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IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. ART. 458.

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IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

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Presentation Transcript


  1. IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

  2. ART. 458 • 458. Divieto di patti successori. — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti (1), è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (c. 679, 1412, 1920, 21224). È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (c. 5572 , 2823).

  3. PATTI SUCCESSORI ISTITUTIVI • ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione = disposizione con cui il de cuius dispone della sua successione con il proprio erede. Es. Tizio propone a Caio, che accetta, di nominarlo erede o legatario. • Se fosse valido produrrebbe gli stessi effetti di un testamento ma, per la sua natura bilaterale, sarebbe irrevocabile. • E’ un negozio mortis causa

  4. PATTI SUCCESSORI ISTITUTIVI • Presupposto del divieto: inammissibilità di una terza causa di delazione + assoluta libertà testamentaria >>> art. 679 c.c. (inefficacia della rinunzia alla facoltà di revoca). • Previsioni legislative: artt. 589 (testamento congiuntivo), 635

  5. PATTI SUCCESSORI DISPOSITIVI e RINUNCIATIVI • ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi • Presupposto: immoralità dei patti che assumono a proprio presupposto causale la morte di altri • Previsioni legislative: art. 557 c.c.

  6. PATTI SUCCESSORI DISPOSITIVI • Si tratta di negozi giuridici inter vivos • Dispongono di un’eredità altrui non ancora aperta • Hanno generalmente natura contrattuale (vendita di eredità futura) ma possono anche assumere la forma del negozio unilaterale (es. donazione obnuzionale di un’eredità futura art. 785). • Vendita di cosa altrui valida se l’oggetto del contratto non è stato considerato dalle parti come entità di una futura successione. es. Tizio vende a Caio il fondo di Sempronio con il quale ha già stipulato un contratto preliminare e Sempronio nel frattempo muore nominandolo erede.

  7. PATTI SUCCESSORI RINUNZIATIVI • ogni atto col quale taluno rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. • Sono vietate sia la rinunzia unilaterale (strutturalmente analoga a quella prevista dall’art. 519) sia la rinunzia contrattuale, sia quella stipulata con colui al quale dovrebbe succedere sia con coloro che trarrebbero beneficio dalla rinunzia. v,. Anche 557 comma 2. • Si tratta di negozi inter vivos

  8. PROBLEMI • Evoluzione dei rapporti sociali e radicale trasformazione dei modi di trasferimento della ricchezza.

  9. DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI • Trattandosi di patti, si applicano tutte le norme che disciplinano la nullità dei contratti. In particolare: legittimazione ad agire, imprescrittibilità dell’azione

  10. FIGURE CONTROVERSE DI PATTI SUCCESSORI • DONAZIONE a CAUSA di MORTE: donazione destinata a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del donante. E’ patto successorio istitutivo, gratuito e quindi nullo: sortisce, nella forma del contratto, gli stessi effetti del testamento, privando il donante – disponente della facoltà di revocare l’atto mortis causa.

  11. CLAUSOLE di CONSOLIDAZIONE: Clausole con cui si stabilisce che la quota del socio defunto resti senz’altro acquisita ai soci superstiti in proporzione delle rispettive quote C.d.C. PURE: prevedono l’accrescimento di quota a favore dei soci superstiti senza che alcuna obbligazione di carattere pecuniario sorga a loro carico e, quindi, senza alcuna forma di remunerazione a favore degli eredi legittimi o testamentari C.d.C. IMPURE riconoscono agli eredi un diritto di credito. Parte D: ritiene che siano nulle perché costituiscono attribuzioni mortis causa contenute in un atto diverso dal testamento. Sono valide solo nelle ipotesi di cui all’artt. 2284/2469. D e G > danno rilievo a tale distinzione: ritengono invalide le prime perché costituiscono patto successorio dispositivo.

  12. . • Negozio condizionato alla nomina dell’erede. es. Tizio dona alla domestica della zia, se sarà nominato erede di quest’ultima, il mantenimento per tutta la vita oltre che l’usufrutto di alcuni suoi beni. VALIDO: la zia non assume alcun impegno e rimane libera di testare. Non c’è nemmeno patto successorio dispositivo perché Tizio dispone di beni del proprio patrimonio. “Se erediterò” è condizione lecita.

  13. MANDATO POST MORTEM • Contratto con cui un soggetto (MANDANTE) conferisce ad un altro soggetto (MANDATARIO) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte. Si distinguono: • Mandato post mortem exequendum: contratto stipulato in vita del mandante, con previsione di esecuzione dopo la sua morte, mediante il compimento di attività meramente materiali e non dispositive di diritti. es. disposizioni per la propria sepoltura. E’ valido perché non si tratta di atti dispositivi di diritti.

  14. Mandato post mortem con oggetto illecito: il mandato, concluso in vita, ha ad oggetto il compimento di attività dispositive di diritti dopo la morte del mandante, con lo scopo di attuare un’attribuzione patrimoniale mortis causa. Es. Tizio dà a Caio, che accetta, l’incarico di trasmettere dopo la sua morte, a Sempronio beni patrimoniali inerenti alla sua futura eredità. • Mandato post mortem in senso stretto:il de cuius conferisce, con atto unilaterale, ad un soggetto l’incarico di svolgere un’attività giuridica alla sua morte. E’ ATTO UNILATERALE.

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