1 / 125

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001. L’ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI ALL’ILLECITO COLPOSO: LESIONI GRAVI E OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

iniko
Download Presentation

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

  2. L’ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI ALL’ILLECITO COLPOSO: LESIONI GRAVI E OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI AI SENSI DELLA L. 123/07 E DEL D. LGS. 81/08

  3. PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001 IN TEMA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI. SIGNIFICATOE CONSEGUENZE DELLA ESTENSIONEAL COLPOSO DEL LAVORO QUALI ADEMPIMENTI INUN CONTESTO DI PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI. L’ORGANISMO DI VIGILANZA AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI. IL RUOLODELLA PREVENZIONE

  4. FONTI NORMATIVE LEGGE DELEGA N.300/2000: ratifica di convenzioni internazionali e comunitarie finalizzate a colpire la criminalità d’impresa DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: istituisce per la prima volta una forma di responsabilità diretta della societas per condotte illecite commesse all’interno dell’impresa che non sono il risultato di un’iniziativa privata del singolo rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale conseguono a decisioni di vertice dell’ente

  5. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SUI GENERIS implica l’applicazione di sanzioni amministrative consegue da un reato viene accertata nell’ambito del processo penale

  6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ Gli artt. 2 e 3 del Decreto richiamano due garanzie fondamentali della responsabilità penale principio di legalità successione di leggi nel tempo

  7. PRINCIPIO DI LEGALITA’ “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto” (art. 2)

  8. PRINCIPIO DI LEGALITA’ NEL DECRETO 231/2001 l’ente non può essere ritenuto responsabile se non per un fatto costituente reato ai sensi della legge penale prima della commissione del fatto, la legge deve espressamente prevedere la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a quel reato tassatività delle ipotesi di responsabilità dell’ente irretroattività della disciplina relativa alla responsabilità dell’ente, applicabile solo a condizione che il reato presupposto sia commesso dopo la sua entrata in vigore

  9. CASS. PEN. SEZ. II, 30.01.2006 n. 3615 Questione:applicabilità della responsabilità ex d. lgs. 231/01 nei confronti di una società cui sia contestata una fattispecie di TRUFFA AI DANNI DELLO STATO PER PERCEZIONE INDEBITA DI FINANZIAMENTI RATEIZZATI concessione del mutuo anteriore all’entrata in vigore del decreto 231 percezione di alcune rate di mutuo successiva al varo del decreto

  10. DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPUS COMMISSI DELICTI Secondo la Cassazione la condotta incriminata non è unitaria ma si fraziona nel tempo REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA “ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell’aggravamento del danno”

  11. CONCLUSIONI SE LA RISCOSSISONE DELL’ULTIMA RATA DEL FINANAZIAMENTO INDEBITO E’ SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA CHE FONDA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE LA SUA APPLICAZIONE E’ LEGITTIMA IN QUANTO RELATIVA A FATTI DI REATO CHE SI CONSUMANO SUCCESSIVAMENTE

  12. SUCCESSIONE DI LEGGI “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell’ente e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici” (art. 3, I comma) “Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile” (art. 3, II comma)

  13. STESSA DISCIPLINA DI FAVORE PREVISTA DALL’ART. 2 C.P. PER L’IMPUTATO PERSONA FISICA L’ENTE NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE AMMINISTRATIVA se l’illecito penale presupposto della sua responsabilità non è più previsto dalla legge come reato se per un fatto (che continui ad essere punito come reato) la responsabilità dell’ente non è più prevista dalla legge

  14. REATI COMMESSI ALL’ESTERO (ART.4) APPLICABILITA’ DELLA RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/01 l’Ente deve avere sede principale in Italia il reato presupposto soggiace alla legge penale italiana ex artt. 7, 8, 9, 10 c.p. nei confronti dell’Ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto

  15. REATI COMMESSI IN ITALIA DA IMPRESE AVENTI SEDE ALL’ESTERO “L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali” Trib. Milano – Ufficio del GIP – 27 aprile 2004 In assenza di apposita previsione, ha concluso per l’applicabilità della disciplina di cui al decreto 231/01 all’impresa straniera operante in Italia, che è tenuta al rispetto della legge italiana, a prescindere dalla natura penale o amministrativa della responsabilità ivi prevista

  16. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART.1) Rispondono: enti privati forniti di personalità giuridica società associazioni anche non riconosciute enti pubblici economici che agiscano iure privatorum Non rispondono: Stato ed enti pubblici territoriali enti pubblici non economici imprenditore individuale

  17. ENTE RESPONSABILE IN CASO DI HOLDING Questione:ipotizzabilità di una responsabilità non della singola società nell’esercizio della cui attività è stato posto l’illecito, ma della società capogruppo TRIB. MILANO, 22.04.2004 Sìin presenza delle seguenti CONDIZIONI holding con funzione imprenditoriale corrispondente a quella di direzione strategica e finanziaria presente in ogni impresa illecito commesso nell’interesse dell’intero raggruppamento

  18. DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI RAGGRUPPAMENTO SOCIETARIO ADOTTATO HOLDING “PURA”mera attività di gestione delle partecipazioni azionarie nelle società del proprio gruppo HOLDING “OPERANTE”direzione e coordinamento dell’attività di produzione e scambio delle società controllate e /o collegate, ovvero esercizio indiretto dell’attività d’impresa SOLO NEL MODELLO SUB b) SI RICONOSCE LA RESPONSABILITA’ DELLA CAPOGRUPPO

  19. CONCLUSIONE “Nell’ambito di un gruppo di società, l’attività corruttiva posta in essere dall’amministratore della controllante, al fine di ottenere l’aggiudicazione o il rinnovo di un appalto di servizi in favore di una controllata, implica la responsabilità amministrativa della controllante ex art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in quanto preordinata al soddisfacimento dell’interesse di gruppo”.

  20. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA commissione di uno dei reati presupposto contemplati dal Decreto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di esponenti aziendali, soggetti apicali o sottoposti all’altrui direzione colpevolezza dell’Ente

  21. CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO ARTT. da24 a 25 OCTIES REATI CONTRO LA P.A. REATI SOCIETARI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE ABUSI DI MERCATO DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE REATI INFORMATICI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO REATI TRANSNAZIONALI

  22. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316 bis c.p.) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316 ter c.p.) TRUFFA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis c.p.) CONCUSSIONE (art. 317 c.p.) CORRUZIONE (artt. 318, 319, 319 ter, 320 c.p.) e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.) PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA CORRUSIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI STATI MEMBRI (art. 322 bis c.p.)

  23. REATI SOCIETARI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, anche IN DANNO DELLA SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI (artt. 2621 e 2622 c.c.) FALSO IN PROSPETTO (art. 2623 c.c.) FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.) IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.) INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626) ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.) ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O SULLE QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.) OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.)

  24. REATI SOCIETARI OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (art. 2629 bis c.c.) OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.) OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (art. 2629 bis c.c.) FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.) INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.) ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2634 c.c.) AGGIOTAGGIO (art. 2636 c.c.) OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLUCHE DI VIGILANZA ( art. 2638 c.c.)

  25. ABUSI DI MERCATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 D. Lgs. n. 58/98 – TUF) MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 D.Lgs. n. 58/98 – TUF) UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITA’ CRIMINOSE RICETTAZIONE (art. 648 c.p.) RICICLAGGIO (art. 648 bis c.p.) IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648 ter c.p.)

  26. DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (art. 590, comma 3, c.p.) Ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 applicabile ai fatti commessi a partire dall’entrata in vigore della L. 123/07 ovvero dal 25 agosto 2007

  27. REATO COMMESSO NELL’INTERESSEO A VANTAGGIO DELL’ENTE INTERESSE proiezione finalistica della condotta VANTAGGIO risultato concretamente conseguito CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE ALTERNATIVI

  28. ART. 5, COMMA 2 ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER REATI COMMESSI DALL’AGENTE NELL’ INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI UN TERZO situazione di manifesta estraneità dell’ente al fatto di reato irrilevante l’accidentale vantaggio che l’ente abbia tratto dalla condotta illecita

  29. ART. 5, COMMA 1 RESPONSABILITA’ DELL’ENTE qualora IL REATO SIA COMMESSO a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (c.d. SOGGETTI APICALI) b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (c.d. SOTTOPOSTI)

  30. AUTORI MATERIALI DEL REATO PRESUPPOSTO AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI, PREPOSTI E DIRETTORI DI STABILIMENTO DIRIGENTI DI FATTO DIPENDENTI, COLLABORATORI ESTERNI CHE OPERANO A QUALSIASI TITOLO NELLE AREE A RISCHIO REATO SOTTO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA DEGLI APICI

  31. COLPA DI ORGANIZZAZIONE CRITERIO SOGGETTIVO DI IMPUTAZIONE L’ENTE E’ RESPONSABILE SE IL REATO E’ IL RISULTATO dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza di una carenza a livello di regolamentazione interna o della violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte e volte a prevenire il rischio da reato di scelte di politica aziendale

  32. TECNICHE DI ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA ILLECITI REALIZZATI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE I requisiti oggettivi e soggettivi a cui l’art. 5 collega la responsabilità dell’Ente fondano una PRESUNZIONE RELATIVA superabile, con effetti liberatori, attraverso la prova di circostanze idonee a circoscrivere l’affermazione di responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito

  33. PROVA LIBERATORIA EX ART. 6, I COMMA “l’ente non risponde se prova che: l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto , modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

  34. ILLECITI REALIZATI DA SOTTOPOSTI ART. 7, I COMMA “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza” CIRCOSTANZA CHE DOVRA’ PROVARE IL PM SENZA CHE POSSA IPOTIZZARSI ALCUNA PRESUNZIONE DI RIFERIBILITA’ DEL REATO ALL’ENTE

  35. PROVA LIBERATORIA EX ART. 7, II COMMA “In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

  36. sintetizzando in un formula unitaria … FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE è La realizzazione di un reato da cui emerge, salvo prova contraria, un fatto illecito di natura amministrativa addebitabile all’Ente e consistente nella mancata predisposizione di strumenti di prevenzione – SCUDI PROTETTIVI – potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente legati alle dinamiche di gestione di imprese in forma collettiva

  37. SCUDO PROTETTIVO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA E’ IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AGLI ARTT. 6 e 7 D. LGS. 231/01 N.B.LA SUA MANCATA ADOZIONE RENDE QUASI INEVITABILE PER L’ENTE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

  38. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO CHE COS’E’ ?Un complesso documento organizzativo di codificazione di procedure interne che, sulla base di concrete modalità di attuazione dei fatti gestionali dell’ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali viene predisposto E’ OBBLIGATORIO ?La sua adozione è FACOLTATIVA, ma è strumento organizzativo irrinunciabile attesa la funzione riconosciutagli dalla legge QUALE FUNZIONE ?Esclusione o attenuazione della responsabilità dell’Ente per i reati presupposto commessi da dirigenti e personale, sempre che il giudice accerti sia l’astratta idoneità preventiva del modello che l’effettività delle modalità concrete con cui esso è reso operativo all’interno dell’Ente.

  39. L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’ENTE NON VIENE ESCLUSA DA UN MODELLO GIA’ ASTRATTAMENTE INIDONEO, ANCHE SE SCRUPOLOSAMENTE ATTUATO NE’ DA UN MODELLO DI PER SE’ ALL’ALTEZZA, MA LASCIATO DI FATTO SULLA CARTA

  40. IMPIANTO SANZIONATORIO STRUTTURA BIPOLARE SANZIONI PECUNIARIE (art. 10) vengono sempre irrogate nel quantum sono determinate in un numero di quote (ciascuna di importo variabile da € 258ad € 1549) non inferiore a 100 e non superiore a 1000 SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13) sono applicate solo in relazione a taluni reati(ad es. non sono previste per i reati societari) in via temporanea o definitiva

  41. COMMISURAZIONE SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 11 NUMERO DELLE QUOTE gravità del fatto responsabilità dell’Ente attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente casi di importo fisso pari ad € 103 (reato nel prevalente interesse dell’agente e da cui l’ente non ha tratto vantaggio, particolare tenuità del danno patrimoniale)

  42. CATALOGO DELLA SANZIONI INTERDITTIVE Interdizione dall’esercizio dell’attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito Divieto di contrattare con la PA Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi

  43. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE EXART. 13 IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA SANZIONE INTERDITTIVA SOLO SE l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal reato la cui commissione, se addebitabile a dei sottoposti, sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (e cioè dalle concrete condizioni in cui l’Ente ha consentito ai sottoposti di agire) oppure vi è reiterazione degli illeciti

  44. DURATA TEMPORANEA da 3 mesi a 2 anni DEFINITIVA facoltativa nei casi di cui all’art. 16, I e II (condanna per almeno 3 volte nei 7 anni precedenti, da sola o congiuntamente al profitto di rilevante entità) obbligatoriaex art. 16, III (stabile utilizzo dell’Ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati)

  45. SCELTA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA EX ART. 14 CRITERI PER INDIVIDUARNE TIPO E DURATA gravità del fatto responsabilità dell’Ente attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti l’idoneità della sanzione a prevenire condotte analoghe Con possibilità di applicarne più congiuntamente

  46. APPLICAZIONE IN VIA CAUTELARE EXART. 45 NELLE MORE DEL GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PRESUPPOSTI gravi indizi sulla responsabilità dell’Ente fondati e specifici elementi di pericolo concreto per la commissione di illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede

  47. LA GIURISPRUDENZA … CASS. PEN. SEZ. II, 26.02.2007, N. 10500 STRETTO COLLEGAMENTO TRA CAUTELE APPLICABILI IN VIA PROVVISORIA E SANZIONI IRROGABILI IN VIA DEFINITIVA “Le sanzioni interdittive, la cui applicazione può essere anticipata in via cautelare, sono le stesse irrogabili all’esito del giudizio di merito e, correlativamente a quanto accade per l’irrogazione della sanzione interdittiva con la sentenza di condanna, presuppongono la ricorrenza (anche) dei presupposti di cui all’art. 13 del decreto” E cioè …

  48. reiterazione degli illeciti o, in alternativa, l’aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità gravità indiziaria della responsabilità dell’Ente per un reato rispetto al quale il tipo di sanzione interdittiva da applicare in via cautelare rientri tra quelle espressamente previste come irrogabili in via definitiva all’esito del giudizio di merito verifica di uno dei due modelli di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 (per cui, se si tratta di reato commesso da sottoposti all’altrui direzione, occorre accertare l’esistenza di gravi carenze organizzative)

  49. CASO CONCRETO In applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale era stata ritenuta legittima l’applicazione, in via cautelare, dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, sebbene tale sanzione, seppur prevista in via generale nel catalogo di cui all’art. 9 del decreto, non è espressamente contemplata tra quelle che possono essere irrogate in via definitiva ai sensi del l’art. 24, III comma, in relazione all’ipotizzato reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

  50. CASS. PEN. SEZ. VI, 23.06.2006, N. 32626 VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA La valutazione della sussistenza del pericolo concreto di reiterazione di illeciti della stessa indole richiede l’esame di due elementi: modalità e circostanze del fatto circostanza di carattere oggettivo che può risultare dalla gravità dell’illecito e dalla entità del profitto personalità dell’Ente circostanza di natura soggettiva per il cui accertamento devono considerarsi la politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell’Ente.

More Related