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Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”

Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”. AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20552 del dicembre 2009, PS233 – offerta viaggi Todo Mondo, Rel. Bedogni Rabitti. PUBBLICITA’:

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Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”

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Presentation Transcript


  1. Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette” AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20552 del dicembre 2009, PS233 – offerta viaggi Todo Mondo, Rel. BedogniRabitti. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  2. PUBBLICITA’: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi (d.leg n. 74/92 art. 2 comma1) PACCHETTO TURISTICO: ha come oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico". (d.leg n.206 art. 84 Codice del Consumo) S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  3. LE PARTI TODOMONDO S.p.A. PROFESSIONISTI ALPI VIAGGI S.r.l. (denominato anche AVITOUR) ALPITOUR S.p.A. SEGNALANTI CONSUMATORI S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  4. SEGNALAZIONI • Alpitour: lamenta l’illegittimità del messaggio promozionale diffuso nell’ottobre del 2007, il quale dichiarava che i propri prezzi erano inferiori del 30% rispetto a quelli dei concorrenti • Consumatore 1: nel gennaio 2008 acquista un pacchetto “formula roulette” e nel febbraio 2008 lamenta che le caratteristiche del pacchetto non coincidevano con l’offerta descritta nel sito • Consumatori 2: dopo l’acquisto di diversi pacchetti turistici da Avitour nel 2008 attraverso il sito di www.Todomondo.it , lamentano una serie di problemi simili, tra cui ritardi dei voli, perdita di giorni di soggiorno, smarrimento dei bagagli, difformità delle strutture di alloggio ( sia categoria che destinazione ) ed assenza di assistenza da parte di Todomondo. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  5. SEGNALAZIONI (segue) • Consumatori 3: nonostante la richiesta di recesso dal contratto a seguito del cambiamento della destinazione causato da una riduzione del numero di voli da parte del vettore Livingston, è stato lamentato il mancato rimborso dell’ammontare pagato per il viaggio S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  6. 15 luglio 2009 – 20 ottobre 2009 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO con ACCERTAMENTO ISPETTIVO alle sedi di Todomondo e Alpi Viaggi FATTI ACCERTATI: • Todomondo ha acquistato Alpi Viaggi subentrando nei rapporti in corso sia coi fornitori che coi consumatori (dal 1 aprile 2009) -> molti contratti non sono stati trasferiti dalla cedente alla cessionaria • La vendita di pacchetti viaggio avveniva prevalentemente tramite internet e la fornitura dei voli, la fornitura veniva mediante contratti stipulati direttamente con alcuni vettori aerei . Per quanto riguarda gli alberghi, invece, la maggior parte delle negoziazioni avveniva attraverso intermediari locali. • Sono state acquisite comunicazioni interne dalle quali emerge che già dall’aprile 2009 i rapporti con i fornitori erano deteriorati, fino al punto da essere prevista la mancata accettazione dei clienti di Todomondo -> direttiva aziendale a procedere comunque nella promozione e vendita dei pacchetti viaggio S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  7. 17 luglio 2009 INTERRUZIONE delle ATTIVITA’ annunciata dalla società sul proprio sito www.todomondo.it , poi definitivamente CHIUSO e sottoposto a SEQUESTRO PENALE 29 novembre 2009 Nota con cui il curatore del FALLIMENTO Todomondo S.p.A. dichiara FALLITA la società con sentenza del 2 ottobre 2009, n. 74/09 S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  8. DECISIONI VIOLAZIONI IPOTIZZATE Divulgazione di pubblicità comparativa potenzialmente illecita Diffusione di un messaggio potenzialmente ingannevole, tramite internet, su uno specifico viaggio con formula roulette Non sono emersi elementi sufficienti a supporto della sussistenza delle violazioni ipotizzate S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  9. DECISIONI Accertata l’esistenza di una pratica scorretta in relazione al reiterato inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti mediante la ripetuta modifica significativa di uno o più elementi dei contratti stipulati, senza il rispetto delle garanzie prescritte dalla normativa e in violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti coi consumatori Condotta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare le scelte economiche del consumatore medio L’Autortà dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (art. 27, comma 9 Codice del Consumo) Procedura fallimentare nei confronti di Todomondo Tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene che la sanzione debba essere quantificata in misura pari a 200 mila euro Si riduce l’ammontare della sanzione in misura pari a 100 mila euro S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  10. QUADRO NORMATIVO Articolo 84, Codice del Consumo Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione. Articolo 85, Codice del Consumo Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. 2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  11. QUADRO NORMATIVO (segue) Articolo 87, Codice del Consumo Informazione del consumatore 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  12. QUADRO NORMATIVO (segue) Articolo 90, Codice del Consumo Revisione del prezzo 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  13. QUADRO NORMATIVO (segue) Articolo 91, Codice del Consumo Modifiche delle condizioni contrattuali 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92. 3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

  14. QUADRO NORMATIVO (segue) Articolo 93, Codice del Consumo Mancato o inesatto adempimento 1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Articolo 20, Codice del Consumo Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

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