sfiorare – salva prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza – una dimensione paraoggettiva della responsabilità o, almeno, una dimensione “aggravata”, in sintonia con le nuove frontiere del concetto di professionalità ed imprenditorialità che si sta affermando anche per effetto della normativa comunitaria

  8. Interventi facile/difficile esecuzione “disapplicazione” art. 2236 c.c. Presunzione di colpa: resipsaloquitur Aumento dei casi di responsabilità professionale RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Nesso di causa Piu probabile che non e perdita di chances Inversione onere probatorio /vicinanza della prova Passaggio da sistemi di undercompensationa sistemi di overcompensationcon influenze significative soprattutto per la responsabilità civile. (Ponzanelli G. Danno e Responsabilità, 4, 428,2003) Paola Frati

  9. Cass., III Sez. Civile, 19 maggio 2004, n. 9471 «Da almeno un trentennio si registra … in Italia una notevole accentuazione dei giudizi di responsabilità professionale, segnatamente in campo medico, sia sotto il profilo quantitativo dei processi civili e penali, sia sotto quello qualitativo delle tecniche giuridiche attraverso le quali pervenire ad un’equa distribuzione dei rischi comunque e sempre collegati a tale attività… Tale accentuazione segue, non a caso, alla parallela evoluzione delle strutture e della natura stessa della responsabilità civile che […] viene via via “ripensata”, da dottrina e giurisprudenza, secondo una storia (soprattutto intellettuale) sempre più raffinata, come un problema di diritto vivente, da rielaborare incessantemente modellandolo sulle esigenze delle singole epoche storiche in funzione della ricerca di criteri mediante i quali un determinato costo sociale debba venir collocato presso il danneggiato ovvero traslato in capo ad altri soggetti (in ipotesi, anche non diretti danneggianti). Il sistema della responsabilità civile diventa, così, […] un’opera di ingegneria sociale, commissionata quasi interamente agli interpreti, il cui compito diviene, allora, lo studio dei criteri di traslazione del danno».

  10. «La colpa medica giunge così a sfiorare […] una dimensione paraoggettiva della responsabilità […]: il quadro che complessivamente emerge […] postula, così, la presunzione di colpa se in presenza di operazioni di routine o ben codificate: 1) sulla natura, facile o non facile, dell’intervento del professionista; 2) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente; 3) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché, grave, nel senso sinora specificato, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l’ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell’elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario); 4) sul corretto adempimento dell’onere di informazione circa gli esiti dell’intervento e sull’esistenza del conseguente consenso del paziente (senza dimenticare, sotto il profilo dell’indagine circa la natura della relazione sanitario-paziente nell’ambito di una struttura ospedaliera, la riconduzione nell’alveo della responsabilità contrattuale di tale rapporto, inquadrato … nella più vasta ottica … della responsabilità “da contatto” …). Così, in quei pochi casi in cui l’art. 2236 è stato realmente applicato, la valutazione della non gravità della colpa del medico risulta implicitamente contenuta nel giudizio espresso sulla natura dell’intervento, mentre la regola inversa […] della facilità dell’intervento e del risultato peggiorativo come presunzione di colpa tout court è risultato il primo passo verso la sostanziale trasformazione dell’obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato».

  11. “Ne deriva l'individuazione di standard di condotta, • alla luce dei quali le teorie • - della colpa • del nesso causale • - del danno • subiscono continui mutamenti • rispetto agli archetipi tradizionali, • sotto il profilo tanto sostanziale quanto probatorio ” • Cass. n. 9471 del 19.2004

  12. Il nesso di causalità, nella schematizzazione del reato, è il rapporto che unisce il comportamento assunto dal colpevole nel commettere un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento). L'accertamento del nesso di causalità è indispensabile per fondare un giudizio di colpevolezza o di innocenza in quanto permette di affermare (o escludere) che l’evento è stato causato da una certa persona o da un’altra, ovvero ancora da un fattore naturale. PREMESSA

  13. NOZIONE DI RAPPORTO CAUSALE Con l’espressione rapporto di causalità si intende il legame che intercorre tra due fenomeni, per cui l’uno assume figura di effetto rispetto all’altro. La valutazione del rapporto o nesso causale riguarda i rapporti esistenti tra uno o più antecedenti ed un susseguente: di norma in medicina legale si tratta di stabilire se tra un antecedente lesivo - capace, cioè, di determinare una modificazione peggiorativa dello stato anteriore della persona - e un evento dannoso o pericoloso concernente la persona stessa vi è un rapporto di causa ad effetto e non una semplice successione cronologica.

  14. STRUTTURA DEL RAPPORTO CAUSALE Antecedenti: una o più cause lesive Rapporto o nesso di causalità materiale azione lesiva per la persona umana Susseguente: evento di danno o di pericolo

  15. Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

  16. Art. 41 c. p. (Concorso di cause) Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

  17. La disciplina normativa • La disciplina normativa che regola l’accertamento del nesso di causa è la medesima di fatto sia in ambito civile che in ambito penale. Tuttavia esistono delle divergenze dettate sia da peculiarità proprie della disciplina che da diverse esigenze di tutela del paziente espresse dalla giurisprudenza. Sicuramente in ambito civile si tende a privilegiare la posizione del soggetto considerato più debole ovvero il paziente.

  18. La dicotomia valutativa della responsabilità medica tra ambito civile e ambito penale uno standard probatorio molto stringente è richiesto nel processo penale perché l’altissima posta in gioco (la libertà, la reputazione, il buon nome, la possibilità di vivere tranquillamente con i propri cari, di sfruttare le opportunità di lavoro, ecc.) e la necessità che il diritto penale conservi intatta la sua forza morale nella comunità fanno sì che, tra le due possibilità di errore, venga preferita quella che consente di lasciar libero un colpevole, piuttosto che condannare un innocente; nel processo civile per il risarcimento del danno, invece, la comunità è indifferente sulla scelta dei due tipi di errore e ciò in virtù della diversa posta in gioco: di qui l’opzione per la regola del più probabile che no” (Stella F., A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1159, 4, 2005).

  19. LA CAUSALITA’e sua prova DIRITTO PENALE ( Corte di Cassazione, sent. 30328del2002) • credibilità razionale, alto grado di conferma, certezza ‘allo stato’ • al di là di ogni ragionevole dubbio DIRITTO CIVILE ( Corte di Cassazione, sent. 581 del 2008) Causalità debole (preponderance of evidence More likelythannot Prova della causalità espressa dallo standard del Più probabile che non

  20. Corte di Cassazione S.U.Sentenza n.30328dell’11/9/2002 .. pretese difficoltà di prova, non possono mai legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di condizionamento necessario e, con essa, una nozione debole della causalità …. che finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsabilità per omesso impedimento dell’evento..

  21. I principi stabiliti dalle Sezioni unite civili, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581 8) “Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale”.

  22. Rapporto tra causalità ordinaria e causalità da perdita di chance • La Suprema Corte parla di una “scala discendente, così strutturata: • 1) in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la causalità civile "ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o "variabile"), caratterizzata, specie in ipotesi di reato commissivo, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, … senza trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile che non"; …

  23. Rapporto tra causalità ordinaria e causalità da perdita di chance • “2) in una diversa dimensione, sempre nell'orbita del sottosistema civilistico, la causalità da perdita di chance, attestata tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa (la guarigione da parte del paziente) come "bene", come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute. • Quasi certezza (ovvero altro grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità sono, dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento” (Cass. civ., Sez. III, 16/10/07, n. 21619).

  24. Corte di Cassazione sent. 4400 del 4 marzo 2004 • “la perdita si delinea come voce di danno risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri anche in via presuntiva ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmenta allegate la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno cioè un danno non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile) ma concreto ed attuale (perdita di una conseguente possibilità di conseguire quel risultato) e pertanto commisurato alla possibilità di conseguirlo.

  25. IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE ha fatto ingresso nel diritto civile vivente italiano – importato da quello francese - dapprima con sporadiche sentenze e taluni interventi dottrinali quindi, specie dopo il 2004, acquisendo uno spazio progressivamente più ampio come vera e propria tecnica risarcitoria che si estende dai casi di responsabilità contrattuale a quella aquilianae precontrattuale

  26. Il termine CHANCE deriva dall’espressione latina “cadentia” ovvero il cadere dei dadi inteso come buona probabilità di riuscita. Conseguimento di un’utilità o di un vantaggio caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza Il termine francese “chance” è traducibile come “fortuna” ”sorte” - “probabilità” - ”occasione favorevole” – “possibilità di riuscita/vittoria” – “buona sorte”, termini che sono solo in parte sinonimi e che, per quanto riguarda possibilità/probabilità hanno un significato palesemente diverso.

  27. Il danno da perdita di chance è appartenuto tradizionalmente in ambito lavorativo al danno patrimoniale, come danno emergente ovvero come lucro cessante (distinzione che taluno ritiene non più condivisibile). Ma sussiste anche un danno non patrimoniale da perdita di chancela cui natura ed individuazione è ancora più complessa specie dopo le sentenze c.d. di San Martino che hanno ridisegnato il danno non patrimoniale.

  28. CHANCE PRETENSIVA (prevalentemente giuslavoristica) • CHANCE OPPOSITIVA (prevalentemente medico-legale)

  29. LA ‘CHANCE PRETENSIVA’ • è tipicamentequella dell’impiegato cui è stato impedito di partecipare ad un concorso avendo in qualche misura una probabilità, da quantificarsi, di ottenere un risultato positivo nel proprio patrimonio . • In tale situazione è coerente risarcire il danno nei termini di una chance perduta, quale espressione delle CONCRETE E QUANTIFICABILI PROBABILITÀ DI SUCCESSO che l’impiegato avrebbe avuto se il contegno del funzionario fosse stato corrispondente a quello esigibile nella fattispecie.

  30. Nella giurisprudenza • Sono numerosi e vari gli esempi di questa categoria di perdite di chancespretensive, alcuni soltanto di interesse medico-legale. • Una giovane donna per colpa di un convenuto ha perduto la probabilità, stimata nel 25%, di vincere un concorso di bellezza • un pilota esonerato da un campionato automobilistico di serie inferiore ha perso la chance di essere ingaggiato nella formula 1; • una studentessa universitaria avendo ottenuto un voto di laurea inferiore a quello ritenuto dovuto, ha perduto delle chances lavorative; • un allevatore, privato della possibilità di far gareggiare il suo cavallo, ha perduto la chance di vittoria.

  31. Chancespretensive di interesse medico-legale • ballerino professionale chea causa di un incidente stradale perde la chance di realizzare la sua carriera (danno non patrimoniale e patrimoniale); • giovane medico, attratto dalla chirurgia, ha presentato domanda di ammissione alla scuola di specializzazione ma alcune settimane prima del concorso ha subito grave incidente con fratture multiple femorali e ha dovuto rinunciare - anche a successivi concorsi - a causa di una pseudoartrosi e di ripetuti interventi chirurgici con postumi invalidanti;

  32. Alcune Sentenze In Ambito lavorativo

  33. Calcolo della chance • Il danno da perdita di chance deve essere pari alla chance perduta e non alla perdita totale corrispondente al pregiudizio che vi sarebbe stato in caso di realizzazione della chance Cass. 16.7.1998 • La perdita di chance di sopravvivere non può dare luogo ad una riparazione totale del danno causato dal decesso: Cass. 27.3.1973; 21.11.1978 • La perdita della chance di essere promosso non può corrispondere all’intero aumento di stipendio Cass. 3.3.1983

  34. Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 10.01.2007 n° 238 • La Cassazione nel 2007 ha definitivamente statuito che “il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione”.

  35. La fisionomia del danno risarcibile si articola ex art. 1223 cod. civ. nelle due sottocategorie normative del dannoemergente inteso come "violazione dell'interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto e alla conservazione degli altri beni che integrano in atto il suo patrimonio" e del lucrocessante, che "s'identifica con l'incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito mediante l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso ovvero mediante la realizzazione del contratto risoluto" TUTELA RISARCITORIA

  36. La chances si pone quale entità patrimoniale a sé stante giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione onde la sua perdita id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all’integrità del patrimonio la cui risarcibilità è quindi conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (danno emergente) TUTELA RISARCITORIACorte di Cassazione sent. 11322 del 21 luglio 2003

  37. La liquidazione del danno da perdita di chances avviene attraverso un criterio equitativo ovvero il giudice valutate tutte le circostanze del caso dal quale emerge un giudizio prognostico positivo determinerà una somma di denaro corrispondente al valore della chances perduta. TUTELA RISARCITORIACorte di Cassazione sent. 11322 del 21 luglio 2003

  38. Il giudizio equitativo deve tener conto: a) di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili; b) del vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. Con l’avvertenza di evitare duplicazione risarcitorie. TUTELA RISARCITORIACorte di Cassazione sent. 11322 del 21 luglio 2003

  39. Concorso a cui partecipano 10 concorrenti per un unico posto disponibile, utile economico complessivo perseguibile pari a 1000, il calcolo della chance perduta è dato dalla possibilità di vincere il concorso ovvero 10%: questo sarà il coefficiente di riduzione da applicare al guadagno sperato (10% di 1000 = 100) ESEMPIO

  40. ONCOLOGIA PERDITA DI CHANCES E ERRORE DIAGNOSTICO

  41. Larga diffusione • Incremento delle attese di soluzioni diagnostiche e curative/crescita esponenziale del contenzioso • Responsabilità d’equipe • Qualsiasi giudizio ex post non può trascurare le modalità di espressione del quadro clinico e la sua evoluzione nel tempo, la compresenza di sintomi fuorvianti o collaterali, la razionalità con la quale è stato condotto il procedimento diagnostico-differenziale, la materiale fruibilità di strumenti d’indagine specificatamente idonei a consentire l’individuazione della malattia in tempo utile per l’attuazione di cure efficaci, sempre che praticabili, etc…. Considerazioni generali

  42. Nella valutazione del nesso di causa in caso di ritardata diagnosi di neoplasia è centrale l’effettiva incidenza del lasso cronologico del differimento diagnostico sull’evoluzione del tumore che deve essere valutata con specifico riferimento alle misure terapeutiche che si sarebbero potute in concreto adottare nella fase in cui si è verificata la manchevolezza diagnostica. Il pericolo nell’accertamento del nesso causale in materia di chances è quello di perseguire una criteriologia debole basata su mere possibilità, vicine a forme indennitarie più che risarcitorie.(vicine anche alla teorie dell’aumento del rischio) efficacia causale dell’errore diagnostico sull’evoluzione della malattia

  43. Per molte malattie le concrete e reali possibilità “oppositive” della medicina e della chirurgia sono limitate per cui, malgrado le cure, la prognosi di cronicizzazione evolutiva e/o di peggioramento rimane immodificata. In questo contesto il problema delle chance perdute, che presuppone una qualche valutazione prognostica positiva sulle possibilità di conseguire un risultato “oppositivo” alla naturale evoluzione negativa della malattia, è spesso di difficile soluzione.

  44. In base all’attuale assetto giurisprudenziale del nesso eziologico in ambito civilistico, se processualmente non v’è certezza, né probabilità logica prevalente che la condotta abbia cagionato l’uccisione o il danno alla salute concretamente patito dalla vittima, ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria legata alla morte o alle lesioni. Tuttavia, il medesimo fatto storico può essere “riletto” nel senso di indagare se sia “più probabile che improbabile” l’ipotesi che la medesima condotta colposa abbia causato una perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza, invece della morte o delle lesioni, inquadrabile nel danno alla persona. PERDITA DI CHANCES

  45. Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite Civili c.d di San Martino (11 novembre 2008 n.26972, 26973, 26974, 26975) hanno riordinato lo stato attuale complessivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 affermando che il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Queste sottocategorie sono dunque voci descrittive dei vari aspetti del danno unitario non patrimoniale.

  46. Il problema giuridico della eventuale autonomia di questo danno Sul piano logico si deve dedurre che anche il danno da perdita di chance non patrimoniale appartiene all’unica categoria dei danni unitariamente riconosciuti, causati da lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, nella vigente interpretazione dell’art. 2059 c.c. Non si dovrebbe dunque ritenere autonomo il danno da perdita di chance, così come il danno morale ed il danno esistenziale che sono ritenute voci descrittive. Ma sembra ovvio che queste voci siano ciascuna oggetto di specifica richiesta risarcitoria adeguatamente provata nella sussistenza

  47. Questi aspetti del danno attengono essenzialmente al danno non patrimoniale (Cassazione civile III Sez. 18.9.2008 n. 23846): - danno da perdita della qualità di vita; • danno da preclusione di qualsiasi trattamento palliativo; • danno da ridotta durata della sopravvivenza; • danno da perdita della possibilità di rallentare anche minimamente il decorso della malattia, • danno da mancata fruizione della salute residua fino all’esito infausto, • danno da mancata programmazione dell’essere persona e di esplicare le attitudine psicofisiche nel che quell’essere si esprime.

  48. se si dimostra «anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico» l’esistenza di una chance di consecuzione di un beneficio, la sua perdita è risarcibile «indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa» PROVA

  49. una congrua soglia probabilistica appare necessaria per «evitare una delle distonie e criticità che maggiormente balzano all’occhio esaminando l’elaborazione in tema di “perdita di chance”, e cioè l’eventualità che il presunto danneggiato venga addirittura ad arricchirsi in virtù del risarcimento del danno riconosciutogli in una ipotesi in cui - avendo pochissime possibilità di conseguire il risultato utile - probabilmente non avrebbe ottenuto l’utilità sperata anche in assenza della condotta asseritamene dannosa» critica

  50. la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: è, così, necessario "provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 10.01.2007 n° 238

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