1 / 11

La nuova normativa sulle supplenze

La nuova normativa sulle supplenze. a cura di Pino Santoro. Le tipologie di supplenze. annuali (grad. permanenti) fino al termine delle attività didattiche (grad. permanenti) temporanee (grad. di istituto). Graduatorie permanenti.

libitha
Download Presentation

La nuova normativa sulle supplenze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La nuova normativa sulle supplenze a cura di Pino Santoro

  2. Le tipologie di supplenze • annuali (grad. permanenti) • fino al termine delle attività didattiche (grad. permanenti) • temporanee (grad. di istituto)

  3. Graduatorie permanenti • Per le supplenze si può essere inseriti in una sola provincia (coloro che sono inseriti in due province devono optare) • si può rinunciare alla supplenza (per es. coloro che sono già in ruolo) • bisogna indicare l’ordine di priorità per tutte le graduatorie in cui si è utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:a) rilevanza economica del contrattob) sedec) graduatorie di insegnamento preferenziali

  4. Proposta di assunzione • Si ha facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l’ordine di priorità (nel primo triennio di applicazione del regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente) • Chi è utilmente incluso nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili riceve una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato

  5. Proposta di assunzione • Il personale è confermato nel secondo e nel terzo anno del triennio sul medesimo posto e sede in cui ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente, a condizione che, in ciascuno dei predetti anni, il posto ricoperto permanga tra quelli disponibili per il conferimento delle supplenze in numero di ore almeno pari a quello dell’anno scolastico precedente e che il predetto personale conservi posizione utile quale destinatario della relativa supplenza

  6. Proposta di assunzione • Chi nell’anno scolastico precedente ha prestato servizio su posti di sostegno ed è utilmente collocato nelle rispettive graduatorie permanenti ai fini del conferimento della supplenza su posto di sostegno, è confermato nella medesima sede scolastica, purché in essa permanga la relativa disponibilità di posto di sostegno e almeno uno degli alunni portatori di handicap affidati al docente nell’anno scolastico precedente debba ancora completare il relativo ciclo di studi

  7. Graduatorie di istituto • Le graduatorie sono distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue: • I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto • II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto • III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto

  8. Graduatorie di istituto • Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento • Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità triennale. • L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.

  9. Graduatorie di istituto • Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze • Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime

  10. Graduatorie di istituto • Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza, provvedendo alla collocazione in coda, da parte di coloro che: a) già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto dal regolamento b) già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse c) già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza d) non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia

  11. Rinuncia alla proposta di assunzione Effetti: 1) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico successivo; b) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso. 2) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.

More Related