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Il rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei

Il rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei. cptrieste Trieste, 13 novembre 2012. L’evoluzione normativa. Il Decreto Legislativo n° 277 del 15/08/1991

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Il rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei

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Presentation Transcript


  1. Il rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei cptrieste Trieste, 13 novembre 2012

  2. L’evoluzione normativa Il Decreto Legislativo n° 277 del 15/08/1991 Il primo atto normativo che stabilisce l’obbligo di valutazione del rischio è proprio quello relativo al rumore e cioè il Decreto Legislativo n° 277 del 15/08/1991 Il D. Lgs. 277/91 fissava 3 valori limite di esposizione al rumore (80, 85 e 90 dBA) il cui superamento comportava l’adempimento di relativi obblighi per il datore di lavoro e per i lavoratori. Per rispondere adeguatamente a tale obbligo normativo venne elaborata, dal CPT di Torino, una metodologia (validata dal Ministero del Lavoro) per la valutazione del rischio rumore nel settore delle costruzioni. • Unicità dell’opera • Breve durata nel tempo e dalla non ripetibilità • Difficoltà di standardizzazione • Estrema variabilità delle lavorazioni

  3. Il Decreto Legislativo n° 626 del19 settembre 1994 Stabilisce l’obbligo di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La valutazione del rischio rumore continua ad essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 277/91 (fino a dicembre 2006) Il Decreto Legislativo n° 494 del 14 agosto 1996 L’art. 16 del D.Lgs. 494/96 disponeva che «nel settore delle costruzioni l’esposizione del lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni» La metodologia del CPT di Torino conservava tutta la sua validità.

  4. Il Decreto Legislativo n° 195 del 10 aprile 2006 La valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi del D.Lgs. 277/91 doveva essere aggiornata, al 14 dicembre 2006, secondo quanto disposto dal D.Lgs.195 del 10 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, che ha integrato con il titolo V-bis il D.Lgs.626/94 ed ha abroga (implicitamente) il capo IV del D.Lgs.277/91. Il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 comprendeva, pertanto, anche il rischio rumore; di conseguenza non era più necessario possedere un documento di valutazione ad esso dedicato.

  5. Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 Dal 1 gennaio 2009 la valutazione del rischio rumore deve essere eseguita secondo il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 195/2006 prima e del D.Lgs. 81/2008 dopo, la valutazione del rischio rumore deve far parte del DVR generale, quindi non deve più essere redatto un documento a parte come prevedeva il D.Lgs. 277/1991. Il D.Lgs. 81/2008 prevede i valori inferiori d’azione, i valori superiori d’azione e i valori limite d’esposizione: il superamento di tali valori determina l’attivazione di differenti misure di prevenzione e protezione. I valori d’azione e limite sono espressi come esposizioni ponderate nel tempo (in genere, per l’edilizia si considera il livello settimanale massimo ricorrente) e come valori di picco.

  6. Valori limite d’esposizione: Lex= 87 dB(A) e ppeak= 140 dB(C). Valori inferiore d’azione: Lex= 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C) Valori superiore d’azione: Lex= 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C) I valori limite d’esposizione, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/1991, non devono mai essere superati, ma possono essere rispettati tenuto conto dell’attenuazione fornita dai DPI dell’udito indossati dal lavoratore. In questo modo è introdotto un concetto diverso dall’abrogato D.Lgs. 277/1991 che poneva a 90 dB(A) e 140 dB rispettivamente i valori limite di esposizione giornaliera o settimanale e di pressione acustica istantanea non ponderata (picco), considerando esclusivamente l’effettiva esposizione, senza obbligare in assoluto al rispetto di tali valori. I valori di picco (ppeak) da considerare obbligatoriamente sono quelli riguardanti i rumori impulsivi. E’ possibile calcolare il livello di esposizione settimanale anziché giornaliera se: l’esposizione giornaliera varia significativamente da una giornata all’altra; il livello di esposizione settimanale, dimostrato da un controllo idoneo, non eccede il valore limite di esposizione di 87 dB(A); siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività Valori limite di esposizione e valori di azione

  7. Valutazione del rischio • La valutazione fa parte del documento di valutazione redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.81/08. • I metodi e le strumentazioni devono essere rispondentialle norme di buona tecnica. • La periodicità di valutazione è quadriennale ed è aggiornata in occasione di notevoli mutamenti. • La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione. Misure di prevenzione e protezione • Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limiti di esposizione, mediante le misure tecniche, organizzative e procedurali • I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione (Lex= 85 dB(A) o ppeak= 137 dB(C)) sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con limitazione d’accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d’esposizione.

  8. Uso dei dispositivi di protezione individuale • Il datore di lavoro fornisce i Dpi se i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione • Al superamento dei valori inferiori d’azione (Lex,= 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI. • Con esposizioni pari o superiori ai valori superiori d’azione (Lex= 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C)) il datore di lavoro esigeche vengano indossati i DPI. Informazione e formazione dei lavoratori • I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori d’azione (Lex,= 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore • Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.81/08 è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito.

  9. Sorveglianza sanitaria • Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex,= 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C)). • La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d’azione (Lex= 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità. • La periodicità è, di norma, annuale o con periodicità stabilita dal medico competente. Informazione e formazione dei lavoratori • I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori d’azione (Lex,= 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore • Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.81/08 è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito.

  10. Con esposizioni fino a 80 dB(A) Il decreto non prevede alcuna attività di prevenzione. Con esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A) DPI Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure di prevenzione e protezione mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito. INFORMAZIONE E FORMAZIONE Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. SORVEGLIANZA SANITARIA Se il lavoratore ne fa richiesta, o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, deve essere sottoposto a controllo sanitario. La prevenzione in sintesi

  11. Con esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A) DPI Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito. INFORMAZIONE E FORMAZIONE L’informazione e la formazione devono essere svolte come al precedente punto. E’ obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito. SORVEGLIANZA SANITARIA Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria che comprende accertamenti preventivi e periodici. La periodicità è stabilita dal medico competente

  12. Con esposizioni superiori a 87 dB(A) Il valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere superato (tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per l’udito). Se nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; individua le cause dell'esposizione eccessiva; modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

  13. Valutazione del rumore nel caso di attività temporanee Le prescrizioni in materia di rumore previste dal D.Lgs.81/2008, così come quelle contenute nell’abrogato D.Lgs.277/1991, presentano particolari difficoltà di applicazione nel caso di attività temporanee, quali quelle svolte nei cantieri edili, perché la norma è più affine alle caratteristiche dei luoghi di produzione fissi come le fabbriche. Le caratteristiche del lavoro nel settore delle costruzioni (estrema variabilità delle esposizioni nel corso della vita del cantiere, oltre che nell’ambito delle singole giornate o settimane lavorative) rendono molto difficile l’applicazione delle metodologie di valutazione previste in altri settori lavorativi dove a ciascun lavoratore e a ciascun posto di lavoro è attribuibile uno specifico livello di esposizione a rumore. Ogni impresa, allo stato attuale, deve far fronte agli obblighi di valutazione del rischio rumore con proprie misurazioni. Il settore delle costruzioni può ancora beneficiare delle “banche dati” in funzione dell’art. 190, comma 5-bis del D.Lgs. 81/2008 che recita: “L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”. Ciò significa che già in fase di progettazione, conoscendo in via preventiva i livelli di emissione sonora delle macchine ed attrezzature, sarà possibile organizzare il cantiere in modo da ridurre il rischio al minimo.

  14. I criteri di valutazione proposti prevedono il seguente percorso logico: • Individuazione delle attività lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento. • Suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte ed individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti di ciascuna delle attività e della relativa percentuale di tempo lavorativo dedicato. • Calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo alla settimana di maggior rischio (art. 189 D. Lgs. 81/08) riferita all’intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e considerando, al solo fine del rispetto del valore limite (87 dB(A)), dell’attenuazione dei DPI dell’udito scelti.

  15. La banca dati del CPT di Torino La banca dati del CPT di Torino approvata dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 20 aprile 2011, contiene i rilievi fonometrici di attrezzature e macchine utilizzate in edilizia, misurate nelle diverse condizioni di utilizzo e tipologie di cantiere. La banca dati sarà aperta, in continuo aggiornamento, secondo la metodologia che verrà di seguito esposta. Nell'attuale condizione normativa il caso di più corretto utilizzo è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell'opera, con l'obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all'inizio dell'attività, in quanto - non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere - non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore. Nella lettera circolare è specificato che si rimanda all’emanazione delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio ex art. 29 del D.Lgs. n. 81/08 la possibilità che la banca dati venga utilizzata ai fini della valutazione del rischio nei cantieri edili.

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