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CUNEO 5 Maggio 2006 Riccardo Coppo - Ministero delle Attività Produttive

marchi e brevetti A UN ANNO DAL NUOVO CODICE Il nuovo codice della proprietà industriale interventi per la diffusione della cultura brevettuale. CUNEO 5 Maggio 2006 Riccardo Coppo - Ministero delle Attività Produttive riccardo.coppo@attivitaproduttive.gov.it

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CUNEO 5 Maggio 2006 Riccardo Coppo - Ministero delle Attività Produttive

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Presentation Transcript


  1. marchi e brevettiA UN ANNODAL NUOVO CODICEIl nuovo codice della proprietà industrialeinterventi per la diffusione della cultura brevettuale CUNEO 5 Maggio 2006 Riccardo Coppo - Ministero delle Attività Produttive riccardo.coppo@attivitaproduttive.gov.it Ufficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it

  2. Ufficio Italiano Brevetti e marchiLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE BREVETTAZIONE • Invenzioni industriali (20 anni dalla data di deposito) • Modelli di utilità (10 anni dalla data di deposito) • Varietà vegetali ( 20/30 anni dalla concessione ) REGISTRAZIONE • Marchi ( illimitata ) • Disegni e modelli (25 anni dalla data di deposito) • Topografia di prodotto a semiconduttori (20 anni dalla data di deposito)

  3. Invenzioni Devono possedere le seguenti caratteristiche • Novità Non compresa nello stato della tecnica • Attività inventiva Non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo • Applicazione industriale Il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria Ogni domanda deve avere come oggetto una sola invenzione Durata: 20 anni dalla data di deposito

  4. Invenzioni Non sono considerate invenzioni • Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici • I piani, i principi ed i metodi per le attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori • Le presentazioni di informazioni Possibilità di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità di trasformare la domanda ( su richiesta dell’UIBM) di invenzione in domanda di brevetto per modello di utilità

  5. nullità Pronunciata dal giudice quando: - Non ha i requisiti di brevettabilità/registrazione • La descrizione non è sufficientemente chiara • La domanda iniziale ha travalicato i confini dell’invenzione rivendicata • La domanda è stata presentata da persona non avente diritto • Il trovato non è brevettabile/registrabile

  6. INVENZIONI Protezione • Nazionale • Europea • Internazionale • Primo deposito in Italia o dietro nulla osta Ministero

  7. MODELLI DI UTILITÀ NUOVI MODELLI ATTI A CONFERIRE: particolare efficacia comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere NUOVI MODELLI CONSISTENTI IN PARTICOLARI: conformazioni disposizioni configurazioni combinazioni di parti Durata: 10 anni dalla data di deposito

  8. DISEGNI E MODELLI • Disegno o Modello èl’ aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta ,in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura della superficie, dei materiali e del suo ornamento. • Novità • Carattere individuale

  9. Prodotto • qualsiasi oggetto industriale o artigianale. (compresi i componenti da assemblare per formare un prodotto complesso,gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri topografici, con esclusione dei programmi per elaboratore)

  10. Novità • Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico ( cioè con caratteristiche che si differenziano solo per dettagli irrilevanti) è stato divulgato anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione o alla data di una priorità rivendicata.

  11. Carattere individuale • Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione alla data di una priorità rivendicata.

  12. Deposito nazionale Caratteristiche disegni e modelli • Novita (non è identico ad uno già divulgato) • Carattere individuale ( si basa sull’impressione generale in un utilizzatore informato) Il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 ripreso dal Codice della proprietà industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ha abolito la caratteristica di “speciale ornamento”

  13. Divulgazione • Un disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo ( esposizione, commercializzato…) • Non è considerata divulgazione il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di registrazione o dalla data di una priorità rivendicata (periodo di grazia)

  14. DISEGNI E MODELLI • NAZIONALE • COMUNITARIO vale in 25 paesi • INTERNAZIONALE si scelgono i paesi • Diritto d’Autore (se possiede carattere creativo o valore artistico) 25 (?) anni dalla morte dell’autore

  15. Domande presentate all’UIBM* dal 1° marzo 2003 entrata in vigore della registrazione comunitaria

  16. RISULTANZE DELL’ESAME anno di riferimento 1998

  17. Principali classi • Abbigliamento 02 • Articolo tessili non confezionati 05 • Arredamento 06 • Imballaggi 09 • Oggetti di ornamento 11 • Mezzi di trasporto e relativi accessori 12 • Apparecchi di illuminazione 26 • Grafici 19

  18. ALLEGATI ALLA DOMANDA • Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione illimitata di disegni o modelli purché appartenenti alla stessa casse della classificazione internazionale (Classificazione di Locarno)

  19. Rifiuti • La registrazione di un disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume è rifiutata/annullata. • Non possono costituire oggetto di registrazione come disegno o modello quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso o che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter essere connesse con altro prodotto.

  20. Rilievi • I rilievi sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi prorogabile a sei su richiesta motivata, • Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento notificato comunque al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di detto diritto.

  21. RILIEVI DIVISI PER TIPOLOGIA

  22. Rilievi aventi maggior frequenza • Nomi di fantasia nel titolo • Nomi di fantasia sui disegni • Errato importo delle tasse pagate • Genericità del contenuto • Oggetto non registrabile come disegno o modello • Carenza documentazione ( lettera d’incarico- descrizione –disegni) • Insufficienza dei titoli rivendicanti la priorità • Oltraggio al buoncostume • Stemmi o bandiere • Conversione da disegno o modello a modello di utilità • Affissione all’albo

  23. Rilievi - priorità • mancanza documentazione • mancanza idonea documentazione (es. tavole) • documentata oltre sei mesi dal deposito della domanda italiana *(nella domanda era stata indicata una riserva di presentazione ) • rivendicata oltre i sei mesi dalla domanda prioritaria*(deposito effettuato in Italia oltre i sei mesi dalla prima domanda ) • rivendicata oltre due mesi dalla domanda italiana (nel caso non fosse stata indicata all’atto della domanda ) • mancanza documento di legittimazione (cessione)* • mancata registrazione, presso Ufficio Registro del documento di legittimazione *annotazione del mancato riconoscimento

  24. Disegni e ModelliDEPOSITO COMUNITARIO • E’ un diritto valido in tutti i paesi dell’Unione Europea. • Deposito domande • - all’Ufficio dell’UAMI di Alicante • - tramite Ufficio Italiano brevetti e Marchi. • Le tasse di registrazione sono in funzione del numero di disegni o modelli. • Le domande vanno presentate in una delle lingue Ufficiali dell’UAMI tra cui l’italiano.

  25. Disegni e ModelliDEPOSITO INTERNAZIONALE • Domande all’ OMPI con sede in Ginevra • Moduli in inglese o francese • scelta degli Stati in cui si richiede la protezione. • Tasse di registrazione sono in funzione: • - numero degli stati designati . • - numero dei disegni. • .

  26. Diritto d’autore • L’oggetto ha una forma dotata di valore artistico ( deve presentare di per se carattere creativo e valore artistico) • Possibilità di cumulo di protezione tra disegno e modello e diritto d’autore • Durata : 25 anni dalla morte dell’autore

  27. MARCHI • MARCHIO D’ IMPRESA Segni suscettibili di essere rappresentati graficamente: • parole (compresi i nomi di persone) • disegni • lettere • cifre • suoni • forma o confezione del prodotto • combinazioni e tonalità cromatiche Purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’ impresa da quelli di altre imprese • Durata: illimitata con rinnovo ogni 10 anni

  28. MARCHI Requisiti • Novità • Capacità distintiva • Liceità Non possono essere registrati come marchi • Ritratti di persone senza consenso • Nomi di persona diversi da quello del richiedente se lesivi • Stemmi, emblemi senza autorizzazione autorità competente • Marchi di forma costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto Nella domanda di registrazione va indicata la classe

  29. MARCHI • NAZIONALE • COMUNITARIO vale in 25 paesi • INTERNAZIONALE si scelgono i paesi

  30. DEPOSITO / ESAME NAZIONALE • Le domande e tutte le istanze ed i ricorsi sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o presso le Camere di commercio, industria e artigianato . • Il processo verbale, firmato da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente, deve, fra l'altro, indicare: • giorno del deposito; • nome e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario; • titolo del diritto di proprietà industriale ed elenco dei documenti allegati.

  31. Invenzione del lavoratore dipendente • Invenzione di servizio È l’ oggetto dell’attività lavorativa - nulla dovuto al dipendente in quanto è retribuito per l’incarico • Invenzione d’azienda Realizzata in adempimento del rapporto di lavoro –equo premio • Invenzione occasionale Indipendente dalla attività lavorativa – il diritto spetta al lavoratore con oprione legale del datore di lavoro.

  32. Invenzioni del ricercatore L’inventore, se dipendente di università o ente di ricerca pubblico, ha diritto alla titolarità delle sue invenzioni, in deroga a quanto avviene per le altre categorie di lavoratori. La titolarità spetta all’università o all’ente di ricerca pubblico, in qualità di datore di lavoro. nelle ipotesi di ricerche finanziate : - in tutto o in parte, da soggetti privati - realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, amministrazione o ente di appartenenza del ricercatore

  33. Decadenza • mancato pagamento delle tasse di rinnovo Nullità • Non registrabile (non ha le caratteristiche di disegno o modello) • Non ha le caratteristiche di novità ed individualità • È stato divulgato anteriormente il periodo di grazia • Non possiede le caratteristiche richiesta per un prodotto complesso • Ha esclusivamente funzione tecnica • È contrario all’ordine pubblico e al buon costume • Il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla • Costituisce violazione del segno distintivo

  34. Statistica* dal 1°marzo 2003 registrazione comunitaria

  35. Tasse di concessioneper disegni e modellinazionali • Tassa per la domanda euro 34 • Pagamento ritardato di rinnovo (entro i sei mesi) euro 81 • Per registrazione con pagamento in unica soluzione (per 25 anni) euro 674 • Per registrazione con pagamento a rate • I quinquennio euro 337 • II quinquennio euro 404 • III quinquennio euro 674 • Quinquenni successivi euro 674

  36. Tasse di concessioneper disegni e modellinazionali Serie (dal 2°) • Per registrazione con pagamento in unica soluzione (per 25 anni) euro 1.348 • Per registrazione con pagamento a rate • I quinquennio euro 404 • II quinquennio euro 674 • III quinquennio euro 1.011 • Quinquenni successivi euro 1.011

  37. Disegni Tessili Pagamento annuale singolo euro 67 Serie euro 101

  38. Disegni e modelli comunitari

  39. CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n 30Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario al n. 52 del 4 marzo 2005 IN VIGORE DAL 19 MARZO 2005

  40. CON IL NUOVO CODICE VENGONO ABROGATI - Norme precedenti - Regolamento CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE : in fase di revisione REGOLAMENTO : in fase di emanazione

  41. Procedura di deposito Consolidate Presso Camere di commercio, industria e artigianato Presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Da definire Presso Uffici o enti pubblici Per via informatica

  42. Deposito delle domande / documentazioni • Le domande di registrazione sono redatte in conformità ai moduli previsti ( deposito cartaceo ) • Le modalità relative al deposito informatico sono in fase di definizione • Non sono accettati depositi tramite FAX

  43. IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA Dichiarata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Impossibilità di identificare il richiedente Impossibilità di raggiungere il richiedente

  44. Attribuzione nuova data di deposito - Alla domanda non è allegata Descrizione ( invenzione – modello di utilità ) descrizione con fotografia (varietà vegetali ) la riproduzione grafica o fotografica (disegni e modelli ) • Non sono allegati i documenti comprovanti il pagamento delle tasse • la domanda non è redatta in lingua italiana Se il richiedente ottempera entro due mesi dall’invito dell’Ufficio oppure spontaneamente La data di deposito è quella di ricevimento dell’integrazione

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