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LA GESTIONE DELLE BANCHE

LA GESTIONE DELLE BANCHE. Il sistema finanziario e le banche. Gli intermediari finanziari. Credito  diritto del creditore, che ha effettuato una prestazione attuale, di ottenere una controprestazione futura. Ogni operazione di credito è caratterizzata dalla fiducia e dal rischio .

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LA GESTIONE DELLE BANCHE

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Presentation Transcript


  1. LA GESTIONE DELLE BANCHE Il sistema finanziario e le banche

  2. Gli intermediari finanziari • Credito  diritto del creditore, che ha effettuato una prestazione attuale, di ottenere una controprestazione futura. • Ogni operazione di credito è caratterizzata dalla fiducia e dal rischio. • Le operazioni di credito possono essere suddivise: • Credito diretto  direttamente tra le parti; • Credito indiretto  intervento d’intermediari finanziari; • Credito alla produzione  il debitore è un’impresa che necessita di finanziamenti; • Credito al consumo  il debitore è una famiglia.

  3. Bancari Non bancari Intermediari finanziari

  4. Imprese d’assicurazione e istituti di previdenza; • Società d’intermediazione immobiliare (Sim); • Società di gestione del risparmio (Sgr); • Società d’investimento a capitale variabile (Sicav); • Società per la gestione fiduciaria di patrimoni mobiliari; • Società di leasing e di factoring; • Banche d’affari; • Poste italiane.

  5. Banche Imprese che operano nel settore del credito e dei regolamenti monetari, esercitando attività di intermediazione creditizia, attività finanziarie e attività di servizi Attività bancaria

  6. L’attività bancaria • Per svolgere la loro attività, devono attuare l’acquisizione di risorse finanziarie a titolo di capitale proprio e di capitale di debito. • Il processo d’acquisizione delle risorse finanziarie viene realizzato sul mercato dei capitali interno ed internazionale attraverso: • Raccolta fondi con natura di capitale proprio, ottenuta con l’emissione di azioni ordinarie o di risparmio; • Raccolta fondi con natura di capitale di debito, per mezzo di depositi ottenuti da operatori non bancari e da altri enti creditizi, emettendo obbligazioni e ricevendo depositi in valuta europea ed estera.

  7. Pagamenti di stipendi, salari, interessi IMPRESE ED ENTI PUBBLICI FAMIGLIE risparmio banche mercati regolamentati Spese per acquisto di merci e servizi

  8. Le funzioni dell’impresa bancaria • Funzione creditizia; • Funzione monetaria; • Funzione di servizi; • Funzione di trasmissione degli impulsi di politica monetaria; • Funzione ausiliaria all’Amministrazione Finanziaria.

  9. Le banche operano come intermediari tra coloro che offrono capitale e coloro che lo richiedono; • Svolgono anche un’importante funzione economico-sociale in quanto stimolano la formazione del risparmio e lo indirizzano verso le attività produttive;

  10. Il sistema bancario è il cardine del sistema dei pagamenti sia interni sia internazionali. Tali regolamenti sono compiuti solo in minima parte con moneta legale, mentre la quota maggiore è operata con moneta bancaria; • La funzione creditizia e la funzione monetaria sono strettamente interdipendenti.

  11. Servizi d’investimento  negoziazione per conto di terzi di strumenti finanziari, gestione individualizzata di portafogli e prestazioni accessorie legate agli strumenti finanziari; • Prestazioni complementari  incassi di effetti e pagamenti di utenze; • Prestazioni collaterali o parabancarie  inizialmente offerte solo attraverso società controllate o collegate alle banche.

  12. Influenzano il processo di produzione e di distribuzione del reddito nazionale attraverso la concessione del credito; • Esempio: riducendo la percentuale di riserva obbligatoria, vengono favoriti i finanziamenti alle imprese imprimendo così una spinta agli investimenti e alle attività produttive.

  13. L’Amministrazione Finanziaria pubblica affida al sistema bancario: • Compiti per la particolare posizione che le banche occupano nel sistema economico: tassazione delle rendite finanziarie, monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e verso l’estero, ecc.; • Compiti in materia penale: indagini bancarie ai fini penali, monitoraggio delle operazioni e archivio dei conti e segnalazione delle operazioni ai fini antiriciclaggio.

  14. Il Testo Unico su banche e credito (TUB) • Raccoglie in modo organico le norme che disciplinano il settore del credito, adeguandolo alla nuova realtà in cui operano le banche e alle direttive europee; • Nove titoli: • Titolo I – autorità creditizie; • Titolo II – banche; • Titolo III – vigilanza; • Titolo IV – disciplina delle crisi; • Titolo V – soggetti operanti; • Titolo VI – trasparenza delle condizioni contrattuali; • Titolo VII – altri controlli; • Titolo VIII – sanzioni; • Titolo IX.

  15. È dedicata agli organi di vertice del sistema creditizio; • Tutte le notizie e le informazioni in possesso della Banca d’Italia per l’attività di vigilanza sono sottoposte al segreto d’ufficio.

  16. Si suddivide in sette capi (nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio, autorizzazione all’attività bancaria concessa dalla Banca d’Italia, ecc.); • Il capo I si divide in tre articoli: • Articolo 10; • Articolo 11; • Articolo 12.

  17. L’attività bancaria ha carattere d’impresa ed è costituita dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito; • L’attività bancaria è riservata alle banche che devono ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia, a seguito della quale vengono iscritte in un albo tenuto dalla stessa banca centrale nazionale.

  18. La raccolta del risparmio si configura come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o sotto altra forma; • Per il principio del riconoscimento reciproco, l’autorizzazione ottenuta dalle autorità competenti di un paese dell’UE è valida in tutti gli altri paesi membri, per l’esercizio delle seguenti attività: • Raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; • Operazioni di prestito; • Leasing finanziario; • Servizi di pagamento; • Emissione e gestione di mezzi di pagamento; • Rilascio di garanzie e di impegni di firma; • Operazioni x conto proprio o x conto dei clienti in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari; • Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; • Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia aziendale e questioni connesse; • Servizi d’intermediazione finanziaria; • Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni; • Amministrazione degli strumenti finanziari; • Servizi d’informazione commerciale; • Locazione di cassette di sicurezza.

  19. Possono raccogliere fondi anche attraverso emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili; • Il TUB regola l’emissione delle obbligazioni come segue: • L’emissione è deliberata dal consiglio d’amministrazione; • Non si applica il limite d’importo costituito dal capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato; anche l’eventuale rimborso del capitale sociale non richiede un rimborso proporzionale delle obbligazioni emesse; • Non viene istituita l’assemblea degli obbligazionisti e non esiste la figura del rappresentante comune; • La durata minima richiesta è di tre anni. È ammessa anche una durata inferiore purché la durata media non scenda sotto i due anni.

  20. Norme sull’attività di vigilanza che la Banca d’Italia deve esercitare sia sulle singole banche sia sui gruppi bancari

  21. Norme relative all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa da adottare in caso di difficoltà e di dissesto delle singole banche e dei gruppi bancari

  22. Sono regolati gli elenchi in cui devono essere iscritti gli intermediari finanziari non bancari, gli obblighi di comunicazione e i requisiti che devono possedere i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

  23. Sono elencate le norme relative alle garanzie di trasparenza nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari, nonché nel credito al consumo.

  24. Viene disciplinata l’emissione di strumenti finanziari nel caso in cui l’ammontare superi il limite fissato dalla Banca d’Italia.

  25. Sono precisate le sanzioni amministrative e penali; • Importanti sono le sanzioni previste in caso di esercizio abusivo dell’attività bancaria o finanziaria.

  26. Contiene una serie di articoli necessari a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

  27. Il SEBC e la BCE • SEBC organizzazione formata dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell’UE con i compiti di emettere la moneta unica e di gestire la politica monetaria avendo come obiettivo principale la stabilità dei prezzi. • BCE  massimo organismo di gestione della politica monetaria comune con funzione di assicurare che i compiti del SEBC siano assolti attraverso le banche centrali nazionali o mediante attività proprie.

  28. Attraverso il SEBC si realizza: • La definizione e l’attuazione della politica monetaria comune; • La gestione delle riserve ufficiali in valuta degli Stati membri; • Lo svolgimento delle operazioni in cambi attraverso l’acquisto e la vendita di valute estere al fine di contenere e sostenere la quotazione dell’euro; • L’attuazione di un sistema di pagamenti efficiente e affidabile; • La raccolta di informazioni statistiche.

  29. Dispone di un capitale ammontante a 5 miliardi di euro ripartiti tra le BCN secondo una ponderazione che tiene conto per metà del Pil e per metà della popolazione di ogni singolo stato. • Alla BCE spettano i compiti decisionali mentre alla BCN sono demandati i compiti operativi.

  30. Le autorità creditizie nazionali Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) Organi di vertice nazionale Banca d’Italia Ministero dell’economia e delle finanze

  31. È l’organo che dà l’indirizzo generale e politico del sistema del credito; • Assume le decisioni di politica economica ed esercita l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio; • Delibera su tutte le problematiche di carattere generale; • Decide sui reclami contro i provvedimenti della Banca d’Italia; • È presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

  32. Nell’ambito della gestione del debito pubblico, emana decreti in materia di credito e risparmio e sostituisce il CICR in caso di urgenza.

  33. È parte integrante del SEBC e opera seguendo gli indirizzi e le istruzioni impartite dalla BCE; • Nell’ambito del SEBC contribuisce a definire gli indirizzi e le scelte di politica monetaria per l’intera area dell’euro; • Istituto di diritto pubblico il cui capitale è posseduto da banche e da istituti di previdenza e di assicurazione. • I suoi organi sono: • Assemblea generale dei partecipanti con funzioni di organo volitivo, che approva il bilancio e nomina i sindaci e i consiglieri del Consiglio Superiore; • Consiglio Superiore e Comitato del Consiglio Superiore, che è l’organo esecutivo; • Governatore, che rappresenta la Banca d’Italia di fronte ai terzi.

  34. Compiti della Banca d’Italia: • Gestione della Tesoreria centrale dello Stato; • Esercizio delle compensazioni nazionali per i movimenti di ammontare limitato “al dettaglio”; • Svolgimento dei servizi per conto dell’Ufficio italiano dei cambi; • Tutela della concorrenza fra le banche; • Servizi all’utenza quali l’emissione di vaglia cambiari, cambio e ritiro delle banconote; • Ricerche, analisi economiche e giuridiche, elaborazione statistiche monetarie, creditizie e finanziarie e loro diffusione attraverso pubblicazioni; • Vigilanza sul sistema bancario.

  35. FINE

  36. Fiducia (presupposto di ogni operazione di credito) Fido (importo massimo di credito) Contenere il rischio (scopo del creditore)

  37. INTERMEDIARI FINANZIARI Credito indiretto Impiego fondi Raccolta fondi Soggetti in avanzo finanziario Soggetti in disavanzo finanziario Credito diretto

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