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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 8 4. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI”. PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI. Definizione

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  1. TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 84 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI”

  2. PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI • Definizione • L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. • Requisiti Professionali • Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: • a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; • b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato. • Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. • Iter Burocratico • Comunicazione Unica (ComUnica) • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) • La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. • La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Parrucchieri e Acconciatori

  3. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Parrucchieri e Acconciatori provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale Il responsabile tecnico deve  garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore. Si consiglia di verificare presso la Camera di Commercio Competente per territorio l'eventuale presenza di ulteriori requisiti e/o adempimenti fissati da Leggi Regionali. Riferimenti Normativi nazionali - L. 14 febbraio 1963, n. 161 - Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini - L. 23 dicembre 1970, n. 1142 - Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini - L. 29 ottobre 1984, n. 735 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. - L. 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista - L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell’attività di acconciatore. - D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. - Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis Codici Attività Economica ATECO 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

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