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FORLI’- 12 DICEMBRE 2013

FORLI’- 12 DICEMBRE 2013. LA GESTIONE DELL’ INCARICO PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA PROFESSIONI Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa Fondazione Centro Studi Ungdc. L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA. IL DIRITTO AL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA. LA TUTELA DEL CREDITO.

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FORLI’- 12 DICEMBRE 2013

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  1. FORLI’- 12 DICEMBRE 2013 LA GESTIONE DELL’ INCARICO PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA PROFESSIONI Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa Fondazione Centro Studi Ungdc.

  2. L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA. • IL DIRITTO AL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA. • LA TUTELA DEL CREDITO. • Il MANDATO PROFESSIONALE. • I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE • GLI ADEMPIMINTI IN TEMA DI PRIVACY DELLO STUDIO

  3. L’ evoluzione della normativa • DECRETO LEGGE n°138 del 13 AGOSTO 2011- Art. 3 comma 5LEGGE DI CONVERSIONE N°148 del 14 SETTEMBRE 2011. • LEGGE N° 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 (LEGGE DI STABILITA’) Art. 10 • DECRETO LEGGE N°1 del 24 GENNAIO 2012 – Artt. 9, 9 bis • LEGGE DI CONVERSIONE N° 27 DEL 24 MARZO 2012. • DECRETO MINISTERIALE N°140 20 LUGLIO 2012. • D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N°137.

  4. DL 1 24 gennaio 2012 • Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 1 - Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2 - Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3 – Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  5. DL 1 24 gennaio 2012 • Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 4 - Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5 - Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

  6. GLI ELEMENTI ESSENZIALI • Il compenso èpattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. • Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico

  7. GLI ELEMENTI ESSENZIALI In ogni caso la misura del compenso: • -deve essere adeguata all'importanza dell'opera • - va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

  8. ART. 2233 CODICE CIVILE Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.

  9. Il Diritto Al Compenso Art. 2233 2° comma dispone che • In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA ed al DECORO DELLA PROFESSIONE. • Natura RETRIBUTIVA del compenso del professionista.

  10. Il Diritto Al Compenso La norma parla di compenso e non di corrispettivo IMPORTANZA DELL‘OPERArilievo sociale della prestazione intellettuale che genera esternalità positive; gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull’intera collettività DECORO DELLA PROFESSIONEcioè il prestigio sociale che riveste la professione intellettuale Il compenso perciò non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dell’opera che sta al centro del rapporto sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo)

  11. Tutela del credito Art. 633 c.p.c. ricorso per ingiunzione: “su domanda di chi è creditore di una somma di denaro … il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento … se il diritto è fatto valere da prova scritta”. Utilizzando la forma scritta per la pattuizione del compenso, avendo cura di far attribuire la data certa si ottiene la prova scritta richiesta dal 633 cpc, rispettando al tempo stesso il disposto del 1° comma dell’art. 2233 c.c. Attenzione al rispetto del criterio della liquidità del credito Il credito deve essere precisato nel suo importo, senza la necessità di particolari conteggi, fatti salvi i conteggi aventi mera natura strumentale.

  12. La Redazione Del Mandato • Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale all’incarico per le quali solitamente: • Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già comprese nell’incarico; • si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive; • di solito si forniscono “inconsciamente” perché non adeguatamente rilevate dal professionista. • Pertanto è opportuno organizzare all’interno dello studio un adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese

  13. La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte • Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che: • La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora è necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito); • La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno richiesto.

  14. La Lettera d’incarico • Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con espliciti richiami a norme del Codice Civile, del Codice deontologico ed a tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (privacy, anti riciclaggio). • Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che il cliente. • Le clausole contrattuali possono suddividersi in indispensabili e opportune.

  15. La Lettera d’incarico:clausole indispensabili • Le clausole indispensabili sono quelle riferibili a: • oggetto dell’incarico; • compenso; • obblighi del cliente; • recesso; • norme di rinvio.

  16. La Lettera d’incarico:clausole opportune • Le clausole che è opportuno inserire sono quelle relative a: • clausola compromissoria ; • risoluzione per eccessiva onerosità (1467c.c.); • risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463 c.c.); • restituzione documentazione (diritto di ritenzione).

  17. Oggetto dell’ incarico

  18. Oggetto dell’ incarico

  19. Oggetto dell’ incarico

  20. Oggetto dell’ incarico

  21. Oggetto dell’ incarico

  22. La determinazione del compenso • In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, (eventualedell’urgenza manifestata dal cliente nella richiesta della prestazione professionale), della complessità della stessa; avuto riguardo all’importanza dell’opera richiesta; tenuto conto delle prestazioni professionali che si rendono necessarie ed indispensabili per una corretta esecuzione dell’incarico conferito; allo scopo di fornire al Cliente un preventivo di spesa di massima si prevede per l’espletamento dell’incarico in oggetto un compenso pari a € …………………….. . • Il Compenso sarà determinato in via definitiva a conclusione dell’incarico conferito, sulla base delle prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie, quantificate secondo quanto riportato e riepilogato nella “scheda di incarico professionale” sopra indicata. • (clausola eventuale in caso di prestazioni continuative con rinnovo tacito annuale) • Il compenso così determinato sarà adeguato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice (FOI) determinato dall’ ISTAT. • Il Cliente prende atto che il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”. • Il Cliente prende atto che l’attività professionale qui richiamata, e finalizzata all’assolvimento dell’incarico conferito, è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; in considerazione del fatto che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili con precisione al momento del conferimento dell’incarico e della conseguente accettazione da parte del professionista, pertanto, qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico si rendessero necessarie le seguenti prestazioni, al professionista saranno dovuti, in aggiunta ai compensi indicati alla lettera “a”, i seguenti compensi:

  23. La determinazione del compenso Il Cliente prende atto che l’importo indicato alla lettera a) non tiene conto delle spese e dei diritti che il professionista/lo studio si trovi ad anticipare per conto del Cliente stesso, in esecuzione dell’incarico affidato, pertanto tali somme saranno notulati a parte, allegando i giustificativi di spesa. Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo su spese e diritti da sostenere, l'importo di euro …………………………. Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del 70% sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dall’invio della relativa notula. I compensi sopra indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'IVA e del contributo previdenziale. Trattandosi di un’obbligazione di mezzi, l’esito della pratica non condizionerà la misura del compenso pattuito.

  24. Obblighi del cliente • Consegna della documentazione necessaria entro i tempi concordati; • Di informativa sulle variazioni intervenute rispetto al momento del conferimento dell’incarico; • Di collaborazione con il professionista; • Di rispetto dei termini e modalità di pagamento pattuite; • Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito alla complessità dell’incarico conferito.

  25. La disciplina del recesso • Disciplinare il preavviso per il professionista; • Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di recesso per il professionista; • - il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate; • - il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo rilasciati nei tempi concordati • Disciplinare i termini di preavviso per il cliente in caso di prestazioni continuative; • Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente. • .

  26. Clausola compromissoria • Devoluzione controversia a organismo di conciliazione; • Eventuale ricorso all’arbitrato in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione. • ATTENZIONE • Valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dalla conciliazione per le controversie relative al pagamento degli onorari; • «Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi devolute direttamente all’autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente art. __ , e dell’ eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.»

  27. Risoluzione per eccessiva onerosità Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”. Poiché l’attività professionale qui richiamata è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o non prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni ipotizzate ed espressamente indicate nella “scheda di incarico professionale” e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l’adempimento dell’incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto ad una rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo.

  28. Diritto di ritenzione • Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc). • Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto. • In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi; • Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione

  29. Rinvio e chiusura • RINVIO • Per quanto non espressamente previsto con la presente lettera di incarico, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge, alle norme deontologiche del Professionista cui è affidata l’esecuzione dell’incarico ed, in mancanza, agli usi e consuetudini. • PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO • I dati che saranno forniti dal Cliente, per le ragioni derivanti dalla presente lettera di incarico saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs 196/2003 come da informativa ex art 13 fornita in allegato alla presente. • In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 21/11/2007 n, 231 il Professionista incaricato ha l’obbligo di adeguata verifica della Clientela previsti dagli art. 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. Di tutto ciò il Cliente è stato informato, ne prende atto e si impegna a fornire tutti i chiarimenti che il Professionista richiedesse nel corso dell’incarico. • PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO(in caso di studio associato/società professionale) • Rappresentante dello studio e responsabile della pratica oggetto del presente incarico è il dott./la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYY iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di XXXXX sez. A/B con il nr. XXXXXXXXX.

  30. I PARAMETRI per la determinazione del compenso D.M. 31 LUGLIO 2012 N° 140

  31. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

  32. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140 • CHI ? L’ORGANO GIURISDIZIONALE • QUANDO ? QUANDO DEVE LIQUIDARE IL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI. • SEMPRE ? NO !! SOLO IN DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI • COME ? IN MODO OMNICOMPRENSIVO MA SONO ESCLUSE LE SPESE ANCHE QUELLE CONCORDATE IN MODO FORFETTARIO.

  33. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140 ATTENZIONE A: ASSENZA DI PROVA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA !!! E COMUNQUE… IN NESSUN CASO I PARAMETRI SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE.

  34. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili SEZIONE PRIMA Disposizioni generali Art. 15 (Tipologia di attività) a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità̀; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società̀. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività̀ diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

  35. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140 • Ciò significa che: • NON SI PUO’ RICORRERE A QUANTO PREVISTO DAI PARAMETRI PER GLI AVVOCATI O PER I NOTAI QUANDO LE NOSTRE PRESTAZIONI RIENTRANO ANCHE NELLE LORO COMPETENZE: • ARBITRATI • CESSIONI DI QUOTE DI SRL

  36. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Art. 16 definizioni a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

  37. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Artt. 16 17 e 18 Art. 16 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. Art. 17 (Parametri generali) 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell’opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni) 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

  38. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Artt. 17 e 18 • Art. 17 (Parametri generali) • Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: • a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; • d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; • e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; • f) pregio dell’opera prestata. • 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. • 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. • Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni) • 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. • 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

  39. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140 STRUTTURA : VALORE DELLA PRATICA PERCENTUALI DA APPLICARE CON UN MINIMO ED UN MASSIMO ESEMPIO CONTABILITA’

  40. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONTABILITA’ ORDINARIA

  41. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

  42. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO REDAZIONE BILANCIO

  43. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO COSTITUZIONE SOCIETA’

  44. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONSULENZA CONTRATTUALE

  45. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO COLLEGIO SINDACALE

  46. D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO REVISIONE LEGALE

  47. Privacy - Normativa • LEGGE 31.12.1996 n° 675 disciplina del trattamento dei dati personali • D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali • DECRETO LEGGE n° 5 9 febbraio 2012 (cd. Dl semplificazioni) • LEGGE DI CONVERSIONE n° 35 DEL 4 aprile 2012. • ha disposto la soppressione art. 34 D.Lsg 196/2003 ovvero dell’ • obbligo di redazione e aggiornamento annuale del DPS • MA • Restano in vigore tutti gli altri adempimenti

  48. Privacy - Normativa TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 4. Operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione diffusione, cancellazione distruzione DATI “SENSIBILI”:stato di salute Vita sessuale Opinioni politico/sindacali Convinzioni religiose/filosofiche Origine razziale ed etnica DATI “GIUDIZIARI”: Qualità di imputato o di indagato artt. 60 e 61 cpp Dati idonei a rivelare provvedimenti che devono essere iscritti nel Casellario giudiziale

  49. Privacy – dati giudiziari INDAGATO: tutti gli atti relativi alle indagini preliminari • Provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziale:- sentenze e decreti penali di condanna • di applicazione di pene accessorie • di amnistia, indulto, grazia, dichiarazione di abitualità di professionalità o di tendenza a delinquere • di proscioglimento o di non luogo a procedere • di riabilitazione IMPUTATO: richiesta di rinvio a giudizio giudizio immediato Decreto penale di condanna Patteggiamento Citazione a giudizio Giudizio direttissimo SONO ESCLUSI DALLA NOZIONE DI DATI GIUDIZIARI La dichiarazione di fallimento, di omologa del concordato fallimentare, di chiusura e di riabilitazione del fallito I provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione (che tuttavia se adottati per motivi di salute divengono dati sensibili)

  50. Privacy • Controlli sull’ EFFETTIVA APPLICAZIONE delle misure • di cui all’ art. 31 e allegato B. • Procedure di autenticazione informatica e gestione delle credenziali. • Adozione di un sistema di autorizzazione. • Aggiornamento periodico delle autorizzazioni agli incaricati. • Protezione strumentazioni elettroniche da accessi non consentiti ed adozione di sistemi anti intrusione. • Aggiornamento dotazioni elettroniche. • Adozione di procedure di custodia copie di sicurezza e di ripristino dei dati. • Adozione di specifiche misure per dati sensibili e giudiziari. • Predisposizione di idonee attestazioni di conformità da far sottoscrivere a soggetti esterni sul rispetto delle disposizioni nell’ambito dei loro interventi. • Adozione di altre idonee misure in caso di utilizzo di strumenti non elettronici.

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