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Un nuovo approccio culturale e legislativo

Un nuovo approccio culturale e legislativo. II parte. dal campo alla tavola. Reg. (CE) n. 178, del 28 gennaio 2002 (G.U.C.E., serie L, n. 31 del 01.02.2002). Principi e requisiti generali della legislazione alimentare Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

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Un nuovo approccio culturale e legislativo

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Presentation Transcript


  1. Un nuovo approccio culturale e legislativo II parte dal campo alla tavola

  2. Reg. (CE) n. 178, del 28 gennaio 2002(G.U.C.E., serie L, n. 31 del 01.02.2002) • Principi e requisiti generali della legislazione alimentare • Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare • Procedure nel campo della sicurezza alimentare Alcune modifiche sono state apportate dal Reg. CE 1642/2003 (G.U. L 245 del 29.09.2003)

  3. Reg. 178/2002 - motivazioni • la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è fondamentale per il mercato interno • alimenti sicuri e sani contribuiscono alla salute e al benessere dei cittadini • garanzia di un elevato livello ditutela della vita e della salute umana • uniformità dei requisiti di sicurezza degli alimenti nei Paesi della Comunità

  4. Reg. 178/2002 - obiettivi identificazione di • Principi comuni • Competenze • Procedure ed organizzazione efficienti • Solidi fondamenti scientifici a garanzia di funzionamento del mercato interno tutela dell’ambiente tutela della salute vegetale tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori tutela della salute animale

  5. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 CAPO I Campo di applicazione e definizioni (artt. 1 - 3) CAPO III Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (artt. 22 - 49) CAPO IVSistema di Allarme Rapido, Gestione delle Crisi e Situazioni di Emergenza (artt. 53 - 54) CAPO V Procedure e disposizioni finali (artt. 58 - 65) CAPO II Legislazione alimentare in generale (artt. 4 - 21) Articolo 1: Finalità e Campo di applicazione del regolamento Articolo 2 : Definizione di “Alimento” Articolo 5: Obiettivi Generali Articolo 6: Analisi del Rischio Articolo 7: Principio di Precauzione Articolo 8: Tutela degli interessi dei consuma-tori Articoli. 9-10 : Principio di Trasparenza Articoli 14 - 15: Requisiti di sicurezza degli Alimenti e dei Mangimi Articolo 18: Rintracciabilità Articoli. 22 - 23: Funzioni e Compiti Articoli. 24 - 25 - 26 - 27 - 28: Organi Articoli 29 - 30: Pareri scientifici Articoli 35: Sistema di Allarme Europeo Articoli. 37 - 38 - 39 - 40: Indipendenza, Trasparenza, Riservatezza e Comunicazione Articoli 53 - 54: Misure Urgenti Articolo 55: Gestione delle crisi

  6. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 OBIETTIVI MAGGIORI • fissare i principi comuni alle singole legislazioni alimentari nazionali per perseguire un livello elevato di tutela della salute • assicurare una base normativa orizzontale ed eliminare impostazioni divergenti • fissare procedure nel campo della sicurezza

  7. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 OBIETTIVI MAGGIORI • prevedere la costituzione di un sistema ufficiale di controllo in ogni Stato • provvedere ad istituire un’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare quale punto di riferimento scientifico indipendente, posto al vertice di una serie di organismi similari

  8. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ELEMENTI DELLA RIVOLUZIONE • si considera l’intera catena della produzione alimentare(filiera) • i mangimi sono parte della filiera alimentare • controllo dei pericoli per il consumatore sulla base della valutazione del rischio • introduzione di nuovi principi e strumenti (precauzione, rintracciabilità, trasparenza ed informazione ai cittadini) • revisione del sistema di allerta rapido che si estende anche ai mangimi • definizione di responsabilità legali ed obblighi degli operatori e degli organi di controllo

  9. FILIERA ALIMENTARE Tutto il percorso di un prodotto alimentare Processo che vede coinvolti tutti gli attori del sistema: agricoltori, produttori di mangimi e sementi, allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e distributori, commercianti all’ingrosso ed al dettaglio, fino al consumatore

  10. FILIERA ALIMENTARE

  11. Le parti del Regolamento • campo di applicazione e definizioni (artt. 1-3) • legislazione alimentare generale (artt. 4-21) • Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (artt. 22-49) • Sistema di Allarme Rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza (artt. 50-54) • procedure e disposizioni finali

  12. Campo di applicazione • Disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi • Non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato

  13. Definizione di “alimento” Qualsiasi sostanza o prodotto destinato ad essere ingerito o che si prevede che possa essere ingerito da esseri umani Sono compresi: • le bevande • l’acqua • gli animali vivi, se preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano

  14. Art. 5 - Obiettivi della legislazione alimentare • Tutela di • vita e salute umana • interessi dei consumatori • salute e benessere degli animali • salute vegetale e dell'ambiente • Libertà di circolazione,all'interno della Comunità, degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel regolamento

  15. Art. 6 - Analisi del rischio • La legislazione alimentare e le decisioni prese si basano sull'analisi del rischio • La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente • La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell’EFSA, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare

  16. Definizioni di RISCHIO (risk) e di PERICOLO (hazard) Pericolo agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, capace di esercitare potenzialmente un effetto nocivo sulla salute

  17. Definizioni di RISCHIO (risk) e di PERICOLO (hazard) Rischio Il rischio è una stima della probabilità che si verifichi un evento dannoso Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo

  18. ANALISI DEL RISCHIO (Risk Analysis) Processo costituito da tre componenti interconnesse: • valutazione • gestione • comunicazione del rischio

  19. Valutazione del rischio Valutazione scientifica degli effetti avversi per la salute, noti o potenziali, che risultano dall’esposizione umana a pericoli trasmessi dagli alimenti Il processo include le seguenti fasi: • Identificazione del pericolo: effetti avversi sulla salute associati ad un particolare agente • Caratterizzazione del pericolo: valutazione qualitativa e/o quantitativa della natura degli effetti avversi • Valutazione dell’esposizione:valutazione qualitativa e/o quantitativa del grado di assunzione che probabilmente si verifica • Caratterizzazione del rischio: integrazione delle fasi precedenti in una stima degli effetti avversi che è probabile si verifichino in una data popolazione, incluse le incertezze pendenti

  20. Gestione del rischio (1) • Attività preliminari: acquisire informazioni (comprese quelle acquisite attraverso il risk assessment) • Valutazione delle opzioni: pesare le opzioni disponibili per la gestione di un problema di sicurezza alimentare alla luce delle informazioni scientifiche sui rischi e su altri fattori e dell’analisi costo-beneficio. Può includereil raggiungimento di una decisione su un appropriato livello di protezione del consumatore Obiettivo importante:ottimizzazione delle misure di controllo in termini di efficacia, efficienza, fattibilità tecnologica e praticità lungo la filiera alimentare

  21. Gestione del rischio (2) • Messa in atto delle decisioni (norme, HACCP). La flessibilità è un elemento desiderabile. Essenziale la verifica in itinere dell’applicazione delle misure • Monitoraggio e revisione: ottenere e analizzare dati in modo da avere una visione integrata della sicurezza degli alimenti e della salute dei consumatori Se c’è evidenza che gli obiettivi di Sanità pubblica non si stanno raggiungendo, sarà necessario un ripensamento delle misure

  22. Comunicazione del rischio (1) • È un processo interattivo di scambio di opinioni ed informazioni sul rischio tra valutatori, manager del rischio e altre parti interessate (industria e consumatori)

  23. Comunicazione del rischio (2) • È parte integrante del processo di analisi del rischio e idealmente tutti gli “stakeholders” dovrebbero essere coinvolti fin dall’inizio • La strategia di comunicazione del rischio dovrebbe essere discussa e concordata tra valutatori e manager del rischio e comprendere chi deve presentare l’informazione al pubblico e la maniera con cui ciò verrà fatto

  24. Art. 7 - Principio di precauzione Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue

  25. Art. 7 - Principio di precauzione • Tali misure sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della fattibilità tecnologica edeconomica e di altri aspetti, se pertinenti • Le misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole, a seconda della natura del rischio e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente

  26. Art. 8 - Tutela degli interessi dei consumatori PREVENIRE • Pratiche fraudolente e ingannevoli • Adulterazione degli alimenti • Ogni pratica in grado di indurre in errore il consumatore

  27. Artt. 9 e 10 - Principi di trasparenza • Consultazione dei cittadini • Informazione dei cittadini

  28. Artt. 9 e 10 - Principio di trasparenza • I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare • Le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio

  29. Art. 14 - Requisiti di sicurezza degli alimenti • Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato • Gli alimenti sono considerati a rischio a) se sono dannosi per la salute b) se sono inadatti al consumo umano

  30. Art. 17 - Obblighi • Definizione dei ruoli delle autorità competenti negli Stati membri e di tutte le categorie di operatori nella catena alimentare • L’operatore del settore alimentare è giuridicamenteil principale responsabiledella conformità alla legislazione alimentare ed alla sicurezza degli alimenti

  31. Art. 17 – considerando 28…

  32. Art. 17 – considerando 29…

  33. Art. 17 - Obblighi • Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire il soddisfacimento dei requisiti legislativi in tutte le fasi inerenti la loro attività • Le Autorità degli Stati membri ne verificano il rispetto • Viene, quindi, lasciata ai titolari delle imprese la responsabilità della scelta di tutti gli strumenti necessari, comprese le procedure, nonché la dimostrazione della relativa efficacia, per il raggiungimento degli obiettivi della nuova normativa alimentare

  34. Tracciabilità e rintracciabilità

  35. Art. 18 - Rintracciabilità E’ disposto in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione l’obbligo della rintracciabilità

  36. Rintracciabilità - definizione Possibilità di ricostruire eseguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata alla produzione alimentare o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione

  37. Tracciabilità/ Rintracciabilità - ratio • La tracciabilità non rende più sicuro un alimento, ma è sicuramente uno strumento di gestione e di minimizzazione del rischio • La tracciabilità è finalizzata a: • assicurare l’effettuazione di richiami dal mercato mirati ed accurati • fornire informazioni accurate ai consumatori ed agli operatori del mercato • permettere alle autorità di controllo una determinazione del rischio più fondata • evitare inutili distruzioni o perdite di merci

  38. Storia della rintracciabilità Nei testi di legge la rintracciabilità comincia acomparire nel 1991 in riferimento ai metodi di produzione biologica Nel Reg. CEE 24.6.1991 n° 2092 all’art. 9 si stabilì che gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento ed eventuali altre operazioni fino alla vendita al consumatore onde garantire, per quanto tecnicamente possibile, la rintracciabilità dei prodotti Le norme sanitarie da applicare nella produzione e commercializza-zione dei molluschi bivalvi vivi, disposero (Dir. CEE 15.7.1991 n° 492) l’identificazione dei lotti con un documento nel quale deve comparire l’identificazione della zona di stabulazione, la sua durata…. Sempre nel settore della pesca, il Reg. CE 104/2000, modificando l’organizzazione del mercato della pesca, stabilì che possono essere messi in vendita i prodotti che recano un’indicazione che precisi la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di cattura. La disponibilità delle stesse informazioni è stata, in seguito, resa obbligatoria in ogni stadio di commercializzazione

  39. Continua… La crisi della BSE ha determinato un’accelerazione e una puntualizzazione della disciplina della rintracciabilità Il Reg. CE n°1760/2000 introdusse un sistema di registrazione/identificazione dei bovini che comprende i marchi auricolari con il codice di identificazione dell’animale e dell’azienda ed altre informazioni utili alla rintracciabilità In tempi diversi (prima e dopo la crisi BSE) anche per altri alimenti è stata specificatamente prevista la tracciabilità: i grassi (Reg. CE 20.7.1998 n° 1638), le uova (Reg. CE 14.8.2001 n° 1651), l’uva e la sua trasformazione in vino (D.M. 29.5.2001), l’olio di oliva (Reg. CE 13.6.2002 n° 1019), i prodotti del tabacco,il latte fresco (D.M. 27.6.2002), gli OGM (organismi geneticamente modificati) E infine è arrivato il reg. 178/2002

  40. TRACCIARE E RINTRACCIARE Tracciabilità • Capacità di tener traccia delle informazioni relative al flusso dei materiali (materie prime, additivi, semilavorati, imballaggi) lungo il processo produttivo • Significa determinare e documentare identità ed origine di tutti gli ingredienti, i processi produttivi, le operazioni che concorrono alla formazione del prodotto finale • Processo informativo che accompagna la formazione del prodotto lungo la filiera produttiva Lasciare le tracce(da quali lotti…?)

  41. TRACCIARE E RINTRACCIARE Rintracciare • Capacità di ricostruire la storia di un prodotto partendo da un qualsiasi punto della filiera produttiva • Significa determinare e documentare quando ed a chi è stato consegnato il prodotto (intermedio o finale) in entrambe le direzioni (produzione e distribuzione). L’informazione deve essere disponibile a tutti i livelli • Processo informativo inverso che consente di reperire le informazioni ripartite lungo la filiera produttiva.Cercare le tracce(in quali lotti …?)

  42. TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia

  43. TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia

  44. TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia

  45. TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia

  46. Rintracciabilità interna Rintracciabilità esterna (a valle/a monte) Rintracciabilità di filiera Fornitori Produttori Consumatori Distributori materie prime prodotti finiti

  47. Art. 18 – operatori coinvolti L’art.18 si applica a tutti gli operatori commerciali di ogni fase della filiera alimentare, dalla produzione primaria alla trasformazione fino alla distribuzione Sono compresi i trasportatori e chi fa attività di magazzino I produttori di farmaci veterinari e la materie prime destinate all’agricoltura (come le sementi) non sono soggetti agli obblighi previsti dall’art. 18

  48. Rintracciabilità esterna • La rintracciabilità esterna (a valle ed a monte) consiste, per ogni azienda, nel tenere traccia delle relazioni esistenti tra i prodotti ricevuti e quelli distribuiti (a livello di lotto di produzione) • E’ obbligatoria secondo il Regolamento CE 178/2002 • Anche il materiale usato per la confezione del prodotto (ad esempio la scatoletta per la carne in scatola) ricade sotto la normativa Fornitori Produttori Distributori

  49. Rintracciabilità • L’attività cui è chiamato l’operatore del settore alimentare viene descritta come la capacità di identificare da chi e a chi è stato fornito un prodotto • Gli operatori devono, quindi: • disporre di un sistema che consenta loro di identificare i fornitori ed i clienti diretti “consumatori” dei loro prodotti • stabilire un collegamento “fornitore-prodotto” (quali prodotti sono forniti da quali fornitori) • stabilire un collegamento “prodotto-consumatore” (quali prodotti sono forniti a quali consumatori), ad eccezione del caso in cui i clienti diretti siano i consumatori finali

  50. il Reg 178/2002 non prescrive RINTRACCIABILITA’ VERSO IL CONSUMATORE FINALE • L’OPERATORE CHE CEDE O SOMMINISTRA L’ALIMENTO AL CONSUMATORE FINALE HA L’OBBLIGO DI MANTENERE SOLO LARINTRACCIABILITA’ “A MONTE”

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