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D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II. Dott. TDP Giancarlo Negrello. CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli da art. 105 a art. 156).

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D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II

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  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II Dott. TDP Giancarlo Negrello

  2. CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORONELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAN° 8 SEZIONI - N° 52 articolida art. 105 a art. 156) (arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro - datore di lavoro e dirigente - per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)

  3. Articolo 105 - Attività soggette • 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, .[…] comprese le linee e gli impianti elettrici, […]. (Attività di cui all’Allegato X) • Le disposizioni relative ai lavori in quota si applicano a tutte le attività lavorative. SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

  4. Articolo 106 - Attività escluse • 1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: • ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; • alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; • ai lavori svolti in mare. SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

  5. Articolo 107 - Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. > 2 m SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

  6. Articolo 108 - Viabilità nei cantieri ALLEGATO XVIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 1. Viabilità nei cantieri 1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi … 1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno … 1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile … 1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi … 1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro … 1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono … 1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro … 1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni … 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione … • 1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII., durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  7. Articolo 109 - Recinzione del cantiere • 1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzioneavente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.(Sanzione per datori di lavoro e dirigenti: arresto sino a due mesi e ammenda da 500 a 2.000 €.) • Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti • 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: … • b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  8. … Recinzione del cantiere • E’ indubbia l’estensione del decreto fuori dall’ambito della tutela del lavoratore dipendente diventando proprio un Testo Unico sull’igiene e la sicurezza “durante i lavori”. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  9. Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota • 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: • a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  10. Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota • 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. • 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  11. Articolo 113 - Scale • L’articolo mette insieme gli obblighi previsti negli articoli 16,17 (relativi entrambi alla scale fisse) 18,19, 20, 21 (relativi a scale portatili) del D.P.R. 547/55, dell’art. 8 del D.P.R. 164/56 e dell’art. 36 ter del D.Lgs 626/94. • E’ sparito il riferimento al fatto che il montante deve sporgere di 1 metro. E’ ammessa deroga per le scale costruite secondo la UNI EN 131 secondo l’Allegato XX. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  12. Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto • 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: • a) assorbitori di energia; • b) connettori; • c) dispositivo di ancoraggio; • d) cordini; • e) dispositivi retrattili; • f) guide o linee vita flessibili; • g) guide o linee vita rigide; • h) imbracature.. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  13. Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto • 2. Abrogato: (Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.) • 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  14. Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive • Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; • posizionare ostacoli rigidiche impediscano l’avvicinamento alle parti attive; • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggied ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  15. Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive • 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  16. Articolo 119 – Pozzi, scavi e cunicoli 3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi 3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono ….. 3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione …. 3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, …. • 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. • 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII. SEZIONE III – SCAVI E FONDAZIONI

  17. Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali • 1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2[Ponteggi], 3.1[Castelli per elevatori], 3.2[Impalcati e parapetti dei castelli] e 3.3[montaggio degli elevatori] dell’ ALLEGATO XVIII. SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO

  18. Articolo 125 - Disposizione dei montanti • … • 4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO

  19. Articolo 128 - Sottoponti • 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. • 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO

  20. Articolo 134 - Documentazione 5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino: 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132, 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136; • 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XXII del presente Titolo. SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO

  21. Articolo 136 - Montaggio e smontaggio • 4. Il datore di lavoro assicura che: d) Abrogata (dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;) • Il principio si trova più correttamente all’ Art.140 - Ponti su ruote a torre SEZIONE V – PONTEGGI FISSI

  22. Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. • … • 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ ALLEGATO XXI. SEZIONE V – PONTEGGI FISSI

  23. Articolo 138 - Norme particolari • 2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. • 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: d) Abrogata (Sottoponte per i ponteggi con autorizzazione ministeriale e schemi-tipo senza tale ponte …) SEZIONE V – PONTEGGI FISSI

  24. Articolo 139 - Ponti su cavalletti 2.2.2. Ponti su cavalletti 2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti … 2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, … 2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri … 2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. • 1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII. SEZIONE V – PONTEGGI FISSI

  25. Articolo 140 - Ponti su ruote a torre • … • 3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota SEZIONE VI – PONTEGGI MOBILI

  26. Articolo 148 - Lavori speciali • 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. SEZIONE VI – PONTEGGI MOBILI

  27. Grazie

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