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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER LA SARDEGNA CAGLIARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER LA SARDEGNA CAGLIARI. LA STABILIZZAZIONE DEI CO.CO.CO. ANCHE A PROGETTO (art. 1, c. 1202 / 1210, L. 296/06). CHI PUO’ ACCEDERE ? (c. 1208).

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER LA SARDEGNA CAGLIARI

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Presentation Transcript


  1. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER LA SARDEGNACAGLIARI LA STABILIZZAZIONE DEI CO.CO.CO. ANCHE A PROGETTO (art. 1, c. 1202 / 1210, L. 296/06)

  2. CHI PUO’ ACCEDERE ? (c. 1208) • TUTTI I DATORI DI LAVORO, COMPRESI COLORO CHE SIANO STATI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI NON DEFINITIVI CONCERNENTI LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. • GLI EFFETTI DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI SONO SOSPESI SINO AL COMPLETO ASSOLVIMENTO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI AI COMMI 1205 e 1206

  3. COSA PROPONE IL C. 1202, SI PROPONE DI PROMUOVERE: LA STABILIZZAZIONE DELL’OCCUPAZIONE CON LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO E IL CORRETTO UTILIZZO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ANCHE A PROGETTO

  4. ADEMPIMENTI (c. 1202) I COMMITTENTI DATORI DI LAVORO POSSONO • ENTRO IL 30/04/2007 • STIPULARE ACCORDI AZIENDALI CON RSU/RSA E, SE NON PRESENTI, CON LE OO.SS. TERRITORIALI ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE

  5. C. 1203 E C. 1210 COSA DEVE PREVEDERE L’ACCORDO SINDACALE ? • LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DURATA NON INFERIORE A 24 MESI. E DOPO L’ACCORDO ? • I LAVORATORI INTERESSATI SOTTOSCRIVONO ATTI DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE DI CUI AGLI ARTT. 410 e 411 DEL C.P.C.. • I CONTRATTI DI LAVORO A TEMPOINDETERMINATO GODONO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

  6. C. 1205 PER RENDERE VALIDA LA CONCILIAZIONE: • IL DATORE DI LAVORO DEVE VERSARE ALL’INPS, PER OGNI RAPPORTO TRASFORMATO, UNA QUOTA PARI ALLA META’ DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE • QUINDI: VERSERA’ IL 50% DEI 2/3 DI CONTRIBUZIONE A PROPRIO CARICO

  7. ESEMPIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO: ANNO 2006, COMPENSO CORRISPOSTO €. 10.000, ALIQUOTA 18,20%, DI CUI 2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE. CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO €. 10.000 x 18,20% = €. 1820 : 3 x 2 = €. 1.213 €. 1.213 (quota a carico del committente) x 50% = €. 606,66 (contributo straordinario dovuto)

  8. COME SI VERSA IL CONTRIBUTO DI €. 606,66 • 1/3, pari a €. 202,22 si deve versare immediatamente (entro il 30/4/2007) • I restanti 2/3, pari a €. 404,44 nei successivi 36 mesi, (404,44 : 36) = €. 11,23 mensili

  9. OLTRE IL VERSAMENTO …..: • Si deve depositare all’INPS, sia l’atto di conciliazione (comma 1203) che il contratto stipulato con ciascun lavoratore. EFFETTO DELLA CONCILIAZIONE (C. 1207) • La conciliazione ha effetto sui diritti di natura RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA E RISARCITORIA per il periodo pregresso. • Preclude ogni accertamento di natura FISCALE e CONTRIBUTIVA per il pregresso periodo riferito ai lavoratori regolarizzati.

  10. EFFETTO DEL VERSAMENTO (C. 1207) IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMPORTA: • L’ESTINZIONE DEI REATI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E OGNI ONERE ACCESSORIO CONNESSO ALLA DENUNCIA E AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI PREMI, COMPRESI QUELLI DELL’ART. 51 DEL DPR 1124/65 (Inail) E DELLA LEGGE 1089/68 (Inps, sgravi degli oneri sociali)

  11. E …. chi non intende stabilizzare ….? • SI PROCEDERA’ CON GLI ACCERTAMENTI E, QUALORA SI ACCERTI UNA ERRATA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ORGANO ISPETTIVO PROCEDERA’ CON L’ADDEBITO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI A PERCENTUALE, E DEI PREMI, NONCHE’ ALL’APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI, INTERESSI ECC…… • CON L’EVENTUALE ADEGUAMENTO AI MINIMALI DI LEGGE DEGLI IMPORTI DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUZIONE

  12. CONCLUSIONI …………… • Per ritornare all’esempio fatto in precedenza, relativo a 1 lavoratore occupato nell’anno 2006, con un compenso di €. 10.000, il cui costo per la regolarizzazione ammonta a complessivi €. 606,66, (senza ulteriori oneri) • per lo stesso lavoratore, non regolarizzato entro il 30 aprile 2007, in caso di accertamento si dovranno versare, per soli contributi previdenziali e assistenziali (calcolati con un’aliquota media del 37%), €. 3.700 circa + premio Inail + sanzioni + interessi + ............

  13. STABILIZZARE ….. CONVIENE ? RIFLESSIONI: • E’ meglio chiudere la partita, o rischiare? • Il recupero dei contributi omessi entro quanti anni può essere rivendicato ? • I crediti che potrà vantare il lavoratore a quanto ammonteranno ? • Le sanzioni e gli interessi connessi all’omesso versamento contributivo a quanto ammontano? • Cosa succederà da un punto di vista fiscale ? • ?........?.........?.......?

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