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L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA. INTERPRETAZIONE : consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma giuridica, ossia nella determinazione della volontà del legislatore in essa racchiusa

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L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

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  1. L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA INTERPRETAZIONE:consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma giuridica, ossia nella determinazione della volontà del legislatore in essa racchiusa (A) In relazione al CRITERIO 1.- INTERPRETAZIONE LETTERALE 2.- INTERPRETAZIONE LOGICA Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 1

  2. L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA (B) In base ai SOGGETTI 1.- INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE 2.- INTERPRETAZIONE DOTTRINALE 3.- INTERPRETAZIONE AUTENTICA (C) In base ai RISULTATI 1.- INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA 2.- INTERPRETAZIONE ESTENSIVA 3.- INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 2

  3. L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA(art. 12, 2° comma disp. prel. cod. civ.) LACUNA NORMATIVA si verifica quando si presentano alla decisione del giudice fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 3

  4. L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA LACUNA NORMATIVA In tali casi si ricorre all’ANALOGIA, ossia a quel procedimento mediante il quale il Giudice sopperisce alle eventuali mancanze legislative 1) In primo luogo ricorrendo alla disciplina giuridica dettata per un caso simile o per materie analoghe (c.d. Analogia Legis) 2) ovvero, in mancanza di un richiamo di tal genere, ricorrendo ai Principi Generali dell’Ordinamento Giuridico (c.d. Analogia Iuris), ossia a quei principi non scritti che rappresentano le direttive fondamentali a cui si è ispirato il Legislatore Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 4

  5. LE FONTI DEL DIRITTO qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI COGNIZIONE sono quei fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche sono i mezzi attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 5

  6. LE FONTI DI PRODUZIONE 1.- ATTO LEGISLATIVO IN SENSO AMPIO è quel procedimento più o meno complesso con cui una autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto 2.- PRECEDENTE GIUDIZIARIO consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 6

  7. LE FONTI DI PRODUZIONE SISTEMA DELLE FONTI 1.- PRINCIPIO DI PLURALITA’ DELLE FONTI esistono molteplici fonti del diritto 2.- PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI non tutte le fonti hanno lo stesso valore; possono avere grado diverso 3.- PRINCIPIO CRONOLOGICO in caso di contrasto tra fonti di paro grado, prevale quella creata successivamente 4.- PRINCIPIO DI COMPETENZA determinate fonti possono creare norme solo in certe materie Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 7

  8. LE FONTI DEL DIRITTO 1.- COSTITUZIONE 2.- TRATTATI, REGOLAMENTI, DIRETTIVE UE 3.- LEGGI STATALI, REGIONALI E ALTRI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (decreti legge, decreti legislativi) 4.- REGOLAMENTI 5.- USI NORMATIVI (o CONSUETUDINI) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 8

  9. LE SITUAZIONI GIURUDICHE SOGGETTIVE situazioni in cui si trova un soggetto in base all’applicazione di una norma ATTIVE PASSIVE determinano la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri soggetti OBBLIGO OBBLIGAZIONE DOVERE SOGGEZIONE determinano la prevalenza dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri soggetti DIRITTO SOGGETTIVO FACOLTA’ ASPETTATIVA INTERESSE LEGITTIMO DIRITTO POTESTATIVO Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 9

  10. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE 1.- DIRITTO SOGGETTIVO 2.- FACOLTA’ 3.- POTERE 4.- ASPETTATIVA 5.- DIRITTO POTESTATIVO 6.- INTERESSE LEGITTIMO è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico è la situazione di un soggetto che può lecitamente compiere un atto è la situazione di un soggetto che può efficacemente compiere un atto è la situazione in cui si trova un soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo potere attribuito ad un soggetto di mutare la situazione giuridica di un altro soggetto senza che quest’ultimo possa impedirlo la pretesa alla legittimità dell’attività amministrativa Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 10

  11. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE 1.- DOVERE 2.- OBBLIGO 3.- SOGGEZIONE 4.- ONERE consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare l’esplicazione di una situazione di supremazia altrui è il dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo è un comportamento non obbligatorio ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 11

  12. IL RAPPORTO GIURIDICO relazione tra una determinata situazione giuridica attiva e una corrispondente passiva, ovvero relazione tra un soggetto attivo e uno passivo (Parti) SITUAZIONE ATTIVA SITUAZIONE PASSIVA • DIRITTO SOGGETTIVO • DIRITTO ASSOLUTO • DIRITTO RELATIVO DIRITTO POTESTATIVO DOVERE OBBLIGAZIONE OBBLIGO SOGGEZIONE DI CREDITO DI FAMIGLIA Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 12

  13. VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO COSTITUZIONE MODIFICAZIONE ESTINZIONE TITOLO ORIGINARIO TITOLO DERIVATIVO il diritto si costituisce in capo a una persona indipendentemente dalla posizione di un precedente titolare il diritto che si acquista ha fonte nel diritto del precedente titolare Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 13

  14. I DIRITTI SOGGETTIVI CATEGORIE DIRITTI ASSOLUTI DIRITTI RELATIVI DIRITTI REALI DIRITTI DELLA PERSONA DIRITTI DI CREDITO DIRITTI DI FAMIGLIA DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI NON PATRIMONIALI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 14

  15. I FATTI GIURIDICI sono i fatti che avvengono nel mondo naturale o nella realta’ sociale, quando producano conseguenze rilevanti per il diritto FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO ATTI GIURIDICI sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (es.: fulmine) o tale volontà, secondo la considerazione fatta dall’ordinamento giuridico, riveste un ruolo indifferente (es.: seminagione) sono quei fatti caratterizzati da un’attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere a cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 15

  16. GLI ATTI GIURIDICI ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO ATTI NEGOZIALI sono quei comportamenti consapevoli e volontari che rilevano come meri presupposti di effetti giuridici 1) ATTI MATERIALI consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno (es.: art. 940 cod. civ. – specificazione) 2) COMUNICAZIONI hanno lo scopo di informare (dichiarazioni di scienza o verità) o di intimare (es.: notificazioni) sono manifestazioni di volontà con le quali i singoli, nell’esercizio dell’autonomia privata, intendono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici e così regolare i propri interessi nei rapporti con gli altri Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 16

  17. GLI ATTI GIURIDICI LECITI ILLECITI se sono conformi al diritto se il comportamento in cui consistono è vietato dall’ordinamento giuridico • ATTI UNILATERALI(es.: testamento) • ATTI BILATERALI (o PLURILATERALI) (es.: contratto) • ATTI PATRIMONIALI (es.: contratto) • ATTI NON PATRIMONIALI (es.: matrimonio) • ATTI TRA VIVI(es.: contratto) • ATTI A CAUSA DI MORTE(es.: testamento) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 17

  18. I SOGGETTI DEL DIRITTO coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche e dunque di rapporti giuridici PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE ENTI, SOCIETA’ ORGANIZZAZIONI LIBRO I TITOLO II (artt. 11 ss. cod. civ.) INDIVIDUI UMANI LIBRO I TITOLO I (artt. 1-10 cod. civ.) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 18

  19. I SOGGETTI DEL DIRITTO CAPACITA’ GIURIDICA (art. 1 cod. civ.) è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi • ACQUISTO • PERDITA nascita (eccezionalmente concepimento) morte (rif. legge 29.2.1993, n. 578) CAPACITA’ GIURIDICA SPECIALE (art. 2, 2° comma cod. civ.) idoneità ad essere titolare di un determinato rapporto giuridico Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 19

  20. INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA SCOMPARSA (art. 48 cod. civ.) ASSENZA (artt. 49-57 cod. civ.) DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA (artt. 58-73 cod. civ.) è una SITUAZIONE DI FATTO derivante dall’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e dalla mancanza di notizie intorno alla persona stessa tanto da essere incerto se essa sia tuttora vivente è una SITUAZIONE DI DIRITTO che si verifica quando la persona è scomparsa da oltre DUE ANNI dando luogo ad un’incertezza sulla sua esistenza si tratta di una sentenza che accerta l’altissima probabilità della morte creando una fictio iuris secondo cui lo scomparso “si considera” morto Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 20

  21. I LUOGHI DELLA PERSONA DIMORA RESIDENZA DOMICILIO (art. 43 cod. civ.) è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente è una SITUAZIONE DI FATTO che implica l’effettivo e abituale presenza del soggetto in un dato luogo è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi - VOLONTARIO - LEGALE - GENERALE - SPECIALE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 21

  22. SOGGETTI DEL DIRITTO attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica CAPACITA’ D’AGIRE (art. 2 cod. civ.) compimento del 18° anno d’età (MAGGIORE ETA’) • ACQUISTO • PERDITA • LIMITAZIONE morte interdizione emancipazione inabilitazione amministrazione di sostegno Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 22

  23. SOGGETTI INCAPACI DI AGIRE INCAPACITA’ LEGALE INCAPACITA’ NATURALE (art. 428; 2046 cod. civ.) consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi un soggetto normalmente capace al momento del compimento di un atto e caratterizzato da un’inettitudine psichica a conoscere il rapporto tra l’atto compiuto e la propria sfera di interessi TOTALE PARZIALE - MINORE - INTERDETTO GIUDIZIALE - INTERDETTO LEGALE (misura punitiva) - MINORE EMANCIPATO - INABILITATO - BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (L. 6/2004) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 23

  24. INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE DISCIPLINA MINORE INTERDETTO GIUDIZIALE MINORE EMANCIPATO INABILITATO ATTI NEGOZIALI ATTI NEGOZIALI PATRIMONIALI PERSONALI PATRIMONIALI PERSONALI •NO • SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (TUTORE, GENITORE) •NO, MAI AMMINISTRAZIONE SI ORDINARIA STRAORDINARIA SI CON ASSISTENZA CURATORE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 24

  25. ENTI GIURIDICI PERSONE GIURIDICHE ENTI DI FATTO ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA ENTI CON SOGGETTIVITA’ GIURIDICA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA IMPERFETTA • ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE • FONDAZIONI • ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE • COMITATI ENTI SENZA SCOPO DI PROFITTO • SOCIETA’ DI CAPITALI (S.P.A.; S.R.L.; S.A.P.A) • SOCIETA’ DI PERSONE (S.S.; S.N.C.; S.A.S.) ENTI CON SCOPO DI PROFITTO Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 25

  26. AUTONOMIA PATRIMONIALE tutte le organizzazioni hanno un’autonomia patrimoniale ossia un proprio patrimonio, distinto dal patrimonio delle persone fisiche sottostanti SOLOLE PERSONE GIURIDICHEHANNO AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, OSSIA ASSOLUTA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIFFERENZA DEL PATRIMONIO DELL’ENTE E DI QUELLI DEI SINGOLI PARTECIPANTI RISPETTO ALLE VICENDE CHE POSSONO COLPIRLI GLI ENTI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA HANNO AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA, OSSIA PUR SUSSISTENDO UNA DISTINZIONE TRA PATRIMONIO DELL’ENTE E QUELLO DEI COMPONENTI NON SI MANIFESTA MAI NELL’ASSOLUTA SEPARAZIONE E INDIFFERENZA DEI PATRIMONI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 26

  27. PERSONE GIURIDICHE NON PROFIT ASSOCIAZIONE FONDAZIONE • NASCE DALL’ACCORDO TRA PIU’ PERSONE (CONTRATTO PLURILATERALE) CHE CONVENGONO DI COLLABORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO NON LUCRATIVO • E’ GOVERNATA DALLA VOLONTA’ DEGLI ASSOCIATI • IL CONTROLLO GOVERNATIVO E’ LIMITATO ALLA SOSPENSIONE DELLE DELIBERE CONTRARIE A ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME (art. 23,4) • NASCE DA UN ATTO UNILATERALE DI DESTINAZIONE (TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE) PER UNO SCOPO NON LUCRATIVO DI UTILITA’ SOCIALE • E’ GOVERNATA SECONDO LA VOLONTA’DEL FONDATORE • E’ SOGGETTA A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA AUTORITA’ GOVERNATIVA (art. 25) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 27

  28. ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA(art. 14 e segg. cod. civ.) COSTITUZIONE • ATTO COSTITUTIVO (ACCORDO DEGLI ASSOCIATI) + STATUTO (REGOLE DI ORGANIZZAZIONE) (art. 16 cod. civ.) NELLA FORMA DELL’ATTO PUBBLICO (art. 14,1 cod. civ.) • RICONOSCIMENTO CON l’ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE, ISTITUITO PRESSO LE PREFETTURE O LE REGIONI (d.p.r. 361/2000) ANNOTAZIONE IN DETTO REGISTRO, ANCHE DI TUTTI GLI ATTI CHE NE MODIFICANO L’ORGANIZZAZIONE • ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (ORGANO DELIBERATIVO) • AMMINISTRATORI (ORGANO ESECUTIVO) COMPOSTO DAI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E DA ALTRI PROVENTI (art. 24, 4 cod. civ.) • AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA PER LE CAUSE DI CUI ALL’ART. 27, CUI SEGUE : • LA LIQUIDAZIONE DELL’ENTE (art. 30 cod. civ.) • LA EVENTUALE DEVOLUZIONE DEI BENI RESIDUI (art. 31cod. civ.) • LA CANCELLAZIONE DELL’ENTE DAL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICITA’ ORGANI PATRIMONIO ESTINZIONE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 28

  29. ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA(artt. 36 – 37 – 38 cod. civ.) DIFFERENZE DI DISCIPLINA (RISPETTO ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE) ATTO COSTITUTIVO NON RICHIEDE NE’ UNA FORMA PARTICOLARE NE’ UN CONTENUTO SPECIFICO ISCRIZIONE E PUBBLICITA’ NO CONTROLLI PUBBLICI ART. 38 AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA • PER I DEBITI DELL’ASSOCIAZIONE RISPONDONO ANCHE PERSONALMENTE COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE • CRITERIO: ATTIVITA’ NEGOZIALE CONCRETAMENTE SVOLTA PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE • RATIO: ESIGENZA DI TUTELA DEI TERZI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 29

  30. FONDAZIONE COMPLESSO DI BENI DESTINATI DA UN SOGGETTO (FONDATORE) AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO NON LUCRATIVO DI CARATTERE GENERALE UNO SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’ (relativo ad interessi generali o socialmente rilevanti) COSTITUZIONE: ATTO DI FONDAZIONE (atto pubblico o testamento) + ATTO DI DOTAZIONE ISCRIZIONE NEL REGISTRO P.G. E PUBBLICITA’ ORGANI: AMMINISTRATORI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 30

  31. COMITATO(art. 39 segg. cod. civ.) organizzazione di persone (promotori) creata per la raccolta di fondi da destinare al perseguimento di uno scopo di pubblica utilita’ annunciato a terzi Art. 41, 1° comma cod. civ. AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA RESPONSABILITA’ PERSONALE E SOLIDALE DEI COMPONENTI PER LE OBBLIGAZIONI DEL COMITATO SENZA DISTINZIONI TRA CHI HA AGITO E CHI NON HA AGITO PER CONTO DELL’ENTE RATIO: TUTELA AFFIDAMENTO DEI TERZI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 31

  32. LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI PRINCIPIO DISPOSITIVO (art. 115 cpc.) PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA (art. 115 cpc.) PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE (art. 116 cpc.) PRINCIPIO DELLA VINCOLATIVITA’ DELLE PROVE LEGALI (atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, confessione, giuramento.) il GIUDICE deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle Parti l’ONERE della Prova grava su chi agisce in giudizio e non su chi contesta (salvo i casi di INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA es.: art. 1218 cod. civ.) il GIUDICE deve valutare le PROVE secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti il GIUDICE è vincolato al risultato di una data prova e deve decidere di conseguenza (PROVE LEGALI) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 32

  33. LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI sono gli strumenti con cui i fatti giuridici vengono provati MEZZI DI PROVA sono quelle che esistono già PRIMA del GIUDIZIO 1.- PROVE DOCUMENTALI (o PRECOSTITUITE) - ATTO PUBBLICO : (art. 2699 cod. civ.) - SCRITTURA PRIVATA: (art. 2702 cod. civ.) è il DOCUMENTO redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attr. gli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato è il DOCUMENTO sottoscritto dall’autore (o dagli autori) della dichiarazione Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 33

  34. LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI 2.- PROVE SEMPLICI (o COSTITUENDE) - PRESUNZIONE : - TESTIMONIANZA: - CONFESSIONE: (art. 2730 cod. civ.) - GIURAMENTO: sono quelle che si formano in GIUDIZIO induce l’esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto consiste nell’assumere da persone estranee alla causa dichiarazioni relative a fatti controversi di cui esse abbiano conoscenza è la dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra è la solenne dichiarazione resa in giudizio con cui si attestano fatti rilevati per la decisione Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 34

  35. LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI ha la funzione di dare ai terzi la possibilita’ di conoscere l’esistenza di alcuni fatti giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza, ovvero il contenuto dei negozi giuridici o lo stato delle persone fisiche o, infine, le varie vicende delle persone giuridiche In relazione agli EFFETTI prodotti si distinguono: PUBBLICITA’ – NOTIZIA: è un onere per i soggetti poiché la sua omissione, pur dando luogo ad una sanzione, non incide sul rapporto giuridico che resta VALIDO e OPPINIBILE AI TERZI (es.: pubblicazioni matrimoniali) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 35

  36. LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI 2. PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: rappresenta anch’essa un ONERE per i soggetti, ma in caso di sua omissione l’atto resta VALIDO tra le parti ma INOPPONIBILE ad alcuni TERZI (es.: trascrizione immobiliare) 3. PUBBLICITA’ COSTITUTIVA: è ELEMENTO COSTITUTIVO della fattispecie negoziale e in caso di sua omissione il NEGOZIO NON PRODUCE EFFETTI tra le PARTI e NON è OPPONIBILE AI TERZI (es.: iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 36

  37. L’INFLUENZA DEL TEMPO SUI RAPPORTI GIURIDICI è un ISTITUTO collegato al decorso del tempo da cui consegue la PERDITA del DIRITTO SOGGETTIVO per effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge PRESCRIZIONE esigenza di CERTEZZA dei RAPPORTI GIURIDICI • FONDAMENTO • PRESUPPOSTI -un diritto soggettivo che possa essere esercitato - il mancato esercizio di tale diritto - il decorso del tempo previsto dalla legge • TIPOLOGIE - ORDINARIA - BREVE - PRESUNTIVA Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 37

  38. L’INFLUENZA DEL TEMPO SUI RAPPORTI GIURIDICI è un ISTITUTO collegato al decorso del tempo che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un DIRITTO per il mancato compimento di una determinata attività o di un dato atto nel termine perentorio previsto dalla legge DECADENZA esigenza di CERTEZZA dei RAPPORTI GIURIDICI • FONDAMENTO • PRESUPPOSTO -mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito • TIPOLOGIE - LEGALE - CONVENZIONALE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 38

  39. LA LITE AZIONE LEGITTIMAZIONE AD AGIRE INTERESSE AD AGIRE ECCEZIONE consiste nella possibilità di agire in giudizio consiste nel POTERE di promuovere l’AZIONE è un interesse protetto dalla legge in modo tale da consentire di proporre una domanda giudiziale consiste nel POTERE di opporre ad un’affermazione una contro-affermazione, ovvero opporre ad una richiesta ragioni sufficienti per sottrarvisi in tutto o in parte Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 39

  40. LE COSE E I BENI COSE sono tutte le entita’ materiali IN SENSO NON GURIDICO (RES EXTRA COMMERCIUM) IN SENSO GURIDICO (RES IN COMMERCIUM) non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici BENI GIURIDICI (art. 810 cod. civ.) - COSE COMUNI A TUTTI (RES COMMUNES OMNIUM) (es.: sole, aria, ecc.) - COSE INCOMMERCIABILI PER LEGGE (es.: beni demaniali) sono le cose che possono formare oggetto di DIRITTI art. 814 cod. civ.: si considerano BENI anche le energie naturali che abbiano valore economico Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 40

  41. CATEGORIE DI BENI BENI GIURIDICI BENI IMMOBILI sono quelli previsti espressamente dall’art. 812 cod. civ. BENI MOBILI sono tutti gli altri beni che non rientrano nelle categorie di immobili indicate dai primi due commi dell’art. 812 cod. civ. - PER NATURA quelli che non possono essere spostati un luogo all’altro senza alterarne la struttura e la destinazione (es.: suolo, alberi, edifici, ecc.) - PER DETERMINAZIONE DI LEGGE quelli che, per se stessi, non sarebbero da considerare immobili ma sono reputati tali dalla legge (es.: mulini, bagni, edifici galleggianti, ecc.) - BENI MOBILI REGISTRATI (navi, aeromobili, autoveicoli, ecc.) (art. 815 cod. civ.) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 41

  42. DISTINZIONI TRA COSE A) COSE SPECIFICHE e COSE GENERICHE - SPECIFICHE: quelle individuate mediante caratteri propri - GENERICHE:quelle non individuate singolarmente ma come appartenenti ad un GENERE senza ulteriore specificazione B) COSE FUNGIBILI e COSE INFUNGIBILI - FUNGIBILI: quelle identiche le une dalle altre o che si valutano come equivalenti per utilità e valore (es.: grano, denaro, ecc.) - INFUNGIBILI:quelle non possono essere indifferentemente sostituite con altre in quanto individuate dalle parti in relazione ad un dato rapporto (es.: vestito fatto su misura, ecc.) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 42

  43. DISTINZIONI TRA COSE C) COSE CONSUMABILI e COSE INCONSUMABILI - CONSUMABILI: quelle che non possono essere utilizzate senza essere consumate, fisicamente (es.: cibo) o economicamente (es.: denaro) - INCONSUMABILI:quelle che si prestano ad un’utilizzazione continuata, senza che restino distrutte o alterate (es.: fondo) ed indipendentemente dal deterioramento d’uso (es.: vestito) - DIVISIBILI: quelle che possono essere frazionate in modo omogeneo senza che se ne alteri la destinazione economica ed in modo che ciascuna delle parti rappresenti una porzione del tutto (es.: denaro, edificio, ecc.) - INDIVISIBILI:tutte le altre D) COSE DIVISIBILI E COSE INDIVISIBILI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 43

  44. RAPPORTI DI CONNESSIONE TRA LE COSE quelle i cui elementi sono talmente compenetrati tra loro che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto (es.: pianta, animale, ecc.) 1.- COSE SEMPLICI 2.- COSE COMPOSTE 3.- COSE CONNESSE quelle formate da più cose, unite tra loro da un rapporto di complementarietà economica e i cui diversi elementi hanno una destinazione economica unitaria (es.: casa, automobile, ecc.) si hanno quando due o più cose vengono poste in relazione tra loro per cui è possibile distinguere una COSA PRINCIPALE da una ACCESSORIA - INCORPORAZIONE: si ha quando una COSA MOBILE è naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra (es.: statua nella nicchia) - PERTINENZA:è la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ORNAMENTO di un'altra (art. 817 cod. civ.) cosa (es.: autorimessa) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 44

  45. LE COSE E I BENI UNIVERSALITA' DI MOBILI ≠ UNIVERSALITA' DI DIRITTO FRUTTO è costituita da un COMPLESSO di COSE che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (es.: gregge, biblioteca) si verifica quando una PLURALITA' di RAPPORITI GIURIDICI è considerata come COMPLESSO UNITARIO rispetto ad una norma senza la necessità di una aggregazione materiale tra i suoi eterogenei elementi (es.: eredità) è il prodotto derivante da un BENE-CAPITALE che si raccoglie periodicamente quando però con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre - NATURALE: quello che proviene direttamente dalla cosa, vi concorrano o meno l'opera dell'uomo (es.: prodotti agricoli, ecc.) - CIVILE:quello che proviene indirettamente da altro bene e rappresenta il CORRISPETIVO del godimento che un soggetto ha su questo bene (es.: interessi, canoni, ecc.) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 45

  46. I DIRITTI REALI IN GENERALE sono quei DIRITTI SOGGETTIVI TIPICI che assicurano al TITOLARE un potere immediato ed assoluto sulla cosa DIRITTI REALI CARATTERISTICHE DEI DIRITTI REALI • TIPICITA': sono un numerus clausus, ossia solo quelli previsti dalla legge • IMMEDIATEZZA: consentono al TITOLARE la diretta soddisfazione dell'interesse attraverso la COSA che costituisce l'oggetto del diritto • ASSOLUTEZZA: possono essere fatti valere nei confronti di TUTTI i SOGGETTI (erga omnes) • DIRITTO DI SEGUITO: il diritto è immediatamente collegato al BENE e non alla persona del TITOLARE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 46

  47. I DIRITTI REALI IN GENERALE DIRITTI REALI • DIRITTI REALI SU COSA • ALTRUI • detti anche • DIRITTI REALI LIMITATI • (IURA IN RE ALIENA) • sono quelli che si esercitano • su COSE di proprietà di altri • SOGGETTI e si caratterizzano • per un contenuto più limitato • di quello di proprietà • SPECIALITA' • LIMITATEZZA • POSSIBILITA' DI ESTENSIONE PROPRIETA' (IUS IN RE PROPRIA) è quello che consente la più ampia sfera di FACOLTA' che l'ordinamento riconosce ai SOGGETTI sulle COSE Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 47

  48. I DIRITTI REALI IN GENERALE DIRITTI REALI LIMITATI DIRITTI REALI DI GARANZIA consistono nel VINCOLO GIURIDICO cui è assoggettata la COSA per GARANZIA a vantaggio di un CREDITORE - PEGNO - IPOTECA DIRITTI REALI DI GODIMENTO sono quelli che limitano il POTERE DI GODIMENTO del proprietario della COSA - SUPERFICIE - ENFITEUSI - USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - SERVITU' PREDIALI Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 48

  49. I DIRITTI REALI IN GENERALE DIRITTI REALI ≠ OBBLIGAZIONI REALI(propter rem)consistono in PRESTAZIONI ACCESSORIE ad un DIRITTO REALE e adesso strumentalmente collegate (es.: manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio) ≠ ONERI REALIsono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un SOGGETTO inquanto è nel godimento di un determinato BENE e consiste nel dare o nelfare qualche cosa (es.: canone enfiteutico, tributo fondiario, ecc.) Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 49

  50. IL DIRITTO DI PROPRIETA' diritto a godere e disporre delle COSE in modo PIENO ed ESCLUSIVO (art. 832 cod. civ.) CARATTERI: - PIENEZZA - ELASTICITA' - AUTONOMIA ed INDIPENDENZA - ESCLUSIVITA' - PERPETUITA' -IMPRESCRITTIBILITA' Prof. Diego Novello Corso Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale Pag. 50

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