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Legge 5/2/1992 n.91

Legge 5/2/1992 n.91. Nuove norme sulla cittadinanza. La cittadinanza :. E’ il rapporto che lega un soggetto ad uno Stato determinando lo scaturirsi di diritti e di doveri derivanti da tale situazione. . Caratteristiche fondamentali. Abrogazione espressa di tutte le norme pregresse

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Legge 5/2/1992 n.91

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Presentation Transcript


  1. Legge 5/2/1992 n.91 Nuove norme sulla cittadinanza

  2. La cittadinanza: • E’ il rapporto che lega un soggetto ad uno Stato determinando lo scaturirsi di diritti e di doveri derivanti da tale situazione

  3. . Caratteristiche fondamentali • Abrogazione espressa di tutte le norme pregresse • Ammissibilità del possesso da parte del soggetto di più cittadinanze • Equiparazione di diritti indipendentemente dal sesso • Abolizione degli automatismi esistenti nelle precedenti normative; i pochi rimasti sono però guidati dalla volontà dell’interessato

  4. Le disposizioni contenute nella legge dispongono in merito agli acquisti – perdite- riacquisti, dello status civitatis italiano, risultando così una norma organica e completa.

  5. La cittadinanza si può conseguire • Per nascita • Per riconoscimento di filiazione naturale successivo alla nascita • Per adozione • Su dichiarazione di parte • Per matrimonio • Per residenza ininterrotta nello Stato

  6. Attribuzione per nascita • Nel nostro ordinamento vige, per l’attribuzione della cittadinanza il principio fondamentale dello “jus sanguinis” • E’ cittadino italiano per nascita il figlio nato da padre o da madre di cittadinanza italiana.(art. 1 lettera a)

  7. Riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis a stranieri di ceppo italiano Disposizioni di riferimento: Circolare del Ministero dell’Interno k28.1 dell’8 aprile 1991 “ Stabilisce le modalità inerenti il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana” Attenzione la circolare è tuttora operativa e giuridicamente valida anche dopo l’entrata in vigore della legge n.91/92

  8. continua • Codice Civile del 1865 Regolava la materia della cittadinanza (articoli dall’1 al 15 ) “poteva ritenersi italiano il discendente di cittadino se pur nato all’estero ed ivi sempre residente” “era riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana a soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d’Italia”

  9. Continua…….. • Legge n.23 del 31.1.1901 sulle emigrazioni “ ove il capostipite avesse acquisito la cittadinanza staniera, anche successivamente alla nascita del figlio minore, quest’ultimo non manteneva la status civitatis italiano, conseguito alla nascita, ma incorreva nella sua perdita e poteva riacquistarla solo rientrando e risiedendo in Italia”

  10. Concludendo..... . Legge n. 555 del 12.6.1912 “ove lo stipite si fosse naturalizzato straniero durante la minore età del figlio, questi NONperdeva la cittadinanza italiana (art.7 legge 555/1912).”

  11. . adempimenti • Verifica competenza a ricevere l’istanza • Se l’interessato risiede in Italia la domanda e il relativo procedimento accertativo del possesso della cittadinanza sono di competenza del Comune di iscrizione anagrafica • Se viceversa l’interessato risiede all’estero il procedimento è gestito dall’autorità consolare italiana competente per territorio.

  12. L’iscrizione anagrafica delle persone entrate in Italia con passaporto straniero deve seguire le modalità che disciplinano l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri. • Qualora non risultasse possibile provvedere all’iscrizione anagrafica per mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata solo dalla rappresentanza consolare italiana competente.

  13. Esame della completezza della documentazione • L’istanza dovrà essere corredata da : • Estratti dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque • Atti di nascita muniti di traduzione e legalizzazione, se necessaria, di tutti i suoi discendenti in linea retta compreso quello della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana

  14. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero • Atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta • Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione • Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell’art. 7 legge 555/1912 e art.11 legge n. 91/92

  15. Verifica e analisi situazione avo emigrato all’estero • L’avo è partito prima o dopo l’annessione della sua regione allo Stato Italiano?

  16. Se si ……….. • Verifica della data in cui la regione di appartenenza è entrata a far parte del Regno d’Italia (l’avo può essere considerato italiano solo a partire da quella data) • Se si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima che la regione di appartenenza fosse annessa allo Stato italiano l’avo NON può considerarsi cittadino italiano e così pure i suoi discendenti.

  17. Inoltre……… • Se l’avo si fosse naturalizzato straniero durante la minore età del figlio quest’ultimo perdeva la cittadinanza (legge n.23/1901) Attenzione I minori non incorrevano nella perdita di cittadinanza dopo l’entrata in vigore della legge 555/1912 (vedasi articolo 7)

  18. Verifica ed analisi situazione discendenti • Analisi della documentazione (atti di stato civile e attestazioni da parte del Consolato Italiano all’estero) • Verifica che ogni discendente fino all’interessato (che ha presentato l’istanza) non sia incorso nella perdita della cittadinanza

  19. Da non dimenticare • Se la discendenza passa al ramo femminile occorre verificare che la donna non abbia perduto la cittadinanza jure matrimonii e anche in caso contrario che i figli siano nati dopo il 1.1.1948

  20. L’analisi dei documenti ha dato esito positivo? Procedo alla: • Trascrizione degli atti dello Stato Civile da parte del Comune o Comuni competente, come previsto dall’art. 17 del d.p.r. 396/2000 • Emissione provvedimento confermativo del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (art. 1 lettera A legge n.91/92)

  21. . ATTENZIONE • NON E’ UN’ATTESTAZIONE DEL SINDACO PREVISTA DALL’ART. 16 PUNTO 8 DEL D.P.R. 12 OTTOBRE 1993 N.572 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA” • IL COMMA SUDDETTO ESCLUDE L’ADEMPIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SE L’ATTRIBUZIONE O IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DERIVI DAL DISPOSITIVO DELL’ART. 1 LEGGE N.91/92.

  22. Il provvedimento Va comunicato: • Formalmente all’interessata • Alla Questura • Alla Prefettura • va annotato • A margine dell’atto di nascita dell’interessato trascritto nel Comune

  23. Se l’interessato non puòessere considerato italiano: • Comunicazione formale all’interessato del mancato accoglimento dell’istanza • Comunicazione Questura e Prefettura Ricordati Gli atti di Stato Civile vanno trascritti solo se riguardano cittadini italiani. Non sono da trascrivere quelli che riguardano il soggetto che ha interrotto il possesso della cittadinanza e conseguentemente anche quelli dei suoi discendenti, in quanto cittadini stranieri

  24. Art. 1 lettera B e C:Riconoscimento cittadinanza “Jure Soli” • Trattasi di una forma residuale di riconoscimento della cittadinanza italiana in relazione alla nascita sul territorio italiano, ma presuppone il verificarsi di determinate condizioni

  25. condizioni • Genitori entrambi ignoti • Genitori entrambi apolidi • Genitori, entrambi cittadini stranieri , che in base alle leggi vigenti nel proprio Stato non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio perché lo stesso è nato fuori dal territorio dello Stato di appartenenza

  26. Per avvalersi dello Jus soli….. Escludendo l’ipotesi che siano ignoti, i genitori devono dimostrare: • Se apolidi (entrambi) di possedere la certificazione rilasciata dal Ministero dell’Interno come previsto dall’art. 17 d.p.r. 572/93 • Se appartenenti entrambi ad uno Stato la cui legge non prevede la trasmissione della cittadinanza ai figli nati all’estero, attraverso idonea documentazione rilasciata dall’Autorità dello Stato di appartenenza, dalla quale risulti con certezza che il figlio non potrà MAI avere il riconoscimento della cittadinanza che appartiene ai genitori.

  27. Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito che: L’impossibilità alla trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori può essere: • Relativa: l’acquisto è subordinato all’esistenza di alcuni requisiti, all’adempimento di alcune formalità oppure ad una manifestazione diretta o indiretta di volontà. • Assoluta: l’acquisto è in ogni caso impossibile oppure è subordinato all’adempimento di condizioni sostanziali ( e non meramente formali) come il rientro per un periodo di tempo nello Stato di origine, la prestazione obbligatoria del servizio militare.

  28. Adempimenti Ufficiale dello Stato Civile • Ricevimento denuncia di nascita • Acquisizione attestazione consolare straniera in Italia • Trasmissione copia integrale atto di nascita + attestazione Consolato straniero al Ministero dell’Interno per conferma attribuzione cittadinanza secondo il principio dello Jus Soli • Al ricevimento della comunicazione di conferma apposizione della relativa annotazione

  29. . testo dell'annotazione • Il/la controscritto/a è cittadino/a italiano/a ai sensi dell’art.1 lettera B come da comunicazione del Ministero dell’Interno in data ___________ n. ___________.

  30. Attenzione . • LA COMUNICAZIONE NON VA TRASCRITTA IN QUANTO NON PREVISTA DAL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE • NON VA NEPPURE TRASFORMATA IN ATTESTAZIONE DEL SINDACO (ART. 16 PUNTO 8) IN QUANTO VIENE EFFETTUATA PER TUTTE LE IPOTESI CHE PREVEDONO UN ACQUISTO AUTOMATICO DI CITTADINANZA CON ESCLUSIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ART. 1 DELLA LEGGE

  31. Riconoscimento di filiazione successivo alla nascita • Trattasi di un acquisto derivante dall’evento della nascita e dal successivo riconoscimento da parte del genitore con dichiarazione separata dalla denuncia di nascita: • È da considerarsi un acquisto a titolo derivato • L’interessato non nasce cittadino, lo diventa in forza di un atto che determina la sua qualità di figlio

  32. Il riconosciuto è minorenne??? • Il figlio assume automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi del’art. 2 punto 1 legge 91/92 con decorrenza “ex tunc” cioè dalla nascita. • Il Sindaco del Comune di residenza del minore o, se residente all’estero, quello di residenza del genitore italiano che ha operato il riconoscimento predispone l’attestazione di acquisto dello status civitatis italiano • L’attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e annotata a margine dell’atto di nascita se il minore è nato in Italia, in caso contrario l’annotazione verrà apposta dopo la trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.

  33. Il riconosciuto è maggiorenne ??? • Mantiene la propria cittadinanza d’origine ma può eleggere, entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza italiana • (art. 2 punto 2 legge 91/92)

  34. ADEMPIMENTI . • L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, iscrive la dichiarazione resa dall’interessato nel registro di cittadinanza. • La dichiarazione deve essere corredata dai seguenti documenti (art.3 d.p.r.572/1993): • Atto di nascita – atto di riconoscimento – certificato di cittadinanza del genitore -

  35. . Dopo di che ..... • L’ufficiale di Stato, trascrive la comunicazione dell’esito degli accertamenti ricevuta dal Sindaco, provvede alla trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato e annota a margine dello stesso sia la dichiarazione che l’esito dell’accertarmento.

  36. Ricordati....... . Diventa cittadino italiano a partire dal giorno successivo a quello in cui a reso la dichiarazione “ex nunc”

  37. Il dichiarante risiede all'estero? . • Competente a ricevere la dichiarazione è il Console italiano il quale provvede all’accertamento dei requisiti, trasmettendo sia la dichiarazione che l’esito dell’accertamento all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del genitore italiano. • Quest’ultimo trascrive l’accertamento dei requisiti, l’atto di nascita e annota a margine dello stesso, sia la dichiarazione che l’esito dei requisiti.

  38. Acquisto per adozione . • Di minore (art.3 punto 1 legge 91/92 – art.34 punto 3 legge 184/1983 e successive modifiche). • Trattasi di acquisto automatico derivante da specifiche norme. • Decorre dalla data di passato in giudicato del decreto emanato del Tribunale dei Minorenni italiano oppure dalla data del passato in giudicato ( se indicato) o dalla data di emissione del decreto di adozione pronunciato all’estero e reso efficace in Italia dal competente Tribunale minorile. • (Circolare ministero dell’Interno n.k28.4 del 13.11.2000)

  39. Sempre riguardo la circolare ministeriale . Va sottolineato, che l’attestazione prevista dall’art. 16 punto 8 del d.p.r.572/93, non va predisposta in quanto per i casi di adozione internazionale tale attestazione, oltre a non essere necessaria, non è neppure compatibile con le vigenti disposizioni in materia.

  40. . Se l'adottato è maggiorenne..... • Non acquista automaticamente la cittadinanza ma , ai sensi dell’art.9 lettera B legge 91/92, può richiedere al Presidente della Repubblica, la concessione della cittadinanza italiana risiedendo legalmente in Italia da almeno 5 anni successive all’adozione stessa.

  41. Elezione di cittadinanza . • Il cittadino straniero può acquistare lo status civitatis italiano se : • - Il padre o la madre o i nonni devono essere stati cittadini italiani per nascita - E se: • Presta effettivo servizio militare, dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana • - Oppure se • Assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato e dichiara successivamente di voler acquistare la cittadinanza • - Infine se • Risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età dichiara , entro un anno, di voler eleggere la cittadinanza.

  42. E ancora ....... . • Il cittadino straniero nato in Italia può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età a condizione che abbia risieduto legalmente nel nostro Paese dalla nascita ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età.

  43. . CONCLUDENDO ..... • L’elezione della cittadinanza da parte dello straniero presuppone una manifestazione di volontà dello stesso; • La dichiarazione deve essere accompagnata dall’accertamento dei requisiti. • Tale adempimento viene effettuato dal Ministero dell’Interno se l’acquisto deriva dalla prestazione del servizio militare o dall’assunzione di un pubblico impiego. • Per le altre due previsioni la competenza spetta al Sindaco del Comune di residenza.

  44. Concessione della cittadinanza . • Il cittadino straniero può richiedere la cittadinanza nei seguenti casi: • Se coniuge di cittadino italiano (art.5 legge 91/92) • Decorso un periodo stabilito di residenza legale sul territorio italiano (art.9 da lett.A fino alla lettera F)

  45. Competenze . • L’istruttoria della pratica è curata dalla Prefettura competente per territorio. • L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza si attiva solo quando il Decreto Ministeriale o Presidenziale viene emesso ed è stato consegnato all’interessato.

  46. . ADEMPIMENTI • Iscrive l’atto di giuramento nel registro di cittadinanza • Trascrivere di seguito, per riassunto, il decreto di concessione • Trascrivere l’atto di nascita ed annota a margine dello stesso tutti gli eventi successivi alla nascita.

  47. Proviene dall'estero ???? . • Competente a ricevere il giuramento è il console italiano il quale provvederà a trasmettere al Comune di residenza del coniuge, copia dell’atto di giuramento unitamente al Decreto Ministeriale. • L’Ufficiale dello Stato Civile provvede a trascrivere unicamente il Decreto Ministeriale avendo cura di citare nella trascrizione gli estremi del giuramento prestato presso il Console. • Per ultimo si provvede – se allegato – a trascrivere l’atto di nascita e ad annotare gli eventi successivi alla nascita.

  48. Cittadinanza dei figli minori . • La fattispecie è contemplata nell’art. 14 della legge n.91/92 e riguarda l’acquisto/riacquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di genitore che ha acquistato/riacquistato il nostro status civitatis italiano. • L’acquisto è automatico, ma è subordinato al possesso del seguente requisito: • Il minore deve convivere con il genitore divenuto italiano, la convivenza deve essere stabile, effettiva ed attestata con idonea certificazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto da parte del genitore (dal giorno successivo alla prestazione del giuramento)

  49. Attenzione . • Se la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata al figlio minore non può essere riconosciuta la cittadina italiana. • L’ufficiale dello stato civile dopo aver accertato il requisito della dimora abituale e dell’iscrizione anagrafica con il genitore predispone l’attestazione relativa all’acquisto, la trascrive nel registro di cittadinanza e l’annota a margine dell’atto di nascita quando lo stesso sarà trascritto.

  50. Perdita di cittadinanza . • La normativa vigente ha ridotto sensibilmente i casi di perdita della cittadinanza italiana. • L’acquisto spontaneo di altra cittadinanza non comporta la perdita automatica del nostro status civitatis • L’eventuale perdita è lasciata alla libera volontà del cittadino il quale, ai sensi dell’art.11 della vigente normativa, può dichiarare di rinunciare all’originaria cittadinanza, a condizione che sia residente all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza.( Dichiarazione da rendere solo presso il Consolato Italiano)

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