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IL COLLEGIO SINDACALE TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA :

IL COLLEGIO SINDACALE TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA : INDICAZIONI OPERATIVE E CONSEGUENZE Martedì 26 novembre 2013 Relatore: ADRIANO NICOLA – Commercialista e Revisore Legale – AD Par.Co. SpA . I controlli del collegio INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

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IL COLLEGIO SINDACALE TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA :

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Presentation Transcript


  1. IL COLLEGIO SINDACALE TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA: INDICAZIONI OPERATIVE E CONSEGUENZE Martedì 26 novembre 2013 Relatore: ADRIANO NICOLA – Commercialista e Revisore Legale – AD Par.Co. SpA Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  2. I controlli del collegio INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO CONTINUITÀ AZIENDALE CRITICITÀ DEL BILANCIO APPLICAZIONE DEL RISANAMENTO Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  3. I rischi del Collegio Art.223 Fatti di bancarotta fraudolenta. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. Art.224 Fatti di bancarotta semplice. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  4. Art.216 Bancarotta fraudolenta. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che …. • Art.217 Bancarotta semplice. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  5. Attenzione: • l’art. 6 della L.F. non annovera il Collegio Sindacale tra i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il fallimento, rappresenta un organo che non ha potere di esprimere tale domanda • i sindaci sono però perseguibili per reati fallimentari se si sono resi conniventi o se hanno agito/non agito in modo da differire la dichiarazione di fallimento • i sindaci non concordi con gli amministratori hanno comunque a disposizione iniziative indirette per far dichiarare il fallimento • I sindaci devono attivare i loro poteri senza indugio in quanto il ritardo nell’avvio del procedimento di verifica ed eventuale dichiarazione di fallimento può avere risvolti ai sensi del 224 L.F. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  6. Considerazioni introduttive La opacità informativa che accompagna solitamente le situazioni di crisi spesso assume la caratteristica di «frode contabile» il tema può avere importanza in riferimento alla criterio di determinazione del danno nelle azioni di responsabilità Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  7. Collegio Sindacale: i livelli di intervento TERZO LIVELLO proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 del C.C. SECONDO LIVELLO potere (dovere) di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile (Norma 5.7) PRIMO LIVELLO richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis del Codice Civile (Norma 5.2) LA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITA’ E ALLA RILEVANZA DEI FATTI CENSURABILI Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  8. Per poter legittimamente procedere all’attivazione delle procedure di cui all’art. 2409 C.C occorre: • Che vi siano fondate ragioni di ritenere che gli Amministratori e/o Direttori abbiano commesso gravi irregolarità • Che sia stata verificata l’esistenza di un danno potenziale di valore significativo • Che le irregolarità siano perduranti • Che non sia stato dato regolare seguito alla delibera assembleare nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per fronteggiare la crisi • Che nonostante lo stato di insolvenza sia conclamato venga continuata l’attività sociale con gravi rischi legati all’aggravamento del dissesto Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  9. La denuncia ex art. 2409 C.C. a cura del Collegio Sindacale • legittimato alla denunzia al tribunale è il Collegio inteso come organo e non ciascuno dei suoi componenti • presupposto della denuncia è una specifica delibera del collegio sindacale • deve essere conferita apposita procura ad un difensore • è possibile anche nel caso di società in liquidazione (cfr. tra gli altri Trib. Trani sent. 30.10.2001) • le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società nel caso di denuncia del Collegio Sindacale • le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato il procedimento o ha resistito allo stesso Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  10. La crisi manifesta Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  11. Riduzione del capitale della società Art. 2446.Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436 Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  12. Art. 2447.Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  13. Il 2447 non richiama il Collegio sindacale che però deve: verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea per deliberare in merito Effettuare le Osservazioni alla relazione ex 2446 la giurisprudenza prevalente e le Norme di comportamento ritengono obbligatoria nel caso in cui l’assemblea non adotti i necessari provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i sindaci devono presentare al tribunale istanza per l’accertamento Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  14. La procedura ex art. 2446 C.C. obbliga il Collegio a vigilare sulla regolarità dell’iter (vedi anche Norma 10.2): valuta se gli amministratori hanno correttamente individuato e illustrato le ragioni della perdita vaglia la congruità dei criteri di valutazione adottati, alla luce della continuità aziendale dà atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale Scambia informazioni con il revisore Esprime un parere sulla proposta degli amministratori Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  15. La procedura del 2446 scatta quando si verifica la riduzione del capitale di oltre un terzo: Per verificarne l’applicabilità occorre procedere prima con la copertura delle perdite mediante utilizzo delle riserve Esempio patrimonio netto € 1.000 – perdita accertata € 800 Caso 1 Capitale Sociale € 200 – Riserve € 800 le perdite NON RILEVANO Caso 2 Capitale Sociale € 500 – Riserve 500 le perdite RILEVANO Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  16. La liquidazione della Società Art. 2488 “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali «Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.» Il Collegio Sindacale quindi vigilerà sulla correttezza del procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei soci ma anche dei terzi Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  17. Nella fase liquidatoria il Collegio: • in caso di omissione dell’organo amministrativo, presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento • una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in caso di omissione o di ritardo dell’organo amministrativo, richiede con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell’assemblea per le delibere ex art. 2487 comma 1° comma C.C.; • può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori • Valuta la corretta applicazione dei criteri di liquidazione Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  18. Il ruolo del Collegio nella crisi latente Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  19. Alcuni prerequisiti del Collegio: • Conoscenza del settore in cui opera la Società • Rapporto franco e trasparente ma autonomo e autorevole con gli amministratori • Diligenza professionale • capacità di intercettare e riconoscere i segnali di crisi Sono adeguati? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  20. Svolgere l’attività prevista dalla legge è sufficiente? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  21. Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011 • La 1. M. SOC. COOPERATIVA A R.L, ha citato con atto del 15/11/2007 V. I. e A. G., quali componenti del Consiglio di amministrazione, e C. M., quale Presidente del Collegio Sindacale della COOPERATIVA, tutti in carica fino al 24/05/2005, al fine di sentire accertare la loro responsabilità nel dissesto societario e perciò conseguirne la condanna al risarcimento dei danni cagionati quantificati in complessivi Euro 655.399,95 • …Dall'esame delle schede contabili intestate ai singoli soci della COOPERATIVA, emerge che sono stati registrati alcuni versamenti e imputati una serie di addebiti a titolo di ICI, di spese per la gestione, di servizi resi, delle quote mutuo, ecc., ma non è stato possibile stabilire se i versamenti complessivamente eseguiti dai soci fossero sufficienti a coprire le esigenze della COOPERATIVA, né è stato possibile determinare l'effettiva destinazione dei pagamenti dagli stessi eseguiti. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  22. Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011 (segue) …non appare necessaria l'individuazione di specifici comportamenti forieri per il sindaco di responsabilità, risiedendo questa nel fatto stesso di non aver rilevato tale violazione o, comunque, di non avere in alcun modo ad essa reagito. Né nei verbali delle riunioni del collegio sindacale risulta indicato qualche specifico intervento di contrasto all'illegittima attività degli amministratori. (…) [Il comportamento dei sindaci] non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 17 settembre 1997, n. 9252). Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  23. La breve durata nella carica esime da responsabilità? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  24. Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 • il collegio sindacale si sarebbe riunito per la prima volta in data 16.1.2007, … LA DIFESA • avendo ricoperto l'incarico dal 29.12.2006 al 26.4.2007, non potrebbe essere ritenuto responsabile né di fatti antecedenti rispetto all'assunzione della carica, né di fatti successivi rispetto alla cessazione; né sussisterebbe alcun profilo di responsabilità dei sindaci per fatti avvenuti durante la permanenza in carica in quanto essi non sarebbero stati in concreto nelle condizioni di poter esercitare il controllo sull'attività dell'organo amministrativo, in quanto gli amministratori avrebbero dolosamente occultato la loro attività e/o impedito, di fatto, il controllo;… Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  25. Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) Per configurare una responsabilità a titolo di omessa vigilanza e controllo a carico del collegio sindacale è necessario stabilire se si possa configurare a carico dei componenti di detto organo l'omissione di un'attività di controllo che avrebbe impedito il fatto distrattivo. I sindaci sul punto hanno rilevato il fatto obiettivo di essere stati nominati il 26 ottobre 2006, ma di aver assunto l'incarico, in effetti, solo alla fine di dicembre dello stesso anno, con l'ultimo atto di accettazione da parte della dottoressa I.: l'assunto va condiviso poiché, in effetti, prima di tale atto di accettazione, non può dirsi si fosse insediato il collegio sindacale né che questo fosse nelle condizioni di compiere le verifiche e i controlli propri dell'incarico. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  26. Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) IL GIUDIZIO Secondo la difesa dei sindaci essi non avrebbero potuto procedere ad alcuna verifica o controllo in assenza di documentazione contabile, e già in quella sede avrebbero informato l'AU che il Collegio Sindacale non avrebbe proseguito nel proprio incarico a fronte del manifestarsi di ulteriori impedimenti al corretto esercizio delle proprie funzioni; solo alla successiva verifica, in data 26.4.2007, persistendo gravi carenze in ordine alla documentazione illustrativa dell'andamento societario (tra cui il bilancio 2006), il collegio sindacale si sarebbe visto costretto a rassegnare le dimissioni. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  27. Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) Osserva il collegio giudicante che l'assenza della documentazione contabile e quindi l'impossibilità di fatto di poter procedere ai controlli connaturati all'esercizio dell'incarico di un organo di controllo avrebbe dovuto allarmare i sindaci e imporre loro di reagire alla mancanza di collaborazione dell'amministratore ex art. 2403 bis c.c. e, ove fosse persistita la mancanza di collaborazione dell'A.U. e l'impossibilità di accedere alla documentazione sociale, attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c.; appare, invero, evidente che se i sindaci avessero reagito alla grave irregolarità gestoria in atto e si fossero attivati al fine di poter realmente svolgere le verifiche della contabilità e dei libri sociali (significativo sarebbe stato in particolare prendere conoscenza del contesto in cui il precedente collegio sindacale aveva rassegnato le proprie dimissioni) avrebbero, ragionevolmente, indotto l'amministratore a desistere nell'attività distrattiva che si è sopra illustrata e nella sistematica richiesta di anticipazione di false fatture funzionale a quella. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  28. Corte d’Appello di Roma Sez. I - Sentenza 16-05-2011 • L'esiguità del periodo di tempo in cui il Ri. ha esercitato le funzioni di presidente del collegio sindacale non costituisce, peraltro, motivo di esonero da responsabilità da omessa vigilanza in relazione ad una operazione di cospicua rilevanza come quella in argomento, compiuta proprio nel periodo in cui il Ri. era comunque tenuto ad effettuare controlli pregnanti sul corretto espletamento delle attività di amministrazione societaria; e, nello specifico, a chiedere conto del trasferimento (risultante solo da un bonifico) di una somma di tale entità dalle casse della soc. amministrata a quelle di un'altra persona giuridica, anche se quasi totalmente controllata Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  29. La fuga è una soluzione? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  30. In giurisprudenza è ormai ritenuto pacifico che “agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci, non è sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi a ridurre al minimo l’entità dei danni” Inoltre la volontaria cessazione dall’incarico espone i sindaci anche al rischio di azioni risarcitorie verso la società in quanto, in caso di dimissioni multiple, priva la società della continuità dell’azione di controllo in una situazione particolarmente delicata Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  31. Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) …poiché le "dimissioni" non possono costituire un modo per eludere le responsabilità che derivano dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge: solo l'esercizio del potere/dovere connesso all'ufficio può conseguire i risultati previsti dalla legge ed evitare la responsabilità derivante dall'inadempimento ai doveri inerenti alla carica, per i pregiudizi che devono ritenersi causalmente imputabili a quell'inadempimento ove - in sua assenza – è ragionevole prevedere non si sarebbero verificati. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  32. Responsabilità e nesso di causalità: una interpretazione maliziosa Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  33. Tribunale di Napoli 28.1.2009 I sindaci rispondono solo per il proprio fatto, doloso o colposo; la colpa consiste nella violazione del loro dovere di vigilare diligentemente sull’operato degli amministratori. Si configura la responsabilità del sindaci, dunque, non per Il fatto in sé che Il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma in quanto sia configurabile la violazione di un obbligo inerente alla carica di coloro che siano investiti del controllo sulla gestione. La responsabilità dei sindaci, quindi, consegue inevitabilmente dall'omissione dei doveri di vigilanza e controllo, ma potrebbe anche configurarsi a fronte di un adempimento degli stessi genericamente diligente. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  34. Il nesso di causalità: un po’ di luce Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  35. Nell’ipotesi di responsabilità da culpa in vigilando dei sindaci si deve rilevare che il dettato dell’art. 2407, comma 2, c.c., richiede il simultaneo concorso di più elementi: un inadempimento degli amministratori, un danno conseguente all’inadempimento, un inadempimento dei sindaci, un nesso di causalità fra l’inadempimento dei sindaci ed il danno verificatosi, nel senso che qualora i sindaci avessero correttamente svolto i propri doveri, il danno non si sarebbe verificato. Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 Azione di responsabilità ai sensi dell' articolo 146 l.f. nei confronti degli organi sociali per aver compiuto una gestione dissennata attraverso atti di cessione e compensazione. il Collegio sindacale nel verbale del 20.6.2000 si era limitato ad invitare l'amministratore a convocare l'assemblea ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c. , invito reiterato il 22.7.2000 e il 12.10.2000 ed aveva comunque omesso di adempiere ai propri doveri di vigilanza e controllo. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  36. Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) L’ACCUSA Nonostante l'integrale perdita di capitale riscontrabile fin dall'esercizio sociale 1999, e malgrado si fosse verificata la causa legale di scioglimento della società di cui all'articolo 2448, n. 4), cod. civ. (sussistente di diritto, indipendentemente da accertamento sul punto eseguito dai soci ovvero dal tribunale), l'amministratore da un lato ha mancato di accertare che il capitale era interamente perduto e di assumere le decisioni imposte dall'art. 2447 c.c. e, dall'altro, ha omesso di chiedere il fallimento della società onde evitare l'aumento del relativo indebitamento. La curatela ha poi individuato il danno conseguente a tali omissioni nella differenza tra l'attivo e il passivo accertato in sede fallimentare. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  37. Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) LA SENTENZA Le richiamate operazioni sociali non sono qualificabili alla stregua di una illegittima prosecuzione dell'attività sociale malgrado la sussistenza dei presupposti dello scioglimento, trattandosi, all'evidenza, di attività sostanzialmente liquidatorie, volte a dismettere un ramo di azienda, un contratto di leasing finanziario e un credito Iva, e non già a proseguire la gestione sociale nella prospettiva del conseguimento di utili ovvero della costituzione di ulteriori rapporti destinati ad aggravare la situazione di dissesto economico palesata dai dati di bilancio. Inoltre, nessuna delle richiamate operazioni ha determinato un risultato economico negativo e un pregiudizio alla società. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  38. Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) …la responsabilità dei sindaci non può costituire automatica proiezione di quella degli amministratori e il collegio sindacale deve reputarsi responsabile delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano direttamente attribuibili anche all'operato dei sindaci. Tra l'inadempimento dell'amministratore e l'inosservanza dei doveri dei sindaci deve dunque sussistere un rapporto di causalità che collega l'azione al fatto pregiudizievole, tanto che questo integri il risultato di quella. (…) Ne consegue l'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal Fallimento nei confronti dell'amministratore. La ritenuta assenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministratore, comportano, secondo i già richiamati principi, il rigetto della domanda di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  39. Corte d’Appello di Torino 12.1.2009 Ai fini della condanna al risarcimento dei danni occorre che la curatela fallimentare provi l'esistenza di un danno (e la relativa entità) riconducibile, quale conseguenza immediata e diretta, in applicazione delle regole sul nesso di causalità materiale, a specifici comportamenti antidoverosi dei sindaci. Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081 sussisteva il nesso di causalità tra la condotta ed il danno poiché controlli diligenti ed adeguati avrebbero consentito ai sindaci, che operavano nella medesima qualità anche nelle altre società del gruppo di rendersi conto della gestione truffaldina dei corsi di formazione e delle operazioni infragruppo, di importo elevato e quanto meno sospette; tale situazione avrebbe dovuto indurre i sindaci a denunziare i fatti al pubblico ministero per le iniziative previste dall'art. 2409 c.c. , cui avrebbero fatto seguito un'ispezione, la nomina di un amministratore giudiziario e la dichiarazione di fallimento, evitando così alla società le maggiori perdite maturate Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  40. Una sintesi: quando la responsabilità del Collegio? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  41. Tribunale di Prato 14.9.2012 il collegio sindacale che non attiva i poteri ad esso riconosciuti, nel contesto di un controllo di legalità sostanziale sull'amministrazione, risponde, in solido con gli amministratori, dei danni derivati alla società. Ciò accade, in particolare, nelle seguenti ipotesi: • finanziamenti concessi in favore di società controllate o collegate in perdita, condotta che costituisce sicuramente un atto di grave imprudenza, dal momento che risulta compromessa l'integrità del patrimonio sociale; Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  42. Tribunale di Prato 14.9.2012 (segue) • invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un cliente in assenza di apposite garanzie, comportamento manifestamente imprudente degli amministratori che avrebbe dovuto essere rilevato ed "ostacolato" dai sindaci; • vendita di un immobile della società in assenza di adeguate garanzie circa il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente estero ed in mancanza di un'approfondita consulenza legale; • operazione di affitto d'azienda rispetto alla quale il collegio sindacale non solo ometteva di eccepire l'assenza di garanzie da parte dell'affittuario, ma, soprattutto, non rilevava il fatto che il cda procedeva alla deliberazione dell'operazione in presenza di un conflitto di interessi di due amministratori, … Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  43. Tribunale di Roma 20.2.2012 • Nell'ambito di un'operazione straordinaria con valutazioni di cespiti rese dagli amministratori o da soggetti indipendenti, i sindaci non possono limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti posti a supporto della stessa, dovendo considerare l'idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessario a valutare la correttezza dell'intera operazione. I sindaci, poi, hanno il dovere di adoperarsi per rimediare alle situazioni in grado di arrecare un danno, ivi comprese quelle sorte in passato (ovvero prima dell'assunzione dell'incarico), se producono effetti (e quindi sono riconoscibili) nel presente e sono suscettibili di essere eliminate o limitate nelle loro conseguenze pregiudizievoli. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  44. Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081 Visto che era stata sequestrata tutta la documentazione contabile rinvenuta presso gli uffici della A.B.L. Italia, si doveva concludere che il collegio sindacale aveva omesso ogni sia pur superficiale controllo sulla regolare contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La violazione del dovere di controllo era di particolare gravità tenuto conto che la società aveva beneficiato di un ingente contributo statale a fondo perduto, al quale erano connessi obblighi il cui inadempimento ne avrebbe comportato la revoca, e di sovvenzioni per la formazione professionale dei dipendenti, con la conseguente assunzione della veste giuridica di agente contabile; Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  45. La determinazione del danno Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  46. Cassazione Civile Sez. I - Sentenza 14-10-2013, n. 23233 La sentenza impugnata ha, infatti, individuato il danno cagionato dalla condotta omissiva dei sindaci non nel dissesto, ma nel suo aggravamento conseguito, per effetto dell'aumentato ammontare degli interessi, al ritardo con cui è stato dichiarato il fallimento. Può dirsi, pertanto, in re ipsa, il nesso di causalità considerato che ai sindaci si è addebitato la mancata formulazione di rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate ed il mancato esercizio di poteri sostitutivi che avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento. (…) l'esistenza di una causa del dissesto non addebitabile ad amministratore e sindaci non escludeva, comunque, la loro responsabilità per l'aggravamento del dissesto. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  47. Uno sguardo al penale Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  48. Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata del 26 gennaio 2007 che aveva condannato M. A., S.L. e T.R., quali membri del collegio sindacale della I.A.M.M. Imbottigliamento Acque della Madonna s.p.a. dichiarata fallita il 21 febbraio 2002, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, limitatamente al libro giornale e a quello degli inventari e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme di competenza della società fallita e per violazione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  49. Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 …. si osserva come la Corte di Appello di Napoli, questa volta in fatto e facendo buon uso dei principi dianzi evidenziati, abbia chiarito sulla base delle acquisite risultanze probatorie come l'irregolare tenuta delle scritture contabili della società decotta (in particolare del libro giornale e del libro degli inventari) non fosse la risultante di attività o accadimenti (incendio dello stabilimento) non imputabili agli odierni ricorrenti. …nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

  50. Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 (segue) In fatto, è logica e confortata dalle risultanze processuali, l'affermazione della Corte territoriale circa l'avvenuto ripianamento delle perdite societarie mediante l'apposizione nel bilancio del 1996 di somme, portate da un provvedimento amministrativo concessorio di contributi, non certe e di ammontare non definito. … Si è reiteratamente affermato come la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 c.p. , comma 1, presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non sia applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento Studio Nicola via Lionello 8 - Udine

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