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Selezione del personale e modello di classificazione del CCNL

Selezione del personale e modello di classificazione del CCNL. Elementi del MODELLO DI CLASSIFICAZIONE che influenzano i SISTEMI DI SELEZIONE. Declaratorie di categoria Collocazione dei profili professionali Livelli giuridici di accesso Affidamento incarichi.

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Selezione del personale e modello di classificazione del CCNL

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Presentation Transcript


  1. Selezione del personalee modello di classificazionedel CCNL Domenico Di Cocco

  2. Elementi del MODELLO DI CLASSIFICAZIONEche influenzanoi SISTEMI DI SELEZIONE • Declaratorie di categoria • Collocazione dei profili professionali • Livelli giuridici di accesso • Affidamento incarichi Domenico Di Cocco

  3. DECLARATORIA DI CATEGORIA • Declaratoria unica per ogni categoria, senza distinzione tra i due livelli di accesso in B (B1 e B3) e in D (D1 e D3) • Flessibilità e adattabilità alle specifiche condizioni organizzative dei singoli enti • Ampia capacità di scelta dei datori di lavoro, previa valutazione delle effettive esigenze organizzative Domenico Di Cocco

  4. DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA • Spetta agli enti determinare la dotazione organica complessiva, con atto pubblico (per singola categoria o anche per l’intero ente) ART. 2, comma 1, D. LGS. 165 • Spetta ai poteri pubblicistici stabilire anche l’onere complessivo a carico del bilancio Domenico Di Cocco

  5. Organico e profili professionali • Spetta alla dirigenza la individuazione, descrizione dei singoli profili professionali e la loro collocazione nelle corrispondenti categorie (art. 4, comma 2, d. lgs. 165) • Spetta sempre alla dirigenza la modifica, la soppressione o la sostituzione dei profili esistenti secondo le esigenze organizzative (nel rispetto dell’onere finanziario) Domenico Di Cocco

  6. PROFILI PROFESSIONALI E POTERI DATORIALI • Le decisioni della dirigenza in materia di profili professionali, (dotazione organica di dettaglio) sono ricomprese nell’ambito della capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, dlgs. 165) • Siamo nell’ambito della potestà organizzativa di “secondo livello” che segue quella di “primo livello” conclusa con la determinazione delle strutture organizzative apicali e della dotazione organica complessiva (art. 2, comma 1, dlgs. 165) Domenico Di Cocco

  7. CASSAZIONE S.U. 1241 del 28.1.2003 “ quale opera la regola generale secondo cui, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per gli atti disciplinanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, per gli atti di indirizzo politico/amministrativo e per gli atti relativi alle procedure concorsuali, ogni atto di gestione di detti rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà amministrativa, ma della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro” Domenico Di Cocco

  8. CASSAZIONE n. 7704 del 16.5.03 “Le norme della legge 241/1970 .. Riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della PA di provvedimenti amministratiti autoritativi destinati a incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari .., caratterizzati dalla situazione di preminenza dell’organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA i quali sono adottati nell’esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi della efficacia autoritativa propria del provvedimento amm.vo Domenico Di Cocco

  9. CASSAZIONE N. 11589 del 28.7.03 “Nell’ambito del rapporto di lavoro presso le PA regolato …. dalle norme di diritto comune, l’atto del datore di lavoro …. è atto paritetico, ancorchè espressione del potere di supremazia gerarchica, privo di efficacia autoritativa propria del provv. amm.vo” “… il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità. Mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e vizi di merito elaborata dalla giurisprudenza amm.va, né i vizi di illegittimità per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” Domenico Di Cocco

  10. CASSAZIONE n. 3659 del 2004 “… riserva al dominio del diritto pubblico solo degli atti menzionati dall’art. 2, comma 1, mentre tutti quelli che attengono ai profili organizzativi e gestionali del rapporto di lavoro … sono assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, comma 2)” Domenico Di Cocco

  11. PASSAGGIO da 8 QUALIFICHE a 4 CATEGORIENecessità di un riesame dei vecchi profili • Adempimento generalmente trascurato dagli enti • Permanenza degli stessi profili costruiti con il modello delle otto qualifiche • Permanenza di profili basati sulle attività e non sulla valorizzazione delle competenze • Accentuazione del “fare” e non del “saper fare” Domenico Di Cocco

  12. Coopera alla formazione e alla educazione del bambino Partecipa alla gestione sociale della scuola Cura i rapporti con i genitori Collabora con equipes socio sanitarie educative Cura che il minore sperimenti concrete situazioni di vita sociale Buona conoscenza di. Pedagogia, psicologia sociale, didattica, animazione Elevata capacità di lavorare in gruppo Capacità di comunicazione, di relazione, di ascolto Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni Orientamento all’utente e alla qualità del servizio DESCRIZIONE PROFILO “EDUCATORE”per attività per competenze Domenico Di Cocco

  13. VECCHI PROFILI E DOPPIO PUNTO DI ACCESSO IN CAT. D • Permane il profilo di “istruttore direttivo amministrativo” in D1 e di “funzionario amministrativo” in D3 • Permane il profilo di “istruttore direttivo ingegnere” in D1 e di “funzionario ingegnere” in D3 • Le pregresse qualifiche settima e ottava erano caratterizzate da due distinte declaratorie, con sovraordinazione gerarchica della 8^ sulla 7^ Domenico Di Cocco

  14. CONSEGUENZE NELLA CATEGORIA D • Tra D1 e D3 può esistere solo una differenza di mestieri o di profili, non una supremazia gerarchica • Lo stesso mestiere di “amministrativo” o di “ingegnere” non può consentire due diverse collocazioni (o in D1 o in D3) • L’amministrativo sicuramente in D1 e l’ingegnere sicuramente in D3 Domenico Di Cocco

  15. Posizioni di sovraordinazione gerarchica nella cat. D • La gerarchia o la sovraordinazione non è data dal possesso di un profilo (D3 su D1) • Solo l’affidamento di un incarico di responsabilità (o di direzione) può creare sovraordinazione gerarchica • Il D1 legittimamente investito di un incarico di PO è sicuramente sovraordinato ad un D3 Domenico Di Cocco

  16. CONFUSIONE TRA PROFILI E INCARICHI - tra classificazione e organizzazione • La mancata riconsiderazione dei vecchi profili professionali è causa del permanere di profili di “responsabile dell’area tecnica” o “dell’area finanziaria” o “dell’area di vigilanza” • Bandi di concorso non attualizzati • Gli incarichi di responsabilità sono affidati dal sindaco o dal dirigente; non sono “conquistati” per concorso Domenico Di Cocco

  17. ASSENZA DI GERARCHIA NELLA CATEGORIA • La attuale unica declaratoria della categoria D, con la affermazione del principio della equivalenza delle mansioni nella medesima categoria, non consente di far corrispondere, come prima, due posizioni gerarchiche, nelle attuali posizioni di accesso D1 e D3 Domenico Di Cocco

  18. PROFILI VECCHI E REQUISITI DI ACCESSO • I requisiti culturali di accesso dall’esterno vengono individuati dal regolamento, nel rispetto delle declaratorie di categoria • Cat. A e B: Scuola media inferiore • Cat. C: diploma scuola media superiore • Cat. D: laurea (breve o specialistica) Domenico Di Cocco

  19. REQUISITI CULTURALI NELLA CATEGORIA C • Deve essere necessariamente richiesto il possesso del diploma di scuola media, con eventuali attestati professionali • Non può essere richiesto il diploma di scuola media superiore, come avveniva per la quinta qualifica (oggi D3) Domenico Di Cocco

  20. REQUISITI CULTURALI NELLA CATEGORIA B • La individuazione è determinante per decidere correttamente il sistema di accesso • Con il solo requisito della scuola media, si deve dare applicazione alla legge 56, mediante ricorso alle liste di collocamento • Con la ulteriore richiesta di attestati o abilitazioni, si ricorre al concorso pubblico • Differenza tra profili di B1 e profili di B3? Domenico Di Cocco

  21. LE SELEZIONI VERTICALICOME SCELTA NEGOZIALE • Lo s”sviluppo professionale del personale” è stato chiaramente previsto dall’art. 52, comma 1, del d. lgs. 165 del 2001 • La materia è stata contrattualizzata dal ccnl del 31.3.1999, art. 4 Domenico Di Cocco

  22. GESTIONE CORRETTA DELLE SELEZIONI VERTICALIOrientamenti della Avvocatura generale dello Stato • Approvazione della programmazione dei fabbisogni • Illustrazione convincente dei motivi che giustificano la destinazione di alcuni posti alle selezioni interne • Il numero dei posti per le selezioni interne deve essere inferiore a quelli destinati alle selezioni pubbliche • Contenuti “seri” delle selezioni (NO, automatismi) Domenico Di Cocco

  23. Validità delle clausole negoziali • Il ccnl 31.3.1999 è pienamente efficace • E’ efficace l’art. 52, del d. lgs. 165/2001 • Sono legittime le progressioni verticali correttamente gestite • La decisione della Corte di Cassazione del 15.10.2003 potrebbe influire sulla individuazione del giudice competente, ………… per il momento! Domenico Di Cocco

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