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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO. Corso di Formazione Assistenti giudiziari Novembre-dicembre2011 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia ). I Punti che tratteremo:. Ordinamento negli uffici giudiziari

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

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  1. MINISTERO DELLA GIUSTIZIAUFFICIO FORMAZIONECorte di Appello di CATANZARO

  2. Corso di Formazione Assistenti giudiziari Novembre-dicembre2011 Acura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

  3. I Punti che tratteremo: Ordinamento negli uffici giudiziari • Il personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e degli Uffici NEP • Profilo Professionale dell’Assistente Giudiziario: compiti e attribuzioni • Altre figure professionali: compiti e attribuzioni

  4. I Punti che tratteremo: Servizi di Cancelleria in materia civile e penale • Registri in uso negli uffici giudiziari • Nota di iscrizione a ruolo • I Fascicoli Processuali : fascicoli processuali procedimenti civili fascicoli processuali procedimenti penale fascicolo di parte • I compiti di assistenza nelle istruttorie e nelle udienze • Verbali di udienze nel processo civile e penale • comunicazioni e notificazioni : normativa e direttive ministeriali di riferimento • Adempimenti in materia di : successioni, illegittimità costituzionale, atti non giurisdizionali pubblicazione atti, correzione atti decreti ingiuntivi esecutivi e esecutori impugnazioni in materia civile e penale • La Consulenza tecnica d’ufficio • Attività di consegnatario (CENNI) • L’emissione di mandati di pagamento /CENNI) • La trascrizione degli atti giudiziari (CENNI)

  5. I Punti che tratteremo: • - Testo Unico spese di Giustizia - istituti generali (CENNI) • Il contributo unificato. Normativa e circolari ministeriali • Spese processuali penali • Notificazioni a richiesta d’ufficio. Normativa e circolari ministeriali • Diritti di copia e di certificazione nel processo civile e penale. Normativa e circolari ministeriali. • La registrazione degli atti giudiziari . Normativa e circolari ministeriali

  6. I Punti che tratteremo: • Testo Unico spese di Giustizia - istituti particolari (CENNI) • Testimoni civili e penali. Normativa e circolari ministeriali • foglio notizie • Il gratuito patrocinio nel processo civile e penale

  7. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GIUDIZIARI

  8. STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.P.R. 6 marzo 2001 n 55 • Direzione Generale della Giustizia Civile • Direzione Generale della Giustizia minorile • direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani Dipartimento per gli Affari di Giustizia • Direzione Generale del personale e della formazione • Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi • Direzione Generale del Bilancio e della contabilità • Direzione Generale magistrati • Direzione Generale di statistica • Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del complesso • giudiziario della città di Napoli • - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi • Direzione Generale del personale e della formazione • Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi • Direzione Generale per il bilancio e della contabilità • Direzione Generale dei detenuti e del trattamento • Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria • Direzione Generale del personale e della formazione • Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi • Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari Dipartimento per la Giustizia minorile

  9. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA • Tabella A, articolo 6 decreto legislativo 240/06 DIREZIONI GENERALI REGIONALI E INTERREGIONALI Art. 6 dlvo 240/06 • Sezione Unica • Sezioni civili • Sezioni Penali • Sezione lavoro e previdenza CORTE DI CASSAZIONE • Corte di Appello • Tribunale • Tribunale per i minorenni • Tribunale di sorveglianza • Uffici del Giudice di Pace UFFICI GIUDICANTI • Procura Generale • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni UFFICI REQUIRENTI

  10. ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTRO SEGRETERIA SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI GABINETTO UFF. LEGISLATIVO UFF. COORD. ATTIVITA’ INTERNAZIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA ISPETTORATO GENERALE UFF. STAMPA ED INFORMAZIONE SOTTOSEGRETARI SEGRETERIE DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO DIR. GEN. CONTENZIOSO E DIRITTI UMANI DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. GIUSTIZIA CIVILE DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE DIR. GEN. MAGISTRATI DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI UFFICIO SPECIALE NAPOLI DIR. GEN. STATISTICA DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA CONFERENZA CAPI DIPARTIMENTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

  11. UFFICI GIUDIZIARI

  12. UFFICI GIUDIZIARI

  13. Negli uffici giudiziari le disposizioni di cui al D.lvo 150/09 si intrecciano a quelle del d. lgs. n. 240/06 (individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari) e in particolare con l’art. 4 che si occupa del modello di organizzazione degli uffici, in una logica di collaborazione tra il magistrato capo e il dirigente amministrativo

  14. IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL’ORGANO INFERIORE AL FINE: DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA MATERIA IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’ SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE

  15. NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO • Accanto alle norme giuridiche che vincolano la generalità dei cittadini vi è una categoria di norme interne che sono obbligatorie soltanto per talune persone appartenenti a determinati uffici ed istituti. • Queste norme sono: • i regolamenti interni; • gli ordini di servizio; • le circolari; • le note e le istruzioni • I sopra elencati c.d. atti normativi interni vengono emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro potere di autorganizzazione o del loro potere di supremazia gerarchica

  16. Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni, impartire direttive, dare ordini, interpretare norme di legge o regolamenti per la loro attuazione pratica

  17. L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNEpuò essere di due tipi: COGENTE NON COGENTE

  18. hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere www

  19. LA DIRIGENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

  20. DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARIla c.d. DOPPIA DIRIGENZA • prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 la normativa di riferimento relativa alla direzione degli uffici giudiziari era la seguente: • artt. 101 e 102 legge 1196/1960 • art. 37 del D.P.R. 748/1972 • decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 • Circolare del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III dell’ 8 giugno 1995 prot. n. 294/5424/5

  21. Doppia dirigenza Dirigente Amministrativo xxxx Magistrato Capo dell’Ufficio

  22. normativa di riferimento : Testo Unico Pubblico Impiego n .3/1957 Legge 1196/60 ( Ordinamento delle Cancellerie) D.P.R. n 1077/70, n 274/71 e n 319/72 ( carriera dei Cancellieri da speciale ad ordinaria ) Legge Delega 28 ottobre 1970 n 775 D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 ( Questa è la normativa che segna la data formale di nascita della Dirigenza Pubblica importante l’ art. 37: Incarichi di Funzioni Dirigenziali ai Magistrato Ordinari“ Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l’applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenze amministrative presso il Ministero della Giustizia. Nulla è altresì innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati) Legge 11 luglio 1980 n 312 Legge 10 luglio 1984 n 301 ( Selezione Personale Dirigente- modalità : esterno con concorso pubblico, interno corso- concorso) D.P.R. 266/87 ( art. 20 i funzionari appartenenti alla IX qualifica funzionale sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o impedimento e reggono l’Ufficio in attesa della destinazione del Dirigente titolare) D.M. 4 maggio 1988 ( delega alla dirigenza amministrativa di contrattazione a livello periferico) Legge 80/1998 D.Lgs 20 luglio 1989 n 273 ( partecipazione del Cancelliere Dirigente alle riunioni periodiche di monitoraggio sulla riforma del codice di rito) D.M 30 settembre 1989 n 334 reg. es. c.p.p. ( l’art. 1 “ il dirigente dell’Ufficio di Cancelleria e Segreteria con ordine di servizio ripartisce i compiti fra il personale in modo da assicurare la continuità ed efficacia del servizio”) Legge 241/1990 ( responsabile del procedimento) D.Lgs 29/1993 ( la normativa in questione pur avendo regolamentato i vari aspetti della direzione degli Uffici pubblici, non si è occupato direttamente degli Uffici Giudiziari lasciando intatte le controversie esistenti tra magistratura e dirigenza amministrativa dei singoli uffici) D.Lgs 470/93 e 546/93 D-Lgs 165/2001 D.Lgs 145/2002 Legge delega 25 luglio 2005 n. 150 Dlgs 25 luglio 2006 n. 240 Decreto 5 febbraio 2008

  23. DIREZIONE DEGLI UFFICIINDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziariDecreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240

  24. Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240( G.U. n 175 del 29.7.2006 Suppl. Ord. N. 173) Il decreto legislativo 240/96 è il meno conosciuto tra i provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Con la normativa in oggetto viene riconosciuto il ruolo del Dirigente Amministrativo al quale viene attribuita: - la responsabilità della gestione del personale amministrativo - la responsabilità delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ufficio - la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 - la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse

  25. il nuovo decreto legislativo sulle competenze dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi e sul decentramento si propone di migliorare il rendimento dell’organizzazione giudiziaria agendo su due fronti Viene riconosciuto il ruolo del dirigente amministrativo Procede ad un decentramento di competenze ministeriali verso nuovi organi:le direzioni regionali o interregionali

  26. ENTRATA IN VIGORE27 ottobre 2006 ( limitatamente ai primi quattro articoli)

  27. Come un aspetto importante del D,lvo 240/96 attiene al decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia ( parte al momento non ancora in vigore)

  28. Art. 1. Titolarita' dell'ufficio giudiziario Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

  29. Art. 2. Gestione delle risorse umane 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e‘ responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4. 2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

  30. Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.

  31. Art. 4. Programma delle attivita' annuali 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, peri distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario. 2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

  32. Art. 5. Ufficio del direttore tecnico 1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e‘ costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato:«ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. 2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza,compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. 4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione. 5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

  33. Art. 6.Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' digestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche‘ per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria. 3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

  34. Art. 7.Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano,nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6,comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche. 2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali. 3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

  35. ( segue)Art. 7.Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita‘ dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All‘ attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  36. Art. 8Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria 1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale,scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3,lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale. 3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano,Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5. 4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie. 5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

  37. D.LGS 240/96 LE CIRCOLARIMINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  38. Circolare n 14 del 30 ottobre 2006 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi Nota 25 gennaio 2007, senza numero, del Consiglio Superiore della Magistratura Circolare Prot. n 119/4/737/TE/PM/I del 8 marzo 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Ufficio Primo – Affari Generali Circolare n 15454/U del 13 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi Circolare Prot. n 2088/BDT/1507 del 27 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

  39. Distinzione dei ruoli di direzione negli uffici giudiziari alla luce delle circolari ministeriali MAGISTRATO CAPODELL’UFFICIO DIRIGENTEAMMINISTRATIVO GESTIONEUFFICIONEP

  40. Il rapporto di impiego del personale giudiziario Il rapporto di impiego del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie era disciplinato dal T.U. 10.1.1957 n 3 modificato ed integrato da numerose leggi successive. Il quadro normativo di riferimento è notevolmente cambiato con l’emanazione del D.lvo 29/93 recante norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il principio ispiratore della riforma può essere riassunto nella c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

  41. contratti collettivi In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997) per la parte normativa e biennale per quella economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa,al funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero. Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti qualificanti: l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale. il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati : le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel quadro degli obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5 CCNL 2006-2009)

  42. Art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12   Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario

  43. Articolo 3    del  R.D. 30.1.1941 n 12   Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari Ogni corte, tribunale ed Ufficio del Giudice di Pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

  44. L’ art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12 sull’ Ordinamento giudiziario nell’enunciare l’appartenenza del personale di cancelleria all’ordinamento giudiziario ne sottolineava il profondo collegamento organico con l’amministrazione della giustizia. Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale. Ma rientrano anche tutte quelle attività di natura amministrativa non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio della funzione propria dei giudici.

  45. giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della giurisdizione nei suoi tre aspetti della: - documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica), - assistenza (partecipa alla formazione dell’atto) - autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello tesso giudice) Riguardo alle funzioni,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie in: non giurisdizionali o amministrative quali -la partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia, - l’espletamento di incarichi ispettivi, - la legalizzazione delle firme, - la vidimazione dei registri di cancelleria , - gli atti notori ecc

  46. Articolo 52 legge 165/01 Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.15 del d.lgs n.387 del 1998) 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore

  47. L’ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI APPARTENENZA NON HA EFFETTO AI FINI DELL’ INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE O DELL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE. xxxx

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