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Le società di capitali – caratteri generali

Le società di capitali – caratteri generali. Le società di capitali – caratteri generali. CAPITALE SOCIALE entità nominale corrispondente alla somma dei conferimenti al momento della costituzione della società

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Le società di capitali – caratteri generali

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Presentation Transcript


  1. Le società di capitali – caratteri generali

  2. Le società di capitali – caratteri generali • CAPITALE SOCIALE entità nominale corrispondente alla somma dei conferimenti al momento della costituzione della società • Mezzi propri messi a disposizione della società per l’esercizio dell’attività d’impresa capitale di rischio • Garanzia offerta ai terzi creditori della società (nelle società di capitali non c’è l’ulteriore garanzia offerta dai patrimoni personali dei soci) necessità della fissazione di un capitale minimo • Strumento di misura dei rapporti di forze nell’ambito della compagine sociale divisione del capitale in quote rappresentanti una percentuale della totalità dei voti esprimibili in assemblea (principio parzialmente derogato dagli artt. 2351 e 2468)

  3. Le società di capitali – caratteri generali • PATRIMONIO SOCIALE complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (coincide con il capitale sociale solo al momento della costituzione della società) • Patrimonio netto parte residua del patri-monio dopo un ideale pagamento di tutti i debiti (in bilancio somma delle poste capitale + riserve)

  4. Società per azioni Caratteristiche generali Capitale rappresentato da azioni (art. 2346 co. 1) Possibilità di emettere obbligazioni (art. 2410) Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6) Struttura organizzativa basata esclusivamente sul sistema collegiale assembleare • Sistema amministrativo (governance) basato su tre tipologie: • - Sistema tradizionale (organo amministrativo-collegio sindacale) • - Sistema dualistico (consiglio di gestione-consiglio di sorveglianza) • Sistema monistico (consiglio di amministrazione-comitato per • il controllo sulla gestione) La società per azioni – caratteri generali

  5. Società per azioni Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio Società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio art. 2325-bis Società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati Società emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante La società per azioni – caratteri generali

  6. La società per azioni – La costituzione • Capitale sociale minimo € 120.000,00 (art. 2327) • Se non è previsto diversamente dall’atto costitutivo i con-ferimenti devono essere fatti in denaro (art. 2342 co. 1) • Deve essere interamente sottoscritto (art. 2329 n. 1) • Sottoscrizione obbligazione del socio ad eseguire la prestazione (il contratto sociale è contratto consensuale e, per i conferimenti in natura, ad effetti reali) l’esecuzione della prestazione è detta “versamento” del capitale sottoscritto • Atto costitutivo Forma atto pubblico • Atto costitutivo stipulato per contratto • Alla costituzione della società deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2) • Atto costitutivo stipulato per atto unilaterale • Alla costituzione della società deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2)

  7. La società per azioni – La costituzione • Atto costitutivo atto di fondazione della società con natura più propriamente contrattuale (contratto associativo) anche se può essere un atto unilaterale (art. 2328 co. 1) – società unipersonale • Contiene gli elementi che determinano il tipo di società, le parti, l’oggetto, il capitale sociale, le prestazioni, ecc. (art. 2328 co. 2) • Statuto parte dell’atto costitutivo con natura più propriamente organizzativa • Contiene le norme relative al funzionamento della società (art. 2328 co. 3) • Anche se documentalmente autonomo, giuridicamente costituisce parte dell’atto costitutivo (art. 2328 co. 3)

  8. La costituzione – L’iscrizione nel registro delle imprese • Deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese • Entro 20 giorni dalla costituzione a cura del notaio (o degli amministratori o, in difetto, dei soci) (art. 2330) • Effetti dell’iscrizione (art. 2331) • Acquisto della personalità giuridica l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva • Per gli atti compiuti prima dell’iscrizione rispondono coloro che li hanno posti in essere o li hanno autorizzati o consentiti (co. 2) • La società, dopo la costituzione, li può ratificare (co. 3) • Prima dell’iscrizione non è possibile ritirare i conferimenti in denaro) (co. 4) • Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni (non invalida) • È ammissibile una società per azioni irregolare? • NO, la costituzione della società per azioni è fattispecie (atto) a formazione progressiva

  9. La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336) • Programma ed offerta di sottoscrizione (art. 2333) delle azioni reso pubblico dai promotori (art. 2337-2340) • Le sottoscrizioni raccolte devono essere fatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata • Entro 30 giorni devono essere effettuati i versamenti in denaro (25% dei conferimenti in denaro) (art. 2334); in difetto azione di adempimento o scioglimento

  10. La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336) • Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) • L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera: • sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto • Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del revisore) • Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. • I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336)

  11. La società per azioni – La nullità della società (art. 2332) • Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese la nullità della società può essere dichiarata nei seguenti casi: • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico • Illiceità dell’oggetto sociale • Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante • La denominazione sociale • I conferimenti • L’ammontare del capitale sociale • L’oggetto sociale

  12. La società per azioni – La nullità della società (art. 2332) • La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dalla società • I soci non sono liberati dall’obbligo del conferimen-to sino a quando non sono pagati tutti i creditori sociali • La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e deve essere iscritta nel registro delle imprese • La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata e tale eliminazione è iscritta nel registro delle imprese • Questa ipotesi di nullità non ha alcunché in comune con il regime di nullità dei contratti e costituisce, in realtà, una ipotesi di scioglimento

  13. La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo scopo di condizionare maggiormente l’organiz-zazione della società • È un contratto che, con riferimento alla società per azioni o alla società che la controlla, ha come finalità (art. 2341-bis): • La disciplina del diritto di voto • Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranza • attraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento ad un fiduciario • Limiti al trasferimento delle azioni • Con un sindacato di blocco che • Vieta la cessione delle azioni • Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di alienazione delle azioni • Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi • L’esercizio di un’influenza dominante • Attraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali

  14. La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno effetto nei confronti della società e dei terzi • Non possono avere durata superiore ai 5 anni (se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a tempo indeterminato, ogni socio contraente può recedere con preavviso di 180 giorni (art. 2341-bis commi 2-3)

  15. La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere verbalizzata ed il verbale iscritto nel registro delle imprese (art. 2341-ter) • In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata • Se riguardano società quotate in borsa, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni (art. 122 d.lgs. 58/98) • In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata, anche dalla Consob

  16. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Conferimenti in denaro (obbligatori se non diversamente stabilito dall’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti obbligatori) • All’atto della costituzione della società deve essere versato presso una banca • In caso di atto plurilaterale almeno il 25% • In caso di atto unilaterale l’intero importo • Conferimenti di beni in natura (deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti reali) • Si applica la disciplina di cui all’art. 2254 (garanzia e rischi dei conferimenti) • Conferimenti di crediti (deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo) (cessione di credito – artt. 1260 ss.) • Si applica la disciplina di cui all’art. 2255 (garanzia della solvenza del debitore ceduto) • Conferimenti d’opera e di servizi sono vietati

  17. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2343) • Nomina di un esperto nominato dal tribunale • L’esperto deve redigere una relazione giurata nella quale deve • Descrivere i beni o i crediti da conferire • Attestare che il loro valore è almeno pari a quello attribuito alla partecipazione che vanno a liberare (compreso l’eventuale sovrapprezzo) • Esporre i criteri di valutazione seguiti • La relazione deve essere presentata al momento della costituzione della società ed allegata all’atto costitutivo

  18. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Revisione della stima • Entro 180 giorni dalla iscrizione della società, gli amministratori devono procedere al controllo delle valutazione effettuate dall’esperto e, se necessario, procedere alla revisione della stima (in questo periodo le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società) • Se la revisione porta ad un valore inferiore di oltre 1/5 • Gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il capitale • Oppure il socio può integrare la differenza in denaro • Oppure può recedere (in questo caso, se possibile, il conferimento in natura deve essere restituito)

  19. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti – casi di esenzione dalla stima (art. 2343-ter) • conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario • se il valore delle azioni e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti • Beni e crediti sono stati valutati • In un bilancio revisionato • Da un esperto indipendente scelto da socio e dalla società • La relativa documentazione deve essere presentata in sede di stipulazione ed allegata all’atto costitutivo

  20. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343-quater) • Entro 30 giorni gli amministratori devono accertarsi che siano intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni o il valore dei beni o crediti • In tal caso si applica l’art. 2343 c.c. • Altrimenti gli amministratori depositano una relazione con il contenuto previsto dall’art. 2343-quater comma 3

  21. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Acquisti da parte della società di beni o crediti da promotori, fondatori, soci ed amministratori (art. 2343-bis) • per corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del c.s. • Nei due anni successivi alla costituzione • Deve essere autorizzato dall’assemblea • L’alienante deve presentare la relazione di stima di cui all’art. 2343 • In difetto amministratori ed alienante rispondono dei danni • Sono esclusi gli acquisti • Che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società • Che avvengono in mercati regolamentati • Con il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa

  22. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Mancato pagamento delle quote (art. 2344) • In caso di mancato adempimento dell’obbligo di conferimento gli amministratori devono • Pubblicare sulla gazzetta ufficiale una diffida ad adem-piere entro 15 giorni, trascorsi i quali se il socio non adempie • Possono agire con l’azione di adempimento, oppure • offrire la azioni agli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, e, in mancanza di offerte • Vendere le azioni a terzi a rischio e per conto del socio moroso e, in mancanza di compratori • Dichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse, salvo il maggior danno • Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto

  23. La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Prestazioni accessorie (art. 2345) • L’atto costitutivo può stabilire, oltre al conferi-mento, l’obbligo per i soci di prestazioni d’opera o di servizi • L’atto costitutivo deve stabilire il contenuto, la durata, le modalità e il compenso (sulla base dei contratti collettivi di lavoro) e le sanzioni in caso di inadempimento • Le azioni emesse a fronte di prestazioni accessorie • Devono essere nominative • Non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori • Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo gli obblighi assunti non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci

  24. La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

  25. La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come rappresentazione del capitale sociale • Azioni cui è attribuito un valore nominale (art. 2346 co. 2) • A tutte le azioni è attribuito lo stesso valore nominale • Il valore nominale è il valore risultante dal rapporto tra l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni emesse (ogni azione è una frazione del c.s.) • Proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni assegnato (derogabile dallo statuto)(art. 2346 co. 4) • Azioni cui non è attribuito valore nominale (art. 2346 co.3) (rapporto tra il loro il numero e il totale delle azioni emesse) • Alle azioni non è attribuito un valore • Non vi è proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni assegnato (art. 2346 co. 4) • In nessun caso il capitale sociale può essere inferiore alla somma dei conferimenti (art. 2346 co. 5)

  26. La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come rappresentazione della partecipazione del socio alla società (come complesso di diritti e poteri spettanti al socio) • Salvo diversa disposizione dello statuto le azioni sono tutte uguali ed attribuiscono uguali diritti (art. 2348) • Lo statuto può prevedere azioni provviste di particolari diritti economici (V. in particolare le azioni di risparmio) (art. 2348 co. 2) • Oppure fornite di diritto di voto limitato o prive del diritto di voto (V. in particolare le azioni di risparmio). Tali azioni non possono superare complessivamente il 50% del capitale sociale (art. 2351) • Le azioni sono indivisibili • In caso di comproprietà deve essere nominato un rappresentante comune (art. 2347)

  27. La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come titoli di credito (art. 2346 co. 1) – contenuto del titolo e legge di circolazione (art. 2354-2355) • Nominative (art. 2355 co. 3-4) • Circolazione attraverso girata (co. 3) • Circolazione attraverso transfert (co. 4, 2022) • Al portatore (art. 2355 co. 2) (solo azioni di risparmio – d.lgs. 24.2.1998 n. 58 artt. 145 ss.) • Circolazione attraverso consegna del documento

  28. La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Limitazioni alla circolazione delle azioni (art. 2355-bis) (escluse le azioni delle società quotate) • Il divieto di trasferimento non può superare i 5 anni • La clausola di “mero gradimento” e quelle che limitano il trasferimento “mortis causa” devono prevedere l’obbligo di acquisto da parte della società o dei soci o il diritto di recesso del socio in caso di mancato gradimento

  29. La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Analogie con le azioni • Gli può essere attribuito il diritto di voto limitatamente ad argomenti specifici ovvero possono eleggere un membro indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale (art. 2351 comma 5) • Differenze con le azioni • Le azioni sono emesse sempre e solo a fronte di un apporto di capitale • Conferiscono la qualità di socio • Devono essere trasferibili • Gli s.f.p. non sono emessi a fronte di un apporto di capitale bensì a fronte di • Un finanziamento • Prestazione di opera o servizi • In tal caso lo statuto deve prevedere le sanzioni in caso di inadempimento

  30. La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Differenze con le azioni • Possono essere emessi a favore • Di soci (art. 2346 co. 6) • Di terzi (art. 2346 co. 6) • Di dipendenti (art. 2349 co. 2) • Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da • Titoli di credito (anche dematerializzati) • Documenti non destinati alla circolazione

  31. La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Analogie con le obbligazioni • Sono emessi a fronte di una operazione di finanziamento e non di conferimento di capitale • Sono dotati di assemblea speciale (art. 2376, 2415) • Differenze con le obbligazioni • Obbligazioni • la restituzione del capitale può essere subordinata alla soddisfazione di altri creditori (prestiti subordinati) ma deve essere comunque prevista (art. 2411) • non possono attribuire diritti amministrativi • Devono essere rappresentati da titoli di credito (anche dematerializzati)

  32. La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Differenze con le obbligazioni • Strumenti finanziari partecipativi • la restituzione del capitale può essere, non solo subordinata alla soddisfazione di altri creditori, ma anche pregiudicata dall’an-damento dell’attività (ad esempio possono sopportare le perdite come i conferimenti di capitale – c.d. prestiti irredimibili) (in tal caso si applicano le norme in tema di obbligazioni (art 2411 co. 3) • La remunerazione è costituita dalla partecipazione agli utili e non da un tasso di interesse • Possono prevedere diritti amministrativi a favore del titolare, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti (salvo deroga per alcuni argomenti ex art. 2351 co.5) (ad es. possono dare diritto alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco – art. 2351 co. 5) • Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da • Titoli di credito (anche dematerializzati) • Documenti non destinati alla circolazione

  33. Azioni ordinarie Hanno diritto di voto in qualunque Assemblea generale degli azionisti Azioni prive del diritto di voto Godono normalmente di privilegi economici (v. azioni di risparmio per le società quotate art. 145 TUF) Azioni a voto limitato (ad esempio hanno il voto solo nelle assemblee straordinarie o sono limitate quantitativamente) Godono normalmente di privilegi economici Azioni di godimento (sono emesse a favore dei soci ai quali sono state rimborsate azioni a seguito di riduzione del capitale – art. 2445) Azioni a voto plurimo (Sono vietate – art. 2351 co. 4) La società per azioni Le azioni – Diritto di voto e categorie di azioni (art. 2351)

  34. Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.) • La società non può sottoscrivere azioni proprie (art. 2357-quater) è altresì vietata la sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360) • La società può acquistare azioni proprie solo con i seguenti limiti e condizioni (artt. 2357) • L’acquisto deve essere fatto con utili distribuibili o riserve disponibili • Le azioni devono essere interamente liberate • L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che deve stabilire numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo e la durata dell’autorizzazione, non superiore a 18 mesi • Le azioni acquistate non possono superare il 10% delle azioni emesse (comprese le azioni possedute da società partecipate) • La società deve iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie • In caso di violazione delle disposizioni che precedono, le azioni devono essere alienate entro un anno (se l’assemblea non provvede, amministratori e sindaci devono chiedere che provveda il tribunale)

  35. Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.) • Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non previa autorizzazione dell’assemblea (art. 2357-ter) • Il diritto di voto è sospeso • il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti proporzionalmente agli altri soci • Deroghe sempre entro il limite del 10% (art. 2357-bis): • In caso di deliberazione di riduzione del capitale con riscatto ed annullamento delle azioni • A titolo gratuito per azioni interamente liberate • Per effetto di successione universale o fusione o scissione • Per esecuzione forzata e per azioni liberate • Stessa disciplina per le azioni (o quote) acquistate da società controllate (artt. 2359-bis ss.) • Nozione di società controllate e collegate (art. 2359)

  36. Società controllante Società collegata Influenza notevole Almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria 1/10 se quotata in borsa Società controllata La controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea (ad es. il 51% delle azioni ordinarie) Società controllata La controllante dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (ad es. il 31% delle azioni ordinarie in una s.p.a. quotata con flottante pari al 40% Società controllata La controllante esercita un’influenza dominante In virtù di particolari vincoli contrattuali (ad es. un contratto di concessione) Le azioni – Società controllate e collegate (art. 2359)

  37. Le azioni – Unico azionista (art. 2362) • Quando le azioni sono detenute da una sola persona o muta la persona dell’unico socio gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con i dati dell’unico socio o del nuovo socio • Analoga dichiarazione deve essere iscritta nel caso si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci • La dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla iscrizione nel libro soci e può provvedervi l’unico socio o colui che cessa di esserlo • I contratti della società con l’unico socio o le operazioni in suo favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento

  38. L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis) • L’assemblea è l’organo deliberativo al quale possono partecipare tutti i soci aventi diritto di voto • È organo necessario ed insopprimibile nelle società per azioni • Ha diverse competenze a seconda del tipo di governance adottato dalla società • Luogo di convocazione dell’assemblea • Nel comune ove ha sede la società, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2363)

  39. L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis) • Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza • competenze • Approvazione del bilancio • Nomina e revoca di amministratori • Nomina di sindaci e, se previsto, del revisore • Determinazione del compenso di amministratori e sindaci (se non previsto nell’atto costitutivo) • Promuove l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci • Eventuali decisioni attribuite dalla legge o sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti da parte di amministratori • Approva l’eventuale regolamento dell’assemblea • Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze)

  40. L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis) • Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza • Competenze • Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza • Determinazione del loro compenso (se non previsto nell’atto costitutivo) • Promuove l’azione di responsabilità contro i consiglieri di sorveglianza • Delibera sulla distribuzione degli utili • Nomina il revisore • Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze)

  41. L’assemblea – L’assemblea straordinaria (art. 2365) • Competenze • Modificazioni dello statuto • Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori • Eventuali materie attribuite dalla legge o dallo statuto (ad es. emissione di obbligazioni – art. 2410) • Possono essere attribuite dallo statuto all’organo ammini-strativo o al consiglio di sorveglianza o di gestione le de-cisioni • Sulla fusione nei casi di (artt. 2505 e 2505-bis) • Incorporazione di società interamente possedute • Incorporazione di società possedute al 90% • Istituzione e soppressione di sedi secondarie • Indicazione a quali degli amministratori è conferita la rappresen-tanza • Riduzione del capitale in caso di recesso del socio • Adeguamento dello statuto a disposizioni normative • Trasferimento della sede nell’ambito dello Stato

  42. L’assemblea – La convocazione (art. 2366) • Formalità per la convocazione dell’assemblea • Competenza degli amministratori o del consiglio di gestione • L’avviso di convocazione deve contenere • Giorno, ora e luogo • Elenco delle materie da trattare (c.d. ordine del giorno) • Pubblicato almeno 15 giorni prima (30 nelle quotate) • Sulla Gazzetta Ufficiale • Su un quotidiano indicato nello statuto • Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di ris-chio, lo statuto può consentire la convocazione con mezzi che ga-rantiscano il ricevimento almeno 8 giorni prima • In mancanza delle suddette formalità l’assemblea è regolarmente costituita se è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (c.d. assemblea totalita-ria) (ai componenti assenti va data immediata notizia delle delibe-razioni assunte). Ogni partecipante può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non è sufficientemente informato

  43. L’assemblea – Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367) • Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convo-care senza ritardo l’assemblea se è fatta richiesta dai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (o la minore misura prevista dallo statuto) e nella domanda sono previsti gli argomenti da trattare • In difetto, se neppure gli organi di controllo provvedono, il tribunale sentiti gli organi di amministrazione e controllo, ove il rifiuto sia ingiustificato, ordina con decreto la convoca-zione dell’assemblea designando la persona che deve pre-siederla • La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta

  44. Assemblea ordinaria Assemblea straordinaria Prima convocazione Quorum costitutivo: presente almeno la metà del c.s. Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti (salvo diversa previsione dello statuto) Prima convocazione Quorum costitutivo: presente più della metà del c.s. Quorum deliberativo: più della metà del c.s. (salvo diversa previsione dello statuto) Seconda convocazione Quorum costitutivo: qualunque sia la parte del c.s. intervenuto Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti (lo statuto può richiedere maggioranze più elevate ma non per l’approvazione del bilancio e cariche sociali) Seconda convocazione Quorum costitutivo: presente più di 1/3 del c.s. Quorum deliberativo: almeno 2/3 dei presenti (1/3 del c.s. per alcune deliberazioni) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: Quorum costitutivo: presente almeno la metà del c.s. Quorum deliberativo: almeno 2/3 dei presenti Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio in terza convocazione: Quorum costitutivo: presente almeno 1/5 del c.s. Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti L’assemblea – Quorum costitutivi e deliberativi (art. 2368-2369)

  45. c.d. verifica dei poteri Diritto di intervento in assemblea (art. 2370) Rappresentanza nell’assemblea (art. 2372) Nomina del presidente e del segretario (art. 2371) Conflitto di interessi (art. 2373) Rinvio dell’assemblea (art. 2374) Verbale delle deliberazioni assembleari (art. 2375) L’assemblea – Svolgimento dell’assemblea

  46. L’assemblea – Diritto di intervento in assemblea (art. 2370) • Possono intervenire in assemblea solamente i soci con diritto di voto • Lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni • Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il termine non può essere superiore a 2 giorni • La società provvede all’iscrizione nel libro soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea • Lo statuto può prevedere la partecipazione al-l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione • Lo statuto può prevedere l’espressione del voto per corrispondenza • in tal caso il socio si considera intervenuto in assemblea

  47. L’assemblea – La rappresentanza in assemblea (art. 2372) • Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea • La delega deve essere in forma scritta • Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la delega può essere rilasciata solo per singole assemblee • La delega non può essere rilasciata in bianco e può essere sempre revocata • La delega può essere rilasciata a favore di enti • In questo caso vota la persona designata dall’ente • La delega non può essere conferita a membri degli organi amministrativi o di controllo e a dipendenti della società o di società controllate • La stessa persona non può rappresentare più di • 20 soci e • Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio • 50 soci se la società ha un c.s. fino a 5 mln. • 100 se il c.s. è fino a 25 mln. • 200 se il c.s. è superiore a 25 mln.

  48. L’assemblea – Presidenza dell’assemblea (art. 2371) • L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o eletta a maggioranza dei presenti • Il presidente è assistito da un segretario designato con le stesse modalità • Nelle assemblee straordinarie il segretario deve essere un notaio (art. 2375) • Il presidente: • Verifica la regolarità della costituzione • Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti • Regola lo svolgimento dell’assemblea • Accerta i risultati delle votazioni • Detta il verbale dal quale deve risultare i risultati delle votazioni

  49. L’assemblea – Conflitto di interessi (art. 2373) • Il socio che abbia, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società deve astenersi dal voto • In caso contrario la deliberazione può essere annullata se: • Il voto del socio in conflitto è stato determinante (prova di resistenza); • La sua esecuzione può determinare un danno per la società. • Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità • I membri del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni che riguardano nomina, revoca e responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

  50. L’assemblea – Rinvio dell’assemblea (art. 2374) • I soci che riuniscono un terzo degli intervenuti in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti all’ordine del giorno, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata di non oltre 5 giorni • Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto

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