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Costruiamo il futuro della professione

56 Assemblea dei Presidenti. Costruiamo il futuro della professione. Ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare. Roma, 25 novembre 2011. Modalita’ di accesso alla professione in base alla legislazione vigente. Legge 17/90 Diploma di perito industriale (ITI) o equivalente

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Costruiamo il futuro della professione

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Presentation Transcript


  1. 56 Assemblea dei Presidenti Costruiamo il futuro della professione Ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare Roma, 25 novembre 2011

  2. Modalita’ di accesso alla professione in base allalegislazione vigente Legge 17/90 Diploma di perito industriale (ITI) o equivalente Tirocinio professionale (da 2 a 3 anni) Esame di Stato Dpr 328/01 Laurea triennale (compresi 6 mesi di tirocinio) Esame di Stato

  3. Modalita’ di accesso alla professione in base allalegislazione vigente Sempre per il Dpr 328/01 (artt. 3-55) anche così: Diploma di perito industriale (ITI) o equivalente Corso IFTS (ora ITS) di 4 semestri nell’ambito della specializzazione acquisita Tirocinio di almeno 6 mesi Esame di Stato Oppure così (Dpr 328/01, artt. 3-8, tab. A): Diploma universitario (18 specializzazioni) Esame di Stato

  4. Modalita’ di accesso alla professione in base alnuovo ordinamento dell'istruzione tecnica Anno scolastico 2010-2011 (entrata in vigore del nuovo regolamento) • Studenti iscritti alla seconda classe dell'istruzione tecnica nell'anno scolastico di entrata in vigore del nuovo ordinamento (procedono con le vecchie regole per cui l'ultimo perito industriale uscirà nell'anno scolastico 2013-2014) • Studenti iscritti all'istruzione tecnica nell'anno scolastico dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento (non saranno più periti industriali, il loro titolo scolastico sarà: diploma di istruzione tecnica)

  5. Modalita’ di accesso alla professione in base alnuovo ordinamento dell'istruzione tecnica Senza un intervento legislativo e/o normativo I diplomati di istruzione tecnica non potranno essere parificati ai periti industriali

  6. Come dovranno essere riformate le professioni Manovra di agosto e maxiemendamento al decreto sviluppo (legge di stabilita') Entrambi i provvedimenti fissano condizioni inderogabili per riformare gli ordinamenti delle professioni di cui all'articolo 33, comma 5 della Costituzione entro il 31 dicembre 2012 (scadenza definitivamente chiarita con la legge di stabilità), con DPR (ai sensi dell’art.17, comma 2, legge 400/88) gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per recepire i principi che di seguito sono riportati le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al punto a)

  7. Come dovranno essere riformate le professioni Autonomia del professionista e formazione permanente obbligatoria l'esercizio professionale è fondato e ordinato sull'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; obbligo di seguire corsi di formazione permanente regolamentata predisposti sulla base di regolamenti emanati dal CNPI la cui mancata partecipazione produce illecito disciplinare sanzionabile.

  8. Come dovranno essere riformate le professioniTirocinio con indennizzo • riformare il tirocinio professionale che dovrà: • non superare tre anni, • corrispondere un equo compenso al tirocinante di tipo indennitario, • garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante per il migliore esercizio della professione, • potrà essere svolto sulla base di convenzioni fra il CNPI e l'Università, in concomitanza allo studio, • si cita solo la laurea e laurea magistrale

  9. Come dovranno essere riformate le professioni Tariffa pattuita in anticipo e stabilita dal Ministero della Giustizia • tariffe professionali di riferimento: • il compenso professionale è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto al cliente la complessità dell'incarico, fornendo tutte le indicazioni utili dall'affidamento al completamento • la liquidazione giudiziale comunque deve avvenire sulla base delle tariffe (stabilite con decreto del Min. Giustizia)

  10. Come dovranno essere riformate le professioniAssicurazione obbligatoria • assicurazione professionale obbligatoria per tutela cliente • obbligo di rendere gli estremi al cliente, • convenzioni nazionali possono essere negoziate da CNPI e/o EPPI • organi di gestione del potere disciplinare diversi da quelli amministrativi (sia territoriali che nazionali)

  11. Come dovranno essere riformate le professioni Pubblicità con ogni mezzo • pubblicità informativa con ogni mezzo concernente: • oggetto l'attività professionale • specializzazione e titoli posseduti • struttura dello studio • informazioni veritiere, corrette non ingannevoli • compensi delle prestazioni

  12. Come dovranno essere riformate le professioni Sistema societario • è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V c.c.

  13. Come dovranno essere riformate le professioni Sistema societario 8/1 possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) ammissione di soci di professionisti iscritti agli albi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini europei abilitati, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazionitecniche o per finalità di investimento; (dovremo comprendere l'esatto significa della parte sottolineata) c) l'incarico professionale deve essere svolto dai soci professionisti scelti dall'utente o comunicati per iscritto al medesimo; d) escluso il socio cancellato dall'albo;

  14. Come dovranno essere riformate le professioni Sistema societario 8/2 la denominazione sociale deve sempre contenere l'indicazione di “società tra professionisti”; 8/3 la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; 8/4i professionisti soci sono soggetti al regime deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta; 8/5la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali;

  15. Come dovranno essere riformate le professioni Sistema societario 8/6 restano salvi i diversi modelli societari già vigenti; 8/7 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di alcuni dei detti punti; 8/9la legge n.1815/1939 e successive modifiche, è abrogata;

  16. Perché soltanto una formazione universitaria o equivalente può garantire, nel futuro,l'accesso alle professioni intellettuali 1) non è mai venuto meno il principio secondo cui: “la professione intellettuale può essere esercitata dai possessori di formazione post-secondaria, nelle Università od in altri Istituti riconosciuti di parilivello”; 2) perché tutti i disegni di legge presentati recentemente prevedono che la formazione minima sia di tre anni di livello universitario:

  17. Perché soltanto una formazione universitaria o equivalente può garantire, nel futuro,l'accesso alle professioni intellettuali 3) perché il documento unitario sottoscritto dal CUP e dal PAT, presentato all'allora Ministro di Giustizia Alfano lo prevede inderogabilmente: 4) perché i modelli esistenti nei principali paesi comunitari applicano questo principio:“laddove esistono soggetti con formazione secondaria o post-secondaria, l'attività loro concessa è di supporto ai livelli superiori e non di autonoma attività”

  18. Perché soltanto una formazione universitaria o equivalente può garantire, nel futuro,l'accesso alle professioni intellettuali 5) perché la stessa manovra (sia pur limitatamente alla citazione sul tirocinio) lo precisa in forma diretta. 6) perché i laureati triennali mai potrebbero aderire ad una aggregazione che non esclude accessi con formazione inferiore e/o disomogenea. 7) perché è sbagliato pensare che l'Istruzione Tecnica Superiore possa essere equiparata a formazione equivalente a quella universitaria (lo ha detto il direttore generale Murano ed è scritto ovunque)

  19. Considerazioni sull'istruzione tecnica superiore (its)Caratteristiche della nuova formazione post-secondaria introdotta nel nostro ordinamento scolastico 1) Sono fondazioni, controllate dalle Prefetture, nate su iniziativa degli Istituti Tecnici e/o Professionali, con un programma triennale; 2) finanziate in parte dallo Stato (il 70%?) e la rimanenza va a carico delle istituzioni locali (Regioni, Comuni, Associazioni, altro) (pare che si espongano abbastanza le Associazioni Industriali, ovvero grosse industrie interessate a recuperare professionalità specifiche) 3) 59 sono quelle autorizzate, dislocate su tutte le Regioni con la sola esclusione della Basilicata e della Calabria;

  20. Considerazioni sull'istruzione tecnica superiore (its)Caratteristiche della nuova formazione post-secondaria introdotta nel nostro ordinamento scolastico 4) la formazione è orientata a specificità locali e difficilmente corrisponde ad esigenze nazionali e, meno che mai, ad internazionali; 5) anche questo tipo di formazione ha caratteristiche sperimentali, si vedranno i risultati alla fine del triennio; 6) la frequenza dei 4 semestri prevede un impegno di 2000 ore, la laurea triennale impegna gli studenti, nei tre anni, per complessive 4500 ore;

  21. Considerazioni sull'istruzione tecnica superiore (its)Caratteristiche della nuova formazione post-secondaria introdotta nel nostro ordinamento scolastico 7) i crediti universitari che saranno riconosciuti a chi frequenta gli ITS sono 72 contro i 180 richiesti per la laurea; 8) è una formazione istituita per le aziende, speriamo funzioni almeno per quelle; 9) non è una formazione universitaria

  22. Dubbi legittimi sulle modalità di svolgimento delle operazioni per l'attuazione della riforma DPR o DLGS? I Alcuni studiosi ritengono che il DPR non sia lo strumento legislativo più adatto, per evitare possibili attacchi di incostituzionalità od altro, a loro dire sarebbe stato più tranquillizzante il DLGS

  23. Dubbi legittimi sulle modalità di svolgimento delle operazioni per l'attuazione della riforma Che fine faranno tutte le altre norme vigenti? II Ancora: alcuni studiosi interpretano il contenuto dei nuovi provvedimenti come vincolanti per riformare il sistema soltanto nei principi indicati; ma se così fosse che cosa succederà a ragione del 5bis che recita: le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dalla entrata invigore del regolamento governativo di cui al comma 5 ?

  24. Dubbi legittimi sulle modalità di svolgimento delle operazioni per l'attuazione della riforma Si nasconde l’abrogazione degli ordini? III Non vogliamo certo pensare che sia un “trucco” per abrogare gli ordinamenti professionali, nelle parti che non contemplano i requisiti fissati dalla manovra e dal maxiemendamento, quindi riteniamo ragionevole che si possano riformare anche altri principi, in ogni caso dovremo attendere anche il pensiero del nuovo governo Monti (abbiamo letto di tutto al riguardo).

  25. La linea politica condivisa dalConsiglio Nazionale della Categoria Incrementare la formazione Da quando è sorto il problema della riforma universitaria, con l'introduzione della laurea (triennale per capirci), la Categoria ha organizzato eventi (Congressi, Assemblee di Presidenti ed altro) per definire e consolidare un orientamento che non è mai venuto meno: “per non rischiare di scivolare ad un terzo livello di competenze nel campo delle attività professionali del settore ingegneristico e, di conseguenza, l'espulsione dalle professioni intellettuali, bisognava incrementare la formazione, al pari di ciò che già avviene negli altri paesi - perlomeno comunitari - il praticantato non era sufficiente”

  26. La linea politica condivisa dalConsiglio Nazionale della Categoria In tutte le occasioni abbiamo lamentato un trattamento nefasto nei nostri riguardi, a differenza di ciò che era avvenuto per altre professioni, in occasione di cambiamenti che sono avvenuti nel tempo, segnaliamo soltanto alcuni esempi: “i Consulenti del Lavoro hanno accorpato nel loro ordine, che originariamente consentiva l'accesso anche a formazioni di scuola secondaria inferiore, formazioni di scuola secondaria superiore, laurea e laurea magistrale”

  27. La linea politica condivisa dalConsiglio Nazionale della Categoria “gli infermieri, che in origine accoglievano coloro che si formavano nei corsi ospedalieri con formazione scolastica minima, oggi pretendono la laurea, ma tutto è filato via liscio: gli uni assieme agli altri” Abbiamo pensato che la soluzione si potesse trovare nella costituzione di una professione “di taglio europeo” che raccogliesse la sfida della semplificazione e della riduzione degli organismi, vale a dire:

  28. L'ingegnere tecnico o tecnico per l'ingegneria (nella passata legislatura, un buon lavoro è stato fatto dagli onorevoli Mantini e Chicchi arrivando a prevedere una delega al Governo per la istituzione dell'albo dei tecnici laureati per l'ingegneria con l'accorpamento delle esistenti professioni di geometra, perito agrario e perito industriale) (un altrettanto buon lavoro è stato fatto in questa legislatura dal relatore on. Siliquini con il testo unificato ancora giacente in Commissione Giustizia della Camera, nessuno sa se avrà un futuro).

  29. L'ingegnere tecnico o tecnico per l'ingegneria Primi passi: il COGEPAPI Il Consiglio Nazionale, d'intesa con EPPI, da anni sta’ cercando di consolidare un’azione che porti alla nascita della nuova professione nel rispetto dei mandati ricevuti, via via, dalle varie assise che la categoria ha organizzato nel tempo cercando alleati perché l'azione e la proposta abbiano più forza e diventino più efficaci. La prima azione ha visto una perfetta intesa fra i due maggiori organismi della categoria: CNPI – EPPI. Siamo andati oltre ed abbiamo fatto nascere COGEPAPI una alleanza fra i Consigli Nazionali dei geometri, periti agrari e periti industriali, che ha svolto una azione unitaria sicuramente importante a livello nazionale, qualche incertezza si è verificata in periferia.

  30. L'ingegnere tecnico o tecnico per l'ingegneria Ultimissimamente: avvicinamento del CUP3 c'è stato un avvicinamento anche del CUP3, organismo dei laureati triennali in ingegneria e degli agrotecnici. Tutti assieme stiamo studiando un progetto da presentare al Governo quale nostra unitaria proposta di riforma.

  31. Caratteristiche principali della proposta unitaria che intendiamo approfondire ed inoltrare: Albo degli Ingegneri tecnici suddiviso in tre settori: e aree di specializzazione

  32. Caratteristiche principali della proposta unitaria che intendiamo approfondire ed inoltrare: Albo degli Ingegneri tecnici alle singole aree potranno accedere i laureati (triennali) di area tecnica ed i diplomati universitari in corrispondenza alla specializzazione acquisita; ma pure (con le medesime caratteristiche) i geometri laureati, i periti agrari laureati, i periti industriali laureati e gli agrotecnici laureati già iscritti ai rispettivi albi. A tutti questi spetta il titolo di: ingegnere tecnico (con la propria specializzazione)

  33. Ma tutti questi mantengono il proprio titolo, rispettivamente, di: geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (con la specializzazione come ora) Analogamente ai settori: accedono

  34. Le competenze(non volendo entrare in un campo minato, si ritiene ragionevole, in questa fase, procedere senza inventare nulla di nuovo)Agli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali sono mantenute quelle attualmente in vigore;Ai laureati e diplomati universitari, in relazione alla propria specializzazione, quelle stesse degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali, con l'aggiunta di quelle che eventualmente prevede in più il DPR 328/01

  35. La rappresentanzaPer un periodo transitorio fintanto che la AUSPICATA NUOVA PROFESSIONE non è del tutto omogenea, ogni iscritto voti per il “gruppo sociale” di origine e gli eletti dovranno essere in numero tale che soltanto la somma di almeno tre componenti possa raggiungere la maggioranza

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