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Espansione forme convenzionali

Le sponsorizzazioni nella p.a. Relatore Maurizio LUCCA www.mauriziolucca.com - info@mauriziolucca.com. Espansione forme convenzionali.

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Espansione forme convenzionali

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  1. Le sponsorizzazioni nella p.a.Relatore Maurizio LUCCAwww.mauriziolucca.com - info@mauriziolucca.com

  2. Espansione forme convenzionali • Pur dovendo le P.a. operare nei limiti consentiti dalla legge, nessuna disposizione vieta alle stesse di operare anche con contratti atipici e, anzi, il sempre maggiore utilizzo di strumenti privatistici al fine della realizzazione di bisogni generali di rilievo pubblicistico, costituisce una conferma dell’assenza, in astratto, di una limitazione di carattere generale all’autonomia contrattuale dell’amministrazione • (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 4 dicembre 2001, n. 6073).

  3. Definizioni di sponsorizzazioni • Per “sponsorizzazione” si intende, nella più comune accezione linguistica del termine, il “finanziare un’attività sportiva, uno spettacolo, una manifestazione artistica o culturale a scopi pubblicitari”. • Il termine trae origine dal latino “sponsor, sponsoris” ovvero garante, mallevadore, padrino e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia l’attività sportiva di un atleta o di una squadra, oppure di uno spettacolo o di una manifestazione artistica o culturale allo scopo di ricavarne pubblicità per i propri prodotti.

  4. L’obiettivo • “Diventa così possibile un sistema di acquisizione di utilità in cambio dell’ utilizzo della vetrina pubblica. • Lo scopo è di ridurre il disavanzo o, come da ultimo si legge nel testo unico degli enti locali, favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie, migliorare la qualità dei servizi prestati”. • (G. Saporito, La sponsorizzazione di attività pubbliche e l’atipicità nei contratti della p.a., in Giust.it, www.giust.it, n.2/2002).

  5. Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale (P.C.M. F.P. Circ. 2 maggio 2006, n. 3) • “Nell'ambito delle attività rientranti nel core businessl'amministrazione può valutare la possibilità di ricorrere ai contratti di sponsorizzazione ed agli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, disciplinati dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. • Quest’ultimi hanno per oggetto attività rientranti nei compiti istituzionali propri dell'amministrazione e consentono, attraverso gli apporti di altri soggetti, di reperire beni o servizi. • In tal modo, oltre a perseguire le finalità indicate dalla legge medesima di favorire l'innovazione organizzativa delle amministrazioni ed il miglioramento dei servizi prestati, è possibile realizzare economie di spesa”.

  6. sponsorizzazioni • Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. • Art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni e le province possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. • Art. 120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ): 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.

  7. sponsorizzazioni • Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. • Le iniziative devono essere: • A. dirette al perseguimento di interessi pubblici; • B. devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; • C. e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

  8. Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia: con sentenza n.336 del 4.11.1995 Un ente pubblico... non può stipulare un contratto di sponsorizzazione che comprometta la sua immagine di soggetto neutrale, come quello di sponsorizzazione di una squadra di pallacanestro che svolga attività sportiva di tipo agonistico... La determinazione di un ente pubblico diretta alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione può ritenersi legittima soltanto a condizione che non venga alterato il ruolo e l’immagine di neutralità dell’amministrazione; pertanto, deve escludersi tale possibilità nel caso in cui il soggetto sponsorizzato partecipi ad un’iniziativa di carattere agonistico ... la quale dà luogo ad una grande presa emotiva sui sostenitori dei contendenti e può far perdere quei caratteri di imparzialità ed equidistanza che devono ispirare ogni comportamento dell’ente pubblico.

  9. sponsorizzazioni • Art. 120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). • 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) • 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. • 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.

  10. Definizione normativa Non esiste definizione in generale perché contratto atipico Però: art. 1 lett. d.) della direttiva CEE 3 ottobre 1989 n.552: «per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti»

  11. Definizione normativa • Art.8, comma 12, Legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (c.d. legge Mammì). • “per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti”.

  12. Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) • 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. • 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia. • 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.

  13. Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 • SI APPLICA A TUTTE LE P.A. • Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. • Dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

  14. Art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni • 1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, • nonchè convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

  15. Art.2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.30 (Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali) Interventi realizzati mediante sponsorizzazione • 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. • 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

  16. Art.26 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Contratti di sponsorizzazione • (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) • 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. • 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonchè alla direzione ed esecuzione del contratto.

  17. Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia (n. 336/95) • li definisce come «contratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell’ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (programmi radiotelevisivi; eventi musicali, artistici o sportivi; ecc.) prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), che si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo nella previsione che il pubblico, partecipando emotivamente all’iniziativa, associ - a livello quasi subliminale - all’iniziativa la figura dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor consegua una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine»

  18. Determinazione n. 24 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001 • «un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti»

  19. Legittimità contratti sponsorizzazione • Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. 11 ottobre 1997, n. 9880. • Nel contratto di sponsorizzazione lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo corrisposto dallo sponsor.

  20. T.A.R. Campania Napoli, sez.VIII, 6 settembre 2006, n.7939 • Il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma tipologia ordinaria di acquisizione di risorse. Il palese disposto dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" appare estremamente indicativo. • Una disposizione parimenti ampia è stata poi introdotto nel testo unico per gli enti locali, che all'art 119 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni“. • In concreto, la sponsorizzazione è modalità ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare. • La mera attribuzione al soggetto aggiudicatario dell'onere di ricercare lo sponsor non pare porsi in contrasto con tale statuto, atteso che, selezionata con la procedura di evidenza pubblica l'aggiudicatario, nessuna previsione normativa impedisce a questi di procedere con sistemi di diritto privato alla ricerca del soggetto finanziatore. • Le ragioni esposte impongono quindi di ritenere legittima l'inserzione nella gara di una clausola di ricerca di un soggetto per la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione. I limiti ad una applicazione indiscriminata del sistema sono pertanto unicamente quelli derivanti dagli oneri di pubblicità di una simile scelta (e quindi l'indicazione in bando dei criteri di valutazione; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno 2002, n. 6; ed anche della circostanza che dovrà essere l'aggiudicatario a farsi carico dei relativi oneri; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno 2002, n. 9).

  21. Cass. 21.5.1998, n.5086 • La natura associativa della sponsorizzazione viene sostanzialmente negata anche dalla giurisprudenza, che infatti afferma che tale contratto “non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni”, per escludere conseguentemente che lo sponsor possa essere considerato alla stregua di un organizzatore, ed esimendolo quindi da responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli derivate ad uno spettatore a causa di un incidente verificatosi nel corso dell’evento sponsorizzato.

  22. NO Inserimento di messaggi pubblicitari 8/8 • Sussiste il dovere di astenersi dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

  23. Perché le procedure ad evidenza pubblica (pubblicità) • “Il principio di trasparenza dell’azione amministrativa comporta l’ immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’azione amministrativa al fine di favorirne e garantirne lo svolgimento imparziale” • (Cons. Giust.amm. Sicilia, 25/07/1988)

  24. Regola generale L’attività contrattuale della pubblica amministrazione è retta, salvo i casi specificamente esclusi, dalle regole dell’evidenza pubblica, con le connesse forme obbligatorie di pubblicità, sia in base alla risalente e tuttora vigente normativa nazionale sia in base alla normativa comunitaria ed alle relative leggi di recepimento. T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 21 novembre 2006, n.149

  25. Regola generale Lo Stato, le regioni, gli enti territoriali, nonché gli enti pubblici non economici, sono sempre tenuti, indipendentemente dal valore della gara da aggiudicare, alla scelta del contraente con procedure di evidenza pubblica, in ordine alle quali sussiste la giurisdizione generale del giudice amministrativo (CGA, sez. giur., 6 maggio 2008, n. 412 ).

  26. Perché le procedure ad evidenza pubblica (pubblicità) • Il principio di pubblicità delle gare d'appalto, costituisce applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa e riceve esplicito riconoscimento nell'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 • (T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, sez.II, 6 settembre 2005 n. 4293).

  27. Gara pubblica E’ noto che il principio di concorrenza e quelli che ne rappresentano attuazione e corollario, di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che hanno trovato anche recepimento espresso nel diritto interno (ex artt. 27, comma 1, 30, comma 3, e 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), costituiscono principi fondamentali del diritto comunitario, e si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez.II, 21 maggio 2008, n. 1978).

  28. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Prot. 7634/02/259/segr del 31/01/2002 – 1/6Trattandosi di contratto consensuale, a prestazioni corrispettive ed oneroso esso dovrebbe essere sottoposto alle procedure ad evidenza pubblica, anche in assenza di una normativa legislativa specifica. Giova infatti rilevare che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 43 si limita a prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i suddetti atti contrattuali, ma non detta alcuna disciplina positiva al riguardo.

  29. La scelta del contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione italiana gioco calcio, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del Coni, disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l'attività sportiva; pertanto, in tal caso, la suddetta Federazione è obbligata ad operare la scelta del contraente del menzionato contratto atipico di sponsorizzazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni relative alla stipula dei contratti da parte dei soggetti pubblici. • Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002, n.5442.

  30. Quesito Ancitel 28.10.07 Dal combinato disposto dell’Art.15 CCNL 99 comma 4 lett. a) “contratti di sponsorizzazione” e del comma 43 della L.499/1997 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività” norme se un Comune ottiene da un contratto, nel rispetto di apposito regolamento, una sponsorizzazione mettiamo di €. 1.000,00 e ciò costituisce un risparmio nell’apposita posta di bilancio: 1) in che misura può essere destinata al “trattamento economico accessorio” ? E’ ovvio che incrementa sempre la parte variabile del fondo ? 2) C’è il limite comunque del 50% del risparmio conseguito o si applica solo alle “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari” ? 3) E’ il regolamento sulle sponsorizzazioni che deve stabilire tale percentuale? 4) In alternativa il Regolamento può stabilire dei limiti massimi e può essere demandata alla Giunta annualmente l’esatto ammontare da destinare alle risorse decentrate?  Risposta In tema di sponsorizzazioni, le fonti legali (art. 43, legge 449 del 1997) e contrattuali (art. 4 del CCNL 2001) vigenti richiedono alcuni requisiti indispensabili: a) un regolamento dell'ente nel quale viene disciplinato il percorso attuativo di questo istituti, le modalità e le condizioni per ottenere una sponsorizzazione: b) la previsione chiara, nel regolamento, della percentuale dei risparmi derivanti dalla sponsorizzazione, che può essere destinata alla incentivazione del personale; questa percentuale, nell'art. 43 della legge 449 è indicata nel 4%, con riferimento alle amministrazioni dello Stato; riteniamo che nel rispetto della autonomia degli enti, questa percentuale potrebbe anche essere diversificata in base al valore del risparmi, fermo rimando il principio che la parte prevalente dei medesimi risparmi deve tornare nella disponibilità del bilancio per sostenere gli oneri di altre attività istituzionali; c) la attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di uno sponsor; d) l'oggetto della sponsorizzazione, che deve corrispondere ad una previsione (servizio, attività, bene) di un capitolo delle spese ordinarie, secondo le indicazioni del vigente bilancio; la legge non sembra ricomprendere anche i casi di un contributo in denaro dello sponsor; e) la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, con la quale lo sponsor si impegna a fornire gratuitamente il bene, servizi, o attività oggetto della gara; f)l'accertamento dei risparmi che deve naturalmente corrispondere alla somma prevista in bilancio e che non viene spesa, per effetto dell'ottenimento gratuito del bene, servizio o attività. 

  31. Quesito Ancitel 14.11.07 Un Comune, previa procedura ad evidenza pubblica individua uno sponsor (Banca) che in cambio della pubblicizzazione del proprio logo (ritorno di immagine e pubblicitario) su una brochure informativa da distribuire a cittadini e imprese sull'adottando strumento urbanistico (rectius Piano Strutturale ai sensi della leggere regionale n.1/2005 legge che a garanzia del momento partecipativo prevede che sia data adeguata informazione e comunicazione delle scelte sul governo del territorio che si stanno effettuando) si rende disponibile, previa emissione di fattura, ad erogare la somma di €. 1.000,00, nel rispetto di apposito regolamento a titolo di sponsorizzazione. Ciò costituisce un risparmio nell’apposita posta di bilancio che prevedeva adeguato e di pari importo stanziamento per realizzazione della brochure presso tipografia specializzata, individuata secondo la regolamentazione delle procedure in economia di acquisto di beni e servizi. In altre parole al cap. x del PEG avevo previsto 1.000 euro finanziati con fondi di bilancio, ora grazie alla nuova entrata (sponsorizzazione) ed alle conseguenti operazioni contabili ho un risparmio netto di 1.000 (somme che si sono liberate) da destinare ad altre spese. La domanda è in che misura, alla luce delle norme contrattuali vigenti, può essere destinata al “trattamento economico accessorio” del personale (ovviamente parte variabile del fondo) tale risparmio? 2) L'articolo 43, comma 2, dispone: "Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione"? Si possono utilizzare queste indicazioni, tra l'altro l'ente non ha dirigenti, per adeguarle all'ordinamento interno? 3) C’è, invece, il limite del 50% (sempre art. 43 sopra citato) del risparmio conseguito o si applica solo alle “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”? 4) E’ il regolamento sulle sponsorizzazioni, infine, che deve stabilire tale percentuale ovvero è la Giunta che annualmente, in sede di quantificazione del fondo incentivante e previa informazione alle oo.ss., decide l’esatto ammontare da destinarLe alle risorse decentrate?  Risposta Confermiamo anzitutto le nostre perplessità in ordine all'inquadramento della fattispecie illustrata nel quesito, tra quelle considerate dall'art. 43 della legge 449 del 1997 in materia di sponsorizzazioni; il legislatore, infatti, sembra ipotizzare un effettiva fornitura di un bene o di un servizio e non una erogazione di denaro (anche se il testo legislativo non brilla per chiarezza). Resta in ogni caso la valutazione degli spazi regolativi che ogni ente potrebbe correttamente utilizzare per la determinazione della quota dei "risparmi" che può essere destinata ad incrementare le risorse decentrate variabili. Giustamente nel quesito si rileva che per le amministrazioni statali tale quota è indicata nella misura del 5% "dei risparmi ottenuti" e questa ultima espressione, a nostro avviso, non può che riferirsi esclusivamente al'unica condizione per ottenere i risparmi e cioè la sponsorizzazione. Pur riferita alle "sole amministrazioni statali", riteniamo che la indicazione del legislatore non può non essere presa a riferimento per stabilire, sempre con regolamento, la specifica utilizzazione in sede locale. Siamo orientati a ritenere che questa percentuale possa essere determinata in modo diversificato e in misura inversamente decrescente rispetto all'ammontare crescente dei risparmi. Quindi, anche inferiore al 5% per importi significativamente elevati e anche superiore al 5% per importi non molto consistenti. La decisione deve essere, in ogni caso, ragionevole e rispettosa del prevalente interesse pubblico alla utilizzazione dei risparmi per ulteriori finalità istituzionali e, quindi, al miglioramento dei servizi e alla salvaguardia degli interessi degli utenti. In ogni caso riteniamo che non possa essere eluso in alcun modo il vincolo del 65% che deve restare nella disponibilità di bilancio. Al comma 3 del citato art. 49, si prevede che il 50% dei “ricavi netti” (dedotti i costi, ivi comprese le spese di personale) derivanti da accordi di collaborazione per servizi resi a titolo oneroso, siano acquisiti nella disponibilità di bilancio; da ciò dovrebbe derivare anche la possibilità di utilizzare il restante 50% (sempre dei ricavi netti) alla incentivazione. L'entità dei ricavi, naturalmente, deriva dal compenso complessivo richiesto per la erogazione del servizio. Resta anche confermato, a nostro avviso, come si evince dal testo del ripetuto art. 49, che le regole e i criteri per determinare la quota da destinare al personale, devono essere necessariamente definiti con il regolamento sulle sponsorizzazioni (e non in base a periodiche delibere della Giunta).

  32. T.A.R. Lombardia - Milano, sez.III, 19 aprile 2007 n. 1874 • 4. E’ legittima la indizione di una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di un punteggio riferito alla disponibilità dell’aggiudicatario a farsi carico degli oneri propri della sponsorizzazione, dovendosi tuttavia tale previsione circondare da alcune cautele e precisamente: a) in primo luogo, per esigenze di par condicio, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sponsorizzazione e l’attribuzione di punteggi a ciò correlati deve essere previsto dal bando di gara; b) in secondo luogo, l’attribuzione di punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all’economia del servizio di tesoreria in sé considerato; c) in terzo luogo, il punteggio conferibile in relazioni alle sponsorizzazioni dovrà essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale. • 5. E’ illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria che prevede l’attribuzione di 25 punti sui 100 complessivi per la valutazione del contributo economico a favore dell’ente appaltante, nel quale si sostanzia la sponsorizzazione; tale clausola, infatti, attribuisce alla sponsorizzazione un rilievo assolutamente non marginale e, quindi, non rispetta i parametri individuati dalla giurisprudenza in materia.

  33. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6261 È legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri (Cons. Stato, Ad. Gen. n. 6/2002). Presupposti di legittimità di tale operazione sono due circostanze: 1) che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; 2) che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale (nella fattispecie è stata dichiarata la sussistenza di tali presupposti in quanto il punteggio era previsto nel bando e il punteggio - diciotto su un totale di sessanta punti - per i contributi non era eccessivo).

  34. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI • Al di là delle forme, che possono essere varie, tutti i contratti di sponsorizzazione si concretizzano in un rapporto di reciprocità tra uno sponsor, che paga una somma di denaro, e un soggetto sponsorizzato, che si presta a divenire il veicolo di propagazione del logo e dei segni distintivi dello sponsor.Pertanto, sono deducibili dal reddito d'impresa, in quanto inerenti, i costi sostenuti per contratti di sponsorizzazione. • Commiss. Trib. Prov. Torino, Sez. II, 10/12/1997, n.505

  35. Se il segno distintivo non è immediatamente riferibile alla società sponsor, il costo non è deducibile (1/3) Con sentenza n. 8577 del 16 gennaio 2006 la Corte di cassazione ha confermato l'operato dell'ufficio che aveva recuperato a tassazione i costi di sponsorizzazione, poiché il marchio utilizzato dallo sponsor non era idoneo a evidenziare l'attività svolta dall'azienda. (fonte Fisco Oggi)

  36. La risoluzione del 14 luglio 2000, n.113/E secondo cui l’omessa fatturazione e registrazione di un’operazione imponibile ai fini I.V.A.configura sempre una violazione sostanziale, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del D.lgs. n.471/1997, e le operazioni permutative sono imponibili per espressa previsione normativa.

  37. la Risoluzione del 11 luglio 2005 n. 88 dell’Agenzia delle Entrate In particolare, la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell' articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del 1972, " in ogni caso commerciale " ancorchè esercitata da enti pubblici. Concretizzando l'attività di sponsorizzazione in esame un'attività di natura commerciale, sorge in capo all'ente il presupposto soggettivo, richiesto dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 633 del 1972,secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali. Quanto sopra premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame, in cui XRe XP si impegnano a corrispondere una somma di danaro a fronte dell'obbligo da parte dell' ente pubblico di veicolare il loro logo, sussista un'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini IVA, come nattività commerciale. Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dalla XR e XP, a fronte della prestazione di servizio resa dal Fondo in questione, sono da assoggettare ad IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (venti per cento).

  38. www.mauriziolucca.com

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