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SPERIMENTAZIONE NO-PROFIT

SPERIMENTAZIONE NO-PROFIT. C. Tomino, AIOM 2004. C. Tomino, AIOM 2004. C. Tomino, AIOM 2004. C. Tomino, AIOM 2004. C. Tomino, AIOM 2004. Articolo 2.

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SPERIMENTAZIONE NO-PROFIT

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Presentation Transcript


  1. SPERIMENTAZIONE NO-PROFIT

  2. C. Tomino, AIOM 2004

  3. C. Tomino, AIOM 2004

  4. C. Tomino, AIOM 2004

  5. C. Tomino, AIOM 2004

  6. C. Tomino, AIOM 2004

  7. Articolo 2 Le spese per i medicinali autorizzati all’immissione in commercio che vengono utilizzati nell’ambito di tale autorizzazione e che sono previsti a carico del SSN, restano a carico dello stesso se utilizzati da pazienti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui all’art.1

  8. Articolo 2 I direttori generali delle aziende o gli organi di vertice delle strutture promotrici adottano le necessarie misure affinchè venga costituito un fondo per le sperimentazioni di cui all’articolo 1 promosse dalla stessa struttura. Chi si offre di andare a dirlo al direttore generale?

  9. Articolo 2 Detto fondo può essere composto da finanziamenti afferenti alla struttura sanitaria, compresi: • Quelli eventualmente provenienti dai contratti con le aziende farma-ceutiche(comma 6, articolo 6 del DL 211/ 2003); • Parte dei fondi provenienti dalle tariffe per i pareri del Comitato Etico […] (DL 211 / 2003)

  10. Articolo 2 • I direttori generali delle aziende o gli organi di vertice delle strutture promotrici adottano le necessarie misure affinchè le assicurazioni siano ricomprese nell’ambito della copertura assicurativa prevista per l’attività clinica generale o di ricerca della struttura … la nostra azienda ha una polizza che prevede la copertura ad hoc.

  11. Articolo 2 Le sperimentazioni di cui all’articolo 1 non sono soggette al versamento della tariffa • per il rilascio del parere unico del Comitato Etico, • per l’accettazione o il rifiuto da parte di altri comitati etici, • per il rilascio dell’autorizzazione dell’autorità competente locale o nazionale.

  12. Articolo 3 Qualora siano presenti più strutture o persone delegate ai diversi compiti del promotore, deve essere individuato tra questi un unico promotore, come referente e responsabile per i compiti di farmacovigilanza e di comunicazione di inizio, termine, interruzione della speri-mentazione, nonché per la presentazione della richiesta del parere unico del Comitato Etico e di autorizzazione delle Autorità competenti

  13. Articolo 4 Fino all’entrata in vigore del DM di cui al comma 3, articolo 1 del DL 211/2003, le sperimentazioni devono essere condotte prendendo in considerazione le norme di buona pratica clinica (per le parti applicabili e non correlate alle autorizzazioni per l’immissione in commercio), fermo restando l’obbligo di seguire i principi di GCP di cui al paragrafo 2 dell’allegato 1 del DM 15 luglio 1997

  14. Articolo 5 Al personale medico e sanitario che partecipa alle sperimentazioni vengono attribuiti i crediti formativi di ECM stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sentita la Conferenza Stato-Regioni

  15. PRESCRIZIONI FUORI INDICAZIONE

  16. Art. 3.Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate • Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialita' medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita' di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'. • In singoli casi il medico puo', sotto la sua diretta responsabilita' e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalita' di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia gia' approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalita' di somministrazione e purche' tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

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