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Il governo e la gestione delle manifestazioni sportive

Il governo e la gestione delle manifestazioni sportive. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO. intervento del Vice Questore Agg. della Polizia di Stato Roberto Massucci Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

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Il governo e la gestione delle manifestazioni sportive

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Presentation Transcript


  1. Il governo e la gestione delle manifestazioni sportive DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO intervento del Vice Questore Agg. della Polizia di Stato Roberto Massucci Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive

  2. Sintesi delle norme vigenti LEGGI ANTIVIOLENZA D.L. nr. 8 del 08.02.2007, Convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2007, N. 41 Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive LEGGE 13.12.1989 nr. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive D.L. n. 28 del 24.02.2003, Convertito, con modificazioni, in legge 24.04.03, nr. 88 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive D.L. nr. 115 del 23.6.2005, Convertito, con modificazioni, in legge 17.8.2005, n. 168 Proroga sino al 17.8.05 dell’arresto in flagranza differita D.L. nr. 162 del 17.8.2005, Convertito, con modificazioni, in legge 17.10.2005, n. 210 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive DD.MM. 6.6.2005 Pubbl. sulla G.U. 30.6.05 D.M. 1.12.2005 Linee operative, attivita' strumentali all'espletamento dei compiti, nonche' organizzazione, modalita' di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive Nuova disciplina della vendita e cessione dei biglietti I sistemi di video-sorveglianza interna ed esterna dell’impianto sportivo Modifica ed integrazione del DM 18 marzo 1996 in materia di sicurezza strutturale degli impianti

  3. Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07 Le norme previste dall’art. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dall’inizio della stagione calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio. L'ingresso agli impianti deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. Gli impianti devono essere dotati di: strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi.

  4. BIGLIETTI ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI • la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si disputano; • in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno antecedente la gara medesima; • la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un livello di rischio all’incontro. • Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non inizio/sospensione della medesima;

  5. Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07 • VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO • La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore ora a 10.000 posti - ma dalla prossima stagione a 7.500 posti - è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto agli impianti sportivi accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.. • E' fatto divieto alle società di porre invendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente,alla società sportivacui appartiene lasquadra ospitata, titoli di accessoagli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservatiai sostenitori della stessa. • E', altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso innumero superiore a quattro.

  6. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07 VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO E' fatto divieto alle società di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio.

  7. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07 VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioniin forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.

  8. IMPIEGO DEGLI STEWARD Il compito di vigilare sulla sicurezza all'interno degli stadi sarà affidato, dal prossimo campionato di calcio, a steward opportunamente formati. In questo modo le Forze di polizia potranno occuparsi di ciò che accade fuori dagli impianti.

  9. Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come modificata dalla L. 41/07 Misure organizzative per assicurare la sicurezza degli impianti sportivi. • IMPIEGO DEGLI STEWARD • Con decreto del Ministro dell'interno, che verrà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 41/07, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. • Le società sportive e incaricate dei servizi comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al Prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. • Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

  10. Striscioni È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono). Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione: inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza. Ruolo delle Società: La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a 10.000 posti (dalla prossima stagione scesa a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore. Ruolo dei responsabili della sicurezza: il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”.

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