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Gli illeciti penali e la responsabilità amministrativa degli enti

Gli illeciti penali e la responsabilità amministrativa degli enti. Avv. Stefano Comellini CONI Piemonte Scuola Regionale dello Sport. Responsabilità dei dirigenti delle società e delle associazioni sportive. per reati societari per reati tributari per reati fallimentari .

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Gli illeciti penali e la responsabilità amministrativa degli enti

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Presentation Transcript


  1. Gli illeciti penali e la responsabilità amministrativa degli enti Avv. Stefano Comellini CONI Piemonte Scuola Regionale dello Sport

  2. Responsabilità dei dirigenti delle società e delle associazioni sportive • per reati societari • per reati tributari • per reati fallimentari

  3. La responsabilità per reati societari

  4. Le fattispecie penali rilevanti False comunicazioni sociali (Artt. 2621 e 2622 c.c.)‏ - amministratori - direttori generali - dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari - sindaci - liquidatori delle società

  5. Condotta • Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari su tale situazione • Al fine di trarne un ingiusto profitto • Superamento di soglie predeterminate

  6. Giurisprudenza – art. 2621 c.c. Udinese calcio s.p.a. (Cass. 14.12.1994)

  7. Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

  8. Giurisprudenza U.S. Ravenna s.p.a. (Trib. Ravenna 9.3.1999)

  9. Responsabilità per reati tributari (D.lgs. 10.3.2000 n. 74) • - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti • per operazioni inesistenti (art. 2) • - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) • - dichiarazione infedele (art. 4) • - omessa dichiarazione (art. 5) • - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) • - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) • - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) • - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

  10. - chiunque indichi, nelle dichiarazioni annuali, elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - è punito con la reclusione da 1 anno a 6 mesi Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)‏

  11. - fuori dai casi di cui all'art.2, chiunque, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indichi in una delle relazioni annuali, elementi attivi per un ammontare inferirore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a lire centocinquanta milioni; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3)‏

  12. - fuori dai casi di cui agli artt. 2 e 3, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a lire duecento milioni; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi Dichiarazione infedele (art.4)‏

  13. - chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. - non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto Omessa dichiarazione (art.5)‏

  14. - chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8)‏

  15. Emissione di fatture per operazioni inesistenti e contratti di sponsorizzazione - emissione di fatture false nell'ambito di contratti di sponsorizzazione sportiva - contratti di sponsorizzazione per cifre molto superiori a quelle effettivamente corrisposte al fine di evasione fiscale e creazione di fondi neri - difficoltà nell'accertamento del reato per la corretta determinazione del reale valore economico della sponsorizzazione

  16. Giurisprudenza Cass pen 3 giugno 2003 n. 33007

  17. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, salvo costituisca reato più grave Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10)‏

  18. - chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta Omesso versamento di ritenute certificate (art.10 bis)‏

  19. - l'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo Omesso versamento di IVA (art.10-ter)‏

  20. - l'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti Indebita compensazione (art 10-quater)‏

  21. - chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)‏

  22. Frode “esterna” ‏ “il comportamento di chi, mediante l'interposizione di operazioni formalmente poste in essere da società estere, occulti i redditi da proventi pubblicitari riferiti ad un importante atleta nazionale ottenuti mediante la stipulazione di contratti paralleli a quelli consentiti dal regolamento sportivo nazionale (nella specie, si è peraltro esclusa la punibilità dell'atleta che, essendosi sempre totalmente disinteressato di ogni aspetto relativo alla gestione economica della sua immagine, ha di fatto agito senza alcuna consapevolezza dell'effettivo disvalore e significato degli atti compiuti). (Trib. Bologna 31.01.2002)

  23. Responsabilità per reati fallimentari Sono soggetti a Fallimento gli IMPRENDITORI che svolgono un'attività COMMERCIALE esclusi gli enti pubblici. Sono inoltre ESCLUSI gli imprenditori che dimostrino il possesso CONGIUNTO di determinati requisiti: - aver avuto, nei 3 esercizi precedenti - la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio attività - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro - aver realizzato - nei 3 anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o da inizio attività se di durata inferiore - ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro - avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro

  24. Giurisprudenza l'associazione, anche non riconosciuta, che esercita attività sportiva nel settore dilettantistico è soggetta a fallimento se ricorrono obiettive caratteristiche di organizzazione e produzione di beni o servizi Pallacanestro Firenze (Cass. Civ. 20/06/2000, n. 8374) Pallacanestro Udine (Trib. Udine, 31/03/2006)

  25. Bancarotta(Legge 267/1942)

  26. Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F.) reclusione da 3 a 10 anni per l'imprenditore dichiarato fallito che ha: - distratto - occultato \ - dissimulato in tutto o in parte i suoi beni - distrutto - dissipato / ovvero allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ha esposto o riconosciuto passività inesistenti

  27. Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.) • Punisce l'imprenditore fallito che ha: • - sottratto \ • - distrutto in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili o li • - falsificato / ha tenuti in modo irregolare o incompleto • impedendo la corretta ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari al fine di conseguire per sé o altri ingiusto profitto ovvero recare pregiudizio ai creditori

  28. Bancarotta fraudolenta preferenziale (Art. 216 L.F.) • - pagamenti preferenziali o simulazione di titoli di prelazione • - prima o durante la procedura fallimentare • - allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri

  29. Bancarotta semplice (art. 217 L.F) fuori dai casi precedenti, per il fallito che - ha effettuato spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla condizione economica - ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manfestamente imprudenti - ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento - ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa - non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare

  30. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” Superamento del principio “societas delinquere non potest” (art. 27 comma 1 Cost.)

  31. Responsabilità amministrativa degli enti Il D.Lgs. 231/2001 contempla la responsabilità “amministrativa” dell'associazione, con o senza personalità giuridica, per il reato commesso dal suo dipendente o da chi rivesta in essa una posizione di vertice.

  32. Ragioni della responsabilità

  33. Reati • fattispecie di reato dalle quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente: • artt 24-25octies

  34. - art 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati - 25, Concussione e corruzione - 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 25-ter, Reati societari 25-sexies, Abusi di mercato 25-septies, Omicidio colposo o lesioni grave o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

  35. Illeciti degli enti sportivi • Reati contro la P.A. • - Indebita percezione di finanziamenti (art. 316-ter c.p.) • - Corruzione (artt. 318-319 c.p.) • - Truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) • - Omicidio o lesioni colpose (artt. 589-590 c.p.) • Reati societari • - False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.)

  36. Esclusione della responsabilità per escludere la responsabilità, l'ente dovrà disporre di regole interne di comportamento – MODELLI ORGANIZZATIVI – idonei ad evitare la commissione degli illeciti

  37. Modelli di Organizzazione per gli enti sportivi L’Ente è esonerato da responsabilità se prova di avere adottato, prima della commissione del reato, “Modelli di organizzazione”.

  38. I Modelli Organizzativi nelle società di calcio “la violazione degli obblighi (lealtà, correttezza sportiva) è connessa oltre che alla mancanza nell’Ordinamento Federale di adeguati presidi normativi a tutela dei doveri deontologici degli organi direttivi federali, all’assenza di Modelli Organizzativi interni alle società” (Lodo n. 1401, 11.9.2006, Ass. Calcio Milan S.p.A.)

  39. Sanzioni pecuniarie e interdittive - sanzione pecuniaria – applicata per QUOTE calcolate per: gravità del fatto/ grado della responsabilità dell'ente/ attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti - sanzione interdittiva se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative/ reiterazione degli illeciti

  40. Sanzioni d’interesse per gli enti sportivi • Sanzioni interdittive • - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni • - Interdizione dall’esercizio dell’attività • - Esclusione e/o revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi • - Divieto di contrattare con la P.A.

  41. L. 401/1989 - Settori di intervento • frode in competizioni sportive (artt.1 - 3) • disciplina dell'esercizio abusivo di attività di giuoco • o di scommessa (artt. 4-5) • sicurezza e ordine pubblico (artt. 6-8)

  42. Frode in competizioni sportive(Art. 1 L. 401/1989) reclusione da 1 mese a 1 anno e sanzione pecuniaria per chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti – al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione – o a tal fine compie altri atti fraudolenti

  43. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

  44. Fattispecie di pericolo sufficiente che l'offerta o promessa corruttiva siano portate a conoscenza del partecipante senza necessità che essa sia accettata né che l'esito della manifestazione venga alterato

  45. Art. 2 Legge 401/1989 L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

  46. . Obbligo del rapporto (Art. 3 L. 401/1989) I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

  47. Il DASPO (art. 6 L. 401/1989) acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive è una misura prevista al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio

  48. Il DASPO vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni, in base alle modifiche del c.d. Decreto Amato varato nel febbraio 2007. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata.

  49. Art. 6-bis Legge 401/1989 Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

  50. Art. 6-ter Legge 401/1989 Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive

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