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AGROBIOTECNOLOGIE NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ED IL CONFLITTO USA - UE

AGROBIOTECNOLOGIE NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ED IL CONFLITTO USA - UE. USA vs. UE nei principi e nella regolamentazione sugli OGM. - Regolamentazione basata sul principio di sostanziale equivalenza. USA.

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AGROBIOTECNOLOGIE NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ED IL CONFLITTO USA - UE

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  1. AGROBIOTECNOLOGIE NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ED IL CONFLITTO USA - UE

  2. USA vs. UE nei principi e nella regolamentazione sugli OGM - Regolamentazione basata sul principio di sostanziale equivalenza USA Il prodotto geneticamente modificato se ha struttura e composizione chimica pressochè equivalente a quello esistente in natura comporta un rischio sostanzialmente equivalente al suo antecedente naturale. - Regolamentazione basata sul principio di precauzione UE Necessità di eseguire accuratamente valutazioni del rischio prima di intraprendere attività di ricerca, produzione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con l’impiego delle moderne biotecnologie.

  3. Principio di sostanziale equivalenza; • Condizionamento ordinario per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al mercato di OGM (procedure di approvazione come varietà convenzionali); • Evidenza scientifica del rischio: approccio Natural Science-based; • Assenza di segmentazione-segregazione di mercato (no etichettatura); • Brevettabilità ampia con poche eccezioni ed elevata copertura. USA • Principio di precauzione; • Condizionamento specifico per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al mercato di OGM (procedure di approvazione più complesse); • Insufficiente conoscenza scientifica su rischi di danni gravi e irreversibili: approccio Social Science-based; • segmentazione-segregazione di mercato: etichettatura obbligatoria e tracciabilità; • Brevettabilità condizionata da numerose eccezioni e limitata copertura UE

  4. Approccio Science Based • Include le sole discipline di carattere sperimentale (es. biologia molecolare, medicina, agronomia, ecc.); • Implica la neutralità della ricerca: è difendibile in un contesto di crescente brevettabilità dei risultati e privatizzazione del sistema della ricerca? • Implica l’individuazione di standard condivisi dalle parti in contenzioso: se le regolamentazioni interne (es. USA e UE) sono diverse? • Implica che gli standard una volta definiti e condivisi dalle parti soddisfino tutti i consumatori: presupposto falso il consumatore USA è profondamente diverso da quello dell’UE

  5. La natura del conflitto USA - UE Sul piano commerciale La regolamentazione interna (unilaterale) ha effetti indiretti sia sui prezzi di mercato interni sia mondiali (effetto-tarifarrio) Comporta limitazioni nell’accesso ai mercati, la cui garanzia è oggetto di accordi internazionali WTO Sul piano della tutela dei Diritti della Proprietà Intellettuale (DPI) La mancanza del riconoscimento dei DPI da parte di un paese consente allo stesso di catturare integralmente i benefici di un’innovazione senza sostenere i relativi costi – perdita per i paesi innovatori

  6. … un conflitto tra diritti DIRITTO DI UN PRODUTTORE USA DI OGM di commercializzare liberamente il suo prodotto anche nell’UE senza perdere eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale. DIRITTO DEI CONSUMATORI UE alla libera scelta di poter consumare o meno OGM senza ulteriori oneri.

  7. La disputa in atto • L’oggetto della disputa: • La moratoria dell’UE, in corso dal 1998, sulle autorizzazioni al rilascio nell’ambiente e alla commercializzazione di OGM e derivati; • Blocco esercitato da alcuni paesi membri alle importazioni e alla commercializzazione di prodotti GM, già autorizzati ai da direttiva precedente la moratoria; • I paesi ricorrenti: Argentina, Canada e USA; • Gli accordi oggetto della presunta violazione GATT 1994, SPS, TBT.

  8. Accordi internazionali e regolamentazione delle biotecnologie di interesse agricolo Dalla giurisdizione nazionale all’armonizzazione su scala planetaria

  9. La disputa in atto • L’oggetto della disputa: • La moratoria dell’UE, in corso dal 1998, sulle autorizzazioni al rilascio nell’ambiente e alla commercializzazione di OGM e derivati; • Blocco esercitato da alcuni paesi membri alle importazioni e alla commercializzazione di prodotti GM, già autorizzati ai da direttiva precedente la moratoria; • I paesi ricorrenti: Argentina, Canada e USA; • Gli accordi oggetto della presunta violazione GATT 1994, SPS, TBT.

  10. I tempi della disputa • Maggio 2003: i paesi ricorrenti hanno fatto formale richiesta all’organo di risoluzione delle dispute per l’apertura delle consultazioni con l’UE; • Agosto 2003 i paesi ricorrenti, constatato il fallimento delle consultazioni con l’UE hanno richiesto la costituzione del panel per la risoluzione della disputa; • Tempi mediamente richiesti dalla procedure (incluso l’appello) dai 12 ai 18 mesi (inizio 2005).

  11. Quali possibili soluzioni • Una soluzione negoziale in ambito WTO, ma potrà essere una soluzione realmente efficiente? • La definizione di standard globali per la regolamentazione e lo scambio di materiale GM, ma con quali possibilità di successo ? • Alla fine prevarrà uno dei due atteggiamenti, ma su quale piano: su quello del mercato o su quello delle regole?

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