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DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME GEOGRAFICO

DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME GEOGRAFICO. Non possono essere registrati come marchi le denominazioni generiche che indicano la provenienza geografica (art. 18.1 lett. b). Denominazione generica di provenienza geografica. PANETTONE “MILANO” MOZZARELLA “MILANO”. Art. 2

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DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME GEOGRAFICO

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Presentation Transcript


  1. DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME GEOGRAFICO • Non possono essere registrati come marchi le denominazioni generiche che indicano la provenienza geografica (art. 18.1 lett. b)

  2. Denominazione generica di provenienza geografica • PANETTONE “MILANO” • MOZZARELLA “MILANO”

  3. Art. 2 Il marchio collettivo garantisce: origine natura qualità Il marchio collettivo: è registrato da soggetti che controllano l’origine, la natura, la qualità è concesso in uso a commercianti e produttori I ECCEZIONE: IL MARCHIO COLLETTIVO

  4. Prosciutto di Parma

  5. Prosciutto di Parma / Parmacotto(giurisprudenza italiana) Le differenze qualitative e di prezzo tra prosciutto COTTO e CRUDO sono idonee ad escludere il rischio di confusione tra il marchio collettivo “Prosciutto di Parma” e il marchio “Parmacotto”

  6. La DOP è: il nome di un luogo determinato che: serve a designare un prodotto agricolo o alimentare le cui qualità sono dovute all’ambiente geografico di provenienza La IGP è: il nome di un luogo determinato che: serve a designare un prodotto agricolo o alimentare quando una qualità o caratteristica è attribuibile all’origine geografica II ECCEZIONE: DOP E IGP (Reg. CE 2081/92) (Reg. CE 692/2003)

  7. Esclusione acque minerali (regime transitorio sino al 31/12/2013 per quelle già “DOP”) Registrabilità delle denominazioni di origine degli aceti di vino Possibilità di inserire nel disciplinare gli elementi relativi al condizionamento (cfr. casi Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma) Novità del Regolamento CE 692/2

  8. DOP E IGP IGP DOP Speck dell’Alto Adige Prosciutto Parma Parmigiano Reggiano

  9. Parmigiano Reggiano / Parmesan • “Parmesan” è la traduzione fedele di “Parmigiano” • “Parmesan” evoca nella mente del consumatore europeo il tipico formaggio prodotto nella zona di Parma. • (Corte di Giustizia, sent. 25/06/2002 – C-66/00) PARMESAN

  10. Parmigiano Reggiano • “Parmigiano Reggiano” grattuggiato: solo se grattuggiato nella zona prevista dal disciplinare? • Restrizione quantitativa all’esportazione? (art. 29 CE) • Sì, ma ammissibile (Corte di Giustizia, sent. 20.5.03 C- 469/00) (Reg. CE 692/2003)

  11. Prosciutto di Parma(giurisprudenza comunitaria) • “Prosciutto di Parma” affettato: solo se affettato nella zona prevista dal disciplinare? • Restrizione quantitativa all’esportazione? (art. 29 CE) • Sì, ma ammissibile (Corte di Giustizia, sent. 20.5.03 C- 108/01) (Reg. CE 692/2003)

  12. Speck Alto Adige • E’ vietato l’uso della IGP “Alto Adige” quando il prodotto non sia confezionato in conformità del relativo disciplinare

  13. Conflitto tra marchio e indicazione geografica • Bevande GERRI - Bevande KERRY Spring • Rischio di confusione fonetica e art. 6. 1 (b) Direttiva Marchi (il titolare del marchio non può proibire l'uso di segni che indichino, tra l'altro, la provenienza geografica, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi di correttezza professionale) • Il rischio di confusione fonetica non è di per sé indice di violazione dei principi di correttezza professionale. • La violazione dei principi di correttezza professionale va accertata caso per caso dal giudice nazionale (Corte di Giustizia, sent. 7.1.2004 in C-100-02)

  14. Appellation d’origine • Convenzione di Lisbona • Il “milieu” géographique, comprendente fattori naturali e umani (art. 2) • Conflitto AO - marchi • I casi Pilsner e Budweiser

  15. III ECCEZIONEil nome geografico: • non individua un’area geografica (Costa Smeralda) • non indica la provenienza (Gardaland) • indica un’area circoscritta (Terme di Saturnia) • ha acquisito forte capacità distintiva (Fabriano) • fa parte di un marchio complesso

  16. Il marchio non individua un’area geografica • Costa Smeralda • “Costa Smeralda non è un toponimo liberamente utilizzabile da chiunque, ma un nome di fantasia che ha finito per denominare una famosa zona geografica”

  17. Segue: il marchio non individua un’area geografica • Fontana Candida • “Ad un marchio di vino costituito dall’antico nome di una località, non può essere applicata la disciplina del marchio geografico quando, dalle mappe catastali, non risulti il nome di tale località perché mutato in epoca anteriore alla registrazione del marchio”

  18. Il marchio non indica la provenienza • Gardaland • Banca Popolare di Milano • Il nome geografico è qui usato in funzione “fantastica”, non vi è riferimento al luogo di origine del prodotto o servizio

  19. Il marchio si riferisce ad un’area circoscritta • Terme di Saturnia • Il luogo finisce per coincidere con l’attività esercitata dal titolare

  20. Il marchio ha acquisito forte capacità distintiva • Il marchio è indipendente dal nome geografico che lo compone

  21. Segue: capacità distintiva • “Il marchio FABRIANO , pur consistendo in un nome geografico, ha raggiunto per la sua notorietà una forza distintiva svincolata dalla mera indicazione della zona in cui il prodotto è realizzato”

  22. Il nome geografico fa parte di un marchio complesso • Elementi grafici e figurativi

  23. Marchi non registrabili • Art. 18.1.a): segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume • 18.1.b): segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive • 18.1.e): segni idonei ad ingannare il pubblico • Art. 21.3: segni notori, tra cui nomi e sigle di manifestazioni, enti e associazioni

  24. Usi leciti del marchio • Art. 1 bis.1.b): indicazioni relative a qualità e provenienza geografica • Purché l’uso sia conforme ai principi di correttezza professionale

  25. CONCLUSIONE IGP Marchio Collettivo Marchio complesso Non indica la provenienza DOP

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