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Corso Formazione Professionale: La Vigilanza Edilizia

Corso Formazione Professionale: La Vigilanza Edilizia. A cura del Dott. Biagio Palma Comandante Polizia Locale. Diritto di edificare. La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42).

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Presentation Transcript


  1. Corso Formazione Professionale: La Vigilanza Edilizia A cura del Dott. Biagio Palma Comandante Polizia Locale

  2. Diritto di edificare • La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42). • Rientra nelle facoltà del proprietario anche il diritto ad edificare (ius aedificandi), il diritto cioè a realizzare sul suolo opere e strutture destinate ad usi vari.

  3. Diritto di edificare • Il diritto ad edificare interferisce con altri diritti o altri beni sia pubblici che privati che meritano tutela adeguata (l’ambiente, il paesaggio, la salute, i diritti di terzi, ecc.). • Sorge quindi la necessità di porre delle limitazioni all’attività edilizia in modo da conciliare i vari interessi.

  4. Prima del Testo Unico • Legge n° 1150/42: introduceva l’obbligo della licenza edilizia per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione; • Legge n° 765/67: ampliamento delle restrizioni; • Legge n° 10/77: introduceva l’obbligo della concessione edilizia onerosa, l’attuazione programmata del P.R.G.; • Legge n° 457/78: introduce norme specifiche sull’edilizia residenziale, individua la tipologia dei lavori rientranti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo precisando il titolo abilitativo richiesto per ogni tipologia d’intervento;

  5. Prima del Testo Unico • Legge n° 94/82: introduce l’autorizzazione gratuita per determinate opere e la qualificazione del silenzio assenso nel rilascio dell’autorizzazione; • Legge n° 47/85: dettava norme in materia di controllo prevedendo misure contro l’abusivismo ed il condono per le opere antecedenti il 1°ottobre 83; • Legge n° 724/94, art. 39 (finanziaria 95) e Legge n° 622/96: reintroduzione del condono edilizio per le opere realizzate prima del 31/12/93. Modifiche ed integrazioni alla L. 47/85.

  6. DPR 380/01 T.U. Edilizia Con il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 si approva il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Con l’emanazione del Testo Unico si procede a coordinare le norme preesistenti e farle confluire in un solo testo.

  7. DPR 380/01 T.U. Edilizia Si compone di tre parti. • La prima parte riguarda la definizione degli interventi edilizi. Riunisce e coordina le norme sui titoli abilitativi, le norme in tema di agibilità ed abitabilità e la disciplina della vigilanza e delle sanzioni; • La seconda parte riguarda le norme in materia di opere in c.a. e costruzioni in zone sismiche; • La terza parte riguarda le norme abrogate e quelle non inserite nel T.U. che rimangono comunque vigenti.

  8. Le modifiche al T.U. • L. 22 maggio 2010, n. 73: ha ampliato le fattispecie di "attività edilizia libera“ e "totalmente libere" ed attività soggette a preventiva "comunicazione di inizio lavori"; • L. 30 luglio 2010, n. 122: previsione, in luogo della D.I.A. un nuovo istituto: la "Segnalazione Certificata di inizio attività“ • Legge 12 luglio 2011 n.106: (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011: conferma che la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A.;

  9. Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

  10. Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

  11. Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

  12. Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

  13. Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: • e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

  14. Attività edilizia liberao a “comunicazione” • Attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall'art 6, c.1, T. U. DPR 380/2001;

  15. Comunicazione inizio lavori Due tipi di comuncazione • COMUNICAZIONE SEMPLICE SENZA PROGETTO • COMUNICAZIONE QUALIFICATA CON PROGETTO

  16. Titoli abilitativi T.U. Titolo Abilitativo Formale Titolo Abilitativo Sostanziale CIL SCIA DIA Titolo abilitativo a tutti gli effetti e con lo stesso valore giuridico nei limiti imposti dalla legge anche se non è rilasciato dal dirigente incaricato. PERMESSO DI COSTRUIRE Atto tipico rilasciato dal dirigente dello specifico ufficio tecnico consente la realizzazione di opere edili o interventi diversi nella misura e limiti previsti dal medesimo atto amministrativo e dalla specifica normativa.

  17. Titoli abilitativi formali TIPOLOGIA NORMATIVA Se previsto dagli strumenti urbanistici; Leggi regionali - Str. urban. TU DPR n° 380/2001; Leggi regionali - Str. urban. D.lgsnn° 387/03 – 28/11 TU DPR n° 380/2001; Leggi regionali - Str. urban. • Nulla osta; • Autorizzazione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) • Permesso di costruire Concessione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) • AIA; (rilasciata dalla regione o provincia se delegata)

  18. Titoli abilitativi sostanzialida presentare allo Sportello Unico Edilizia TIPOLOGIA NORMATIVA Leggi regionali strumenti urbanistici; (man. ord. int. minori) DPR n° 380/01, art. 6; Leggi regionali, L. n° 122/10; DPR n° 380/2001, art. 22, 23, 37; Leggi regionali Str. urban.. DPR n° 380/01 – artt. 10, 22, 23, 44; Leggi regionali - Str. urban. - DPR n° 380/01, artt. 10, 22, 23, 44; D. Lgs. n°387/03, D.Lgs. n° 28/11, DPR 380/01, Leggi Regionali, Strum. Urbanistici. • CIL; com. inizio attività semplice; • CIL; com. inzio attività asseverata; • SCIA; • SCIA (SUPER); (Calabria Umbria); • DIA (SUPER); • DIA; • PAS;

  19. C. I. L. “semplice” La comunicazione di inizio lavori semplice consente di eseguire opere di: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

  20. C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: • gli interventi di manutenzione straordinaria, ed opere interne, sempre che NON RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALIdell'edificio, non comportino AUMENTO del numero delle unità immobiliari e non implichino INCREMENTO dei parametri urbanistici; • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; continua……

  21. C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

  22. Permesso di costruire • Attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 T.U. DPR 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso); la relativa disciplina è dettata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. DPR 380/2001;

  23. La super DIA • Attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. DPR 380/2001); la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett c, D. L. 70/2011;

  24. La S.C.I.A. • Attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011;

  25. La Normativa Regionale • Legge Regione Campania 28 dicembre 2009, n° 19 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. (piano casa); • Legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n° 16 “Norme sul governo del territorio”; • Legge Regione Campania 18 novembre 2004, n° 10 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; continua….

  26. La Normativa Regionale • Legge Regione Campania 10 dicembre 2003, n° 21 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; • Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n° 19. «Procedure per il rilascio del permesso per costruire e per l’esercizio degli interventi sostitutivi. Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività».

  27. Titoli abilitativi Tipici/formali Atipici/sostanziali SCIA; CIL; PAS (procedura abilitativa semplificata) • Permesso di costruire; • SuperDIA.

  28. I CONTROLLI SULl’attivita’ edilizia

  29. Attività della Polizia Locale Prende notizia di ogni abuso edilizio, ne ricerca gli autori ed impedisce che vengano portati ad ulteriore conseguenza INFORMA Il Responsabile alla vigilanza edilizia che a sua volta informa il Presidente della Provincia, eventuali titolari di particolari vincoli e competenze e la Procura della Repubblica solo per gli illeciti edilizi soggetti al regime di permesso di costruire. L’omessa denuncia di reato è punita dagli artt. 361 e 363 del c.p.. L’obbligo delle comunicazioni non esiste: - quando il reato è perseguibile a querela; - quando non si è riusciti ad individuare gli elementi essenziali del fatto; - quando è ancora in corso la verifica della tipologia dell’abuso.

  30. Accesso al cantiere Per cantieri complessi, prima di effettuare l’accesso è opportuno avere l’ausilio di un tecnico. In caso di resistenza all’accesso, la PG può accedervi con la forza. Se il cantiere è una privata dimora si dovrà richiedere l’autorizzazione all’accesso al PM.

  31. Controllo esterno Verifica occupazione spazio pubblico e pagamento diritti di occupazione e pubblicità Controllo dell’esposizione del cartello e dello stato della recinzione di cantiere

  32. Cartello di cantiere • Deve essere previsto dal regolamento edilizio e deve riportare: • tipologia dell’intervento da realizzare; • estremi del titolo autorizzativo; • generalità del committente; • impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori; • generalità del progettista architettonico; • generalità del progettista strutturale; • generalità del direttore dei lavori; • generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori; • generalità del responsabile della sicurezza; • generalità del progettista e D.L. impianto elettrico; • generalità del progettista e D.L. impianto meccanico.

  33. Nel cantiere Chiedere di esibire i disegni tecnici; il permesso di costruire o DIA con il progetto per il contenimento energetico di cui alla legge n. 10/91. Se i disegni, la DIA o il permesso di costruire non sono in cantiere procedere alla contestazione della violazione al Reg. Edilizio. Chiedere, al responsabile della sicurezza nel cantiere, il piano di sicurezza e la documentazione relativa ai macchinari, ai mezzi individuali, all’impianto elettrico ed al ponteggio, verificare le opere provvisionali inerenti scavi o a copertura di percorsi obbligatori; verbalizzare le presunte inosservanze da segnalare all’ ASL di zona.

  34. Controllo dei lavori • Effettuare il rilievo fotografico delle opere abusive; • se soggette a permesso di costruire diffidare di • proseguire i lavori. • redigere eventuale verbale di sopralluogo. • Si possono riscontrare: • regolarità delle opere; • l’assenza di permesso di costruire o DIA; • totale difformità; • variazioni essenziali; • parziale difformità; • varianti in corso d’opera.

  35. Adempimenti Se si tratta di opere soggette a SCIA/CIL si informa solo il Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia Se sono opere soggette a permesso di costruire si notizia il responsabile alla vigilanza edilizia, il Presidente Provincia e la Procura Repubblica Qualunque sia l’esito dell’ispezione si redige il verbale rilasciandone copia al responsabile di cantiere o altro soggetto responsabile.

  36. Attività della Procura della Repubblica PUBBLICO MINISTERO Chiede al GIP l’eventuale proroga del termine di indagine • Chiede l’archiviazione al GIP perché: • reato estinto per avvenuta sanatoria; • reato infondato; • reato prescritto. Per le violazioni di cui all’art. 44 del DPR • 380/2001, lettera b), la prescrizione opera dopo 3 anni; mentre per le violazioni di cui alla lettera a) la prescrizione opera dopo 18 mesi. Chiede al GIP il rinvio a giudizio.

  37. Attività dell’Autorità Giudiziaria GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI Concede la proroga di indagine, ordina la riapertura delle indagini oppure accoglie la richiesta di archiviazione. Accoglie le richieste del PM rinviando a giudizio i responsabili dell’abuso edilizio. Con il consenso del PM possono chiedere il patteggiamento o il giudizio immediato. Possono comminare sanzioni, nel massimo delle pene, con ammenda fino a € 51.645 ed arresto fino a 2 anni.

  38. Infrazioni in materia edilizia Nell’attività edilizia le violazioni alle leggi o strumenti urbanistici che disciplinano la materia, possono essere di carattere amministrativo e di carattere penale. Nel primo caso l’infrazione comporta come sanzione, il pagamento di una somma di denaro (detta pecuniaria), mentre nel secondo (contravvenzione), la pena prevista dal codice è quella dell’ammenda e dell’arresto.

  39. Individuazione delle violazioniNATURA DEGLI ATTI ILLECITO AMMINISTRATIVO ILLECITO PENALE Violazione alla legge penale. Il reato si classifica in delitti e contravvenzioni. Autorità competente per i reati edilizi: Procuratore della Repubblica • Violazione di una legge o di un regolamento che comporta come sanzione solo il pagamento di una somma di denaro. Autorità amministrativa competente: Dirigente incaricato

  40. Individuazione delle violazioni Aspetti amministrativi Aspetti penali L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: Permesso a costruire, DIA e AIA, costituisce reato e quindi riveste carattere penale. • L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: SCIA, CIL, e PAS, costituisce illecito civile e quindi riveste carattere amministrativo.

  41. Atti di polizia amministrativa - giudiziaria ILLECITO AMMIN.TIVO ILLECITO PENALE Notizia di Reato al Procuratore della Repubblica. Rapporto al Dirigente, alla Regione. • Relazione al dirigente (sportello unico, ufficio tecnico edilizia privata).

  42. Tipologia lavori edili LAVORI LIBERI CONTROLLO AMM.TIVO CONTROLLO PENALE E AMM.VO RIPRISTINATORIO Manutenzione ordinaria ed altri (art. 6 TU) VIGILANZA: (nessun intervento) ( Art. 6 TU) (Salvo reg.to edilizio) Titoli: (SCIA – CIL - PAS) e DIA normale, autorizzazione In caso d’abuso: ILLECITO AMMINISTRATIVO VIGILANZA (Polizia Amm./Giudiziaria): - RELAZIONE - Al Dirigente incaricato Titoli: Permesso di costruire DIA e AIA In caso d’abuso: REATO Polizia Giudiziaria: - NOTIZIA DI REATO al P.M. - Rapporto d’abuso edilizio: - Al dirigente incaricato - Alla Regione

  43. Attività edilizia libera • Nulla osta: per manutenzione ordinaria; • Riparazioni e rinnovamento delle finiture; lavori tesi a mantenere in efficienza gli impianti e altri interventi previsti dall’art. 6 TU.

  44. A controllo solo amministrativo Opere ed interventi realizzabili con: SCIA, CIL e PAS. Interventi che NON possono portare modifiche: • della superficie utile; • della volumetria; • della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; • dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso comportano il pagamento di una sanzionepecuniaria.

  45. A controllo penale e ripristinatorio Opere e interventi realizzabili con: Permesso a costruire, SperDIA, AIA. Che possono portare modifiche: • della superficie utile; • della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; • dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso costituiscono REATO EDILIZIO (art. 44 T.U.)

  46. Costruzioni in aree sismiche Tutti i 551 comuni della Campania sono stati classificati sismici di: I^ ctg. (23%) - alto rischio II^ ctg. (65%) - medio rischio III^ ctg. (12%) - basso rischio L’ultima classificazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7/11/02 COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA In zona sismica tutte le opere e i lavori a farsi presuppongono il rilascio del provvedimento di Autorizzazione/deposito sismico da parte della Regione – Uffici del Genio Civile.

  47. Costruzioni in aree sismichenorme di riferimento NORME TITOLI ABILITATIVI AUTORIZZAZIONE SISMICAè necessaria per i titoli abilitativi; Permesso di costruire e superDIA. DEPOSITO DEL PROGETTO: è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo CIL qualificata e SCIA. • Artt. da 83 a 106 T.U. D.P.R. 380/01. • Ordinanza PCM n° 3724/ 03. • Legge Regione Campania n° 19/09. • Esclusi “lavori minori” elenco approvato con d.d. n° 65/10. BURC n° 55/10.

  48. Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA • Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.

  49. Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo C.I.L. SEMPLICE • Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.

  50. Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo C.I.L. QUALIFICATA • Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3. • Nella zona 4 solo la dichiarazione del progettista che le opere rispettano la disciplina sismica.

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