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Convegno Università di Padova - Civitas Solidarietà ed economia sociale e civile

Convegno Università di Padova - Civitas Solidarietà ed economia sociale e civile. Padova, 2 maggio 2003. Università e Disabilità. Legislazione nazionale e regionale. Prof. Sandro Meloni, delegato del Rettore per i problemi connessi alla disabilità. Costituzione artt. 3 e 34.

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Presentation Transcript


  1. Convegno Università di Padova - Civitas Solidarietà ed economia sociale e civile Padova, 2 maggio 2003

  2. Università e Disabilità Legislazione nazionale e regionale Prof. Sandro Meloni, delegato del Rettore per i problemi connessi alla disabilità

  3. Costituzione artt. 3 e 34 “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese" e consentire "ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”

  4. Legislazione nazionale e regionale • L. 517/77 Integrazione in Scuole di ogni • ordine e grado • L. 390/91Diritto allo studio universitario • L. 104/92 Legge-quadro sull’handicap • L. 17/99 modifica 104/92 per Università • D.P.C.M. 9/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” • Leggi delle Regioni a statuto ordinario (1992/2002) • Leggi delle Regioni a statuto speciale (1987/2002) Nazionale Regionale

  5. Legge 517 del 1977: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico Art. 7 Nell'ambito della programmazione educativa sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione

  6. Legge 390 del 1991:Norme sul diritto agli studi universitari Art. 7 “possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici”.

  7. La Legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate • Art. 1 Finalità • la Repubblica: • garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; • b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento delle massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

  8. persegue il recupero funzionale e sociale delle persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; • predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

  9. La Legge 104/92: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione 2. È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obbiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

  10. La Legge 104/92 • Art. 13 • Integrazione scolastica L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso: • la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati; • la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

  11. La Legge 104/92 c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; (omissis)

  12. La Legge 104/92 Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame "Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami universitari con l'uso degli ausili loro necessari".

  13. Legge 17/99 : Integrazione e modifica della legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 1 Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1 (art. 13, l. 104/92) nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell’art. 16.

  14. Legge 17/99 : Integrazione e modifica della legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 1 “Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 (della L.104/92) in favore degli studenti handicappati, è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato”.

  15. Legge 17/99 Art. 1 “Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo”.

  16. Legge 17/99 Art. 2 All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificatamente assegnate agli atenei fino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.537,si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art, 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

  17. D.P.C.M. 9/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” • Art. 14 • "gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap": • 1)       Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

  18. D.P.C.M. 9/04/2001 • Art. 14 • 2)       Al fine di tener conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui art. 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 % requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 %.

  19. D.P.C.M. 9/04/2001 • 6)  In alternativa le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità, sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 5. • 7)  Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1,2 e 3 dell'art. 6. • 8)  Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

  20. D.P.C.M. 9/04/2001 • Art. 14 • 9)       L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli artt. 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. • 10)    Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dovere subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

  21. Adempimenti delle Università • Nomina del Delegato del Rettore per i problemi • della disabilità (72) • Istituzione di appositi Uffici o Servizi (19) • Attribuzione dei compiti ai Servizi per gli • studenti e/o amministrativi (5) • Convenzioni con le Aziende per il Diritto allo Studio (3)

  22. Leggi regionali • principi di carattere generale: • Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, • Sicilia e Umbria • indicazioni precise sugli interventi: • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Fiuli-Venezia Giulia, • Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, • Valle d'Aosta, Veneto.

  23. Leggi regionali • Gli interventi più frequentemente proposti riguardano: • organizzazione e/o facilitazioni per il trasporto dai luoghi di residenza all'università, anche in collaborazione con enti gestori di sistemi di pubblico trasporto; in alcuni casi gli interventi sono estesi anche ad un eventuale accompagnatore. • fornitura e/o acquisto, o concessione in comodato d'uso, di sussidi didattici speciali atti a superare le difficoltà derivanti dalle diverse disabilità. • 3. riserva di posti presso le strutture abitative degli enti.

  24. Leggi regionali • erogazione di provvidenze in denaro sotto forma di borse di studio aggiuntive, di aumento dell'importo delle borse di studio ordinarie, di contributi straordinari. • agevolazioni nella valutazione del reddito per poter usufruire dei servizi erogati dagli enti per il diritto allo studio (deduzioni dei costi aggiuntivi derivanti dalla disabilità, calcolo del solo reddito personale, esonero dai requisiti del merito). • Alcune Regioni intervengono anche per: • l'abbattimento delle barriere architettoniche • l'esonero o riduzione delle tassa regionale • la promozione della collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti e con le Associazioni di Volontariato

  25. Conclusioni • Al fine di consentire anche agli studenti disabili di raggiungere i gradi più alti degli studi e il loro inserimento nel tessuto produttivo del Paese, sono del tutto soddisfacenti i principi generali dettati dalla Costituzione nonché il quadro normativo sia nazionale che regionale. • Molto resta ancora da fare perché principi e norme trovino concreta e reale attuazione presso tutte le università, favorendo la totale integrazione degli studenti disabili nel sistema universitario e promuovendo la loro autonomia. • Disponendo di un quadro legislativo adeguato, di risorse finanziarie al momento sufficienti, si deve intervenire ancora più efficacemente con il lavoro di sensibilizzazione all'interno delle università, di finalizzazione strategica degli interventi sia sul piano materiale che psicologico e di creazione di un modello organizzativo efficiente.

  26. Revisionato in data 03 giugno 2003 da FBL S.r.l. Cibin Stefania

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