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Normativa sulle altane e altri appostamenti per la caccia

Normativa sulle altane e altri appostamenti per la caccia. Relatore: Marino Bianchizza Il Laboratorio Caccia Ambiente del FVG Reana del Rojale 19 aprile 2008. Tipi di appostamento. TIPI DI APPOSTAMENTO : 1) FISSO 2) MOBILE (Estratto art. 19 commi 2/3 L.R. 24/1996)

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Normativa sulle altane e altri appostamenti per la caccia

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Presentation Transcript


  1. Normativa sulle altane e altri appostamenti per la caccia Relatore: Marino Bianchizza Il Laboratorio Caccia Ambiente del FVG Reana del Rojale 19 aprile 2008

  2. Tipi di appostamento • TIPI DI APPOSTAMENTO : • 1) FISSO • 2) MOBILE (Estratto art. 19 commi 2/3 L.R. 24/1996) • Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. • Per gli appostamenti fissi e' necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

  3. Circolare Servizio Caccia FVG • Circolare 18 marzo 1998 n. 4-6/6700 del Servizio Caccia e Pesca della Presidenza della Giunta Regionale (estratto) integrata con nota della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna del settembre 2005 • Viene considerato fisso l’appostamento che si caratterizza per almeno uno dei seguenti elementi: • Costruzione solida e stabile (costruzione in muratura o altra solida materia); • Realizzazione effettuata a seguito di una apposita preparazione del sito(preparazione o modificazione del sito) ; • Destinazione dell’impianto alla caccia almeno per una intera stagione venatoria(occupazionestabile del terreno); • Gli appostamenti che non possiedono alcuna delle caratteristiche suddette sono da considerarsi temporanei e per la realizzazione o l’attivazione degli stessi non è prevista alcuna formalità in quanto l’esercizio praticato con il questo sistema è da considerarsi caccia vagante (art. 14, comma 13 Legge 157/92)

  4. DEMANIO IDRICO REGIONALE • Proposta di legge della direzione centrale demanio che si è fermata in consiglio regionale: • il rilascio delle autorizzazioni per la posa di appostamenti all’interno di aree del demanio idrico regionale per l’esercizio dell’attività venatoria è subordinato all’autorizzaione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente in materia; • le autorizzazioni di cui sopra hanno durata annuale e gli apppostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria su aree del demanio idrico regionale devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dall’art. 19, comma 6 della l.r. 24/1996;

  5. Evoluzione normativa • Legge Regionale 17 luglio 1996 n. 24 (Norme in materie di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) • Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 25 (Interventi in materia edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia) • Legge Regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)

  6. L.R. 24/1996 • ART. 19 comma 6: • Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all’art. 11, comma 3, della l.r. 21/93, purchè i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l’altezza complessiva di 9 m. dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 mq.

  7. L.R. 25/2005 • ART. 24 (interpretazione autentica art. 131 comma 11 l.r. 52/91): • Per le strutture di cui all’art. 19, comma 6, l.r. 24/2006, in via di interpretazione autentica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 131, comma 11 lett. a) della l.r. 52/91.

  8. L.R. 52/1991 • ART. 131 comma 11 lett. a) l.r. 52/91: • Nell’ambito di beni tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica: • a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all’attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all’avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato , le piste antincendio , le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

  9. L.R. 6/2008 • ART. 45 (modifiche alla l.r. 24/1996): • Comma 2: Il comma 6 art. 19 l.r. 24/96 è sostituito da: “Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione di incidenza gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all’art. 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purchè i medesimi sino realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l’altezza complessiva di 9 metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore, non abbia una superficie superiore a 3 mq. Non sono altressì soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione di incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati “collegia”.

  10. PARERE AUTORITA’ DI BACINO agosto 2005 • Autorità di bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; • D.P.R. 28 agosto 2000 (approvazione del piano stralcio del medio e basso corso del fiume Tagliamento) • Estratto parere: L’art. 3 delle norme del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento richiama espressamente l’assoluto divieto di edificazione all’interno delle aree di pertinenza fluviale identificate in cartografia. La LR 24/96 prevede che per gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati (altane) non sia neccessari né la concessione, né l’autorizzazione edilizia, si ritiene che gli stessi siano da considerarsi al di fuori dei vincoli di cui al suddetto articolo 3, essendo non assimilabili ad attività edilizie.

  11. L.R. 6/2008 • LE ALTANE (FISSE) PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEVONO: • Ottenere l’autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo; • Comunicazione dell’attivazione dell’appostamento al direttore della riserva • Ottenere il nulla osta idraulico, R.D. 523/1904, se realizzate in ambiti fluviali;

  12. TIPI DI ALTANE

  13. TIPI DI ALTANE

  14. TIPI DI ALTANE (Cacciare a palla - aprile 08 – “Altana mobile”)

  15. TIPI DI ALTANE

  16. APPOSTAMENTO TEMPORANEO

  17. Dimensionamento max m. 9,00 Realizzazione in legno Superficie utile max m2. 3,00 Piano campagna

  18. COLEGIA • L.R. 6/08 ART. 45 (modifiche alla l.r. 24/1996): • Comma 2: Il comma 6 art. 19 l.r. 24/96 è sostituito da: “Non sono soggetti a concessione……………….. gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati……………….. Non sono altressì soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione di incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati “collegia”.

  19. COLEGIA- DEFINIZIONE • Glossario Maranese “Qualchi parola che vien doprada qua e là su serti discursi, che la poi jutà chi che lesi” Colegia: piccola costruzione di canna palustre in laguna per nascondere la barca al momento della caccia.

  20. COLEGIA IN LAGUNA • LAGUNA:Autorizzazione ente proprietario. Nel Comune di Grado quasi tutta la laguna è “intestata catastalmente” al Comune stesso. Quindi è il comune che puo’ autorizzare detti manufatti.

  21. COLEGIA IN MARE • MARE: Autorizzazione ente proprietario. • La Capitaneria di Porto di Monfalcone nel 2005 ha evidenziato che la competenza amministrativa per la realizzazione degli appostamenti e dell’Amministrazione Regionale; • Con nota della Regione Autonoma FVG - Direzione centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto dell’ottobre 2007 viene “ribadito” che la proprietà del demanio marittimo appartiene allo Stato e non alla Regione e, al contrario di quello che avviene per il Demanio marittimo lagunare e quello idrico. Vine inoltre fatto un ulteriore rilievo relativo alla tipologia dell’intervento proposto che “risulta in contrasto” con il Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreativa. • Il Comune di Grado ha pertanto richiesto (marzo 2008) all’Agenzia del Demanio di Udine un chiarimento in merito all’individuazione del soggetto competente a rilasciare le autorizzazioni all’occupazioni di specchio d’acqua necessari per detti manufatti.

  22. COLEGIA

  23. COLEGIA

  24. COLEGIA

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