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IL DANNO “CATASTROFALE”

IL DANNO “CATASTROFALE”. Cass. , sez III , 24/03/2011 n. 6754. ildanno “catastrofale”:. Consiste nel creare in capo alla vittima la consapevolezza dell ’ imminenza della morte a causa della gravissima entità delle lesioni subite. I DANNI Da Morte considerati in questa sentenza sono:.

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IL DANNO “CATASTROFALE”

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Presentation Transcript


  1. IL DANNO“CATASTROFALE” Cass. , sez III , 24/03/2011 n. 6754

  2. ildanno “catastrofale”: Consiste nel creare in capo alla vittima la consapevolezza dell’imminenza della morte a causa della gravissima entità delle lesioni subite

  3. I DANNI Da Morteconsiderati in questa sentenza sono: Iure proprio Iure hereditario ( o iure successionis) • Danno da “perdita parentale” • Danno catastrofale ( la Cass. S.U. n. 26972/08 lo definiva come danno “morale”) • Danno biologico • Danno da “perdita parentale” • Danno tanatologico

  4. FATTO: Il 21 marzo 1992 Cristina Mosca morì 7 ore dopo un incidente stradale a causa delle lesioni riportate

  5. I GRADO - TRIBUNALE di BRESCIA (18 APRILE 2003) ACCERTO’ LA CONCORRENTE RESPONSABILITA’: 60% di responsabilità di una vettura non identificata 20% di responsabilità del conducente della vettura che trasportava Cristina Mosca 20% di responsabilità del conducente di una vettura che aveva lateralmente sospinto quella su cui viaggiava come trasportata Cristina Mosca

  6. RISARCIMENTO: AL FRATELLO Alla madre Al padre • 25.000 € (danno da “perdita parentale”) • 50.000 € (danno morale) • 50.000 € (danno da “perdita parentale”) • 100.000 € (danno morale) • 99.000 € (danno biologico riconosciuto iure hereditario) • 50.000 € (danno da “perdita parentale”) • 100.000 € (danno morale) • 99.000 € (danno biologico riconosciuto iure hereditario) TOTALE : 514.314 € + 75.000 € = 590.000 €

  7. II GRADO – CORTE d’APPELLO Di MILANO (12GIUGNO 2006) RISARCIMENTO: AL FRATELLO Alla madre Al padre • 15.000 € (danno da “perdita parentale”) • 50.000 € (danno morale) • 30.000 € (danno da “perdita parentale”) • 100.000 € (danno morale) • 30.000 € (danno da “perdita parentale”) • 100.000 € (danno morale) TOTALE : 260.000 € + 65.000 € = 325.000 €

  8. LA CORTE d’APPELLO HA: ESCLUSO il danno biologico che era stato riconosciuto iure hereditario (200.000 euro) RIDOTTO gli importi per il danno da “perdita parentale” perché si identificavano, in parte, con il danno morale

  9. Motivi del ricorso per cassazione PROPOSTI DALLA FAMIGLIA MOSCA: Vizio di motivazione (ex 366 bis c.p.c.) Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c.

  10. VIZIO di motivazione La censura è INAMMISSIBILE perché non sono indicati puntualmente i capi che si presumono viziati

  11. Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c. NON è stato liquidato nulla per il danno morale subito dalla defunta INFATTI Secondo la Cass ,n.11601/05 Se anche si escludesse il danno biologico a causa della brevità del periodo di sopravvivenza RISULTEREBBE COMUNQUE RISARCIBILE IL DANNO CATASTROFALE (dato dalla percezione/consapevolezza dell’imminenza della propria morte)

  12. a) …il diritto al risarcimento per il danno catastrofale era entrato a far parte del patrimonio di Cristina Mosca quando è sopravvenuta la morte DUNQUE può essere fatto valere iure hereditatis

  13. Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c. b) NON è stato liquidato nulla per il danno biologico poiché, secondo la corte d’appello, il tempo di sopravvivenza è stato così breve da non esplicare alcuna incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata (dunque vs.Cass. n.15760/06)

  14. quesito di diritto: Sussiste un danno diretto della vittima in caso di sopravvivenza per 7 ore? Se sì, la componente del danno è biologica , morale o tanatologica? E’ trasmissibile iure herediatis?

  15. Problema: Né in ricorso né in sentenza è detto se la defunta versasse in stato di coscienza durante le 7 ore di sopravvivenza alle lesioni! MA la MILANO Assicurazioni, in memoria, afferma che era pacifico che fosse in coma

  16. a) Il danno catastrofale PRESUPPONE la consapevolezza in capo alla vittima dell’imminenza della morte: Dal moment che Cristina Mosca era (presumibilmente) in coma NULLA E’ DOVUTO A TITOLO DI DANNO MORALE SUBITO DALLA RAGAZZA

  17. b) Il danno biologico Indennizza le conseguenza negative della lesione sulla qualità della vita: Dal moment che Cristina Mosca è deceduta dopo circa 7 ore dall’incidente, NULLA E’ DOVUTO A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO SUBITO DALLA RAGAZZA a causa del breve tempo di sopravvivenza

  18. E’ tutelabile il “diritto alla vita”? NO! INFATTI, anche se il “diritto alla vita” si trova al primo posto in una (virtuale) scala gerarchica anche se è il presupposto di tutti gli altri diritti NON E’ TUTELABILE A FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO CHE, MORENDO, LO ABBIA PERSO QUINDI Non può essere fatto valere iure hereditatis

  19. Il “diritto alla vita” Non può essere fatto valere iure hereditatis proprio perché non si era neppure costituito in capo alla defunta! Mosca════════════Ǿ╪╪╪╪╪╪╪╪╪ ………….tutela……...…..Ωno life , no right!

  20. La morte fa parte della vita? (Cass. : disquisizione imprduttiva) E’ paradossale che sia economicamente più conveniente UCCIDERE che FERIRE!!! (Cass. : è un rilievo esclusivamente retorico) Qualunque diritto tutelabile presuppone il diritto alla vita, sarebbe assurdo negare la risarcibilità del primo fra tutti i diritti! (Cass. : è un’asserzione impropria)

  21. …secondo la Cassazione… … il RISARCIMENTO ( = diritto di credito per indennizzare le conseguenza negative quando non sia possibile la restitutio in integrum) costituisce una forma di tutela di una posizione giuridica qualificata

  22. Ratio risarcimento: CONSOLAZIONE / SODDISFAZIONE / COMPENSAZIONE MA nessuna di queste funzioni del risarcimento può essere attuata in favore del defunto IL RISARCIMENTO NON HA FUNZIONE SANZIONATORIA!!

  23. L’UNICA TUTELA E’ ACCORDATA AI CONGIUNTI: DANNO DA PERDITA PARENTALE = LESIONE di un INTERESSE TUTELATO: La possibilità di godere del rapporto parentale con la persona in tutte le possibili modalità attuative (Cass. , sez. III , n. 8828/2003) NON SI PUO’ PRETENDERE CHE SIA ACORDATA ANCHE AL DEFUNTO al fine di far conseguire più denaro ai congiunti

  24. Se si accorasse al defunto tale risarcimento (che viene fatto valere iure hereditatis), ne beneficerebbero gli eredi, NON i “congiunti” (se gli eredi ≠ congiunti ) Dunque il risarcimento perderebbe la sua ratio consolatoria e assumerebbe una funzione punitiva!

  25. Inoltre, accordando il risarcimento agli eredi, si avrebbe una diminuzione di quanto riconosciuto iure proprio ai congiunti! indennizzo > pro defunto (= pro eredi, iure successionis) = indennizzo <pro “congiunti” (iure proprio) DUNQUE SAREBBE VIOLATA LA RATIO DEL RISARCIMENTO

  26. MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato in base alla pronuncia di primo grado (motivo infondato) Censura la sentenza per vizi di ultrapetitum e contraddittorietà della motivazione (motivo assorbito poiché condizionato dall’accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto)

  27. In conclusione: Danno catastrofico/catastrofale =>negato perché la ragazza non era consapevole dell’imminenza della propria morte ! Danno biologico => negato a causa del breve tempo di sopravvivenza! Danno da “perdita parentale”(fatto valere iure successionis) => negato perché il risarcimento avrebbe natura sanzionatoria e perché ne beneficerebbero gli eredi, non i congiunti! Danno tanatologico => negato perché chi muore non può acquisire diritti non avendo più la capacità giuridica!

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