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CORSO DI FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE. “SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DELL’ALGORITMO MOVA RISCH PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” LA SORVEGLIANZA SANITARIA COME ELEMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE. Dottoressa FRANCA LUONGO – Dottoressa LORELLA LUTI Dottor FABIO FILIPPI.

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  1. CORSO DI FORMAZIONE “SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DELL’ALGORITMO MOVA RISCH PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” LA SORVEGLIANZA SANITARIA COME ELEMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE Dottoressa FRANCA LUONGO – Dottoressa LORELLA LUTI Dottor FABIO FILIPPI

  2. ALCUNI RICHIAMI NORMATIVI IL RUOLO ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE VENGONO DEFINITI NEI DECRETILEGISLATIVI 277/91 - 626/1994 - 25/2002 LA LETTURA DI ALCUNI PASSI DEL DISPOSTO LEGISLATIVO CI PERMETTE DI MEGLIO IDENTIFICARLI E DI COMPRENDERE COME LA SORVEGLIANZA SANITARIA ED IL CONTRIBUTO DEL MEDICO COMPETENTE SIANO ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

  3. DECRETO LEGISLATIVO n. 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE E 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.  (pubblicato su : G. U. 27.08.1991, n. 200).

  4. Art. 4 (Obblighi del medico competente) • Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all’art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente … omissis … • Il medico competente esprime giudizi di idoneità specifica al lavoro. • 3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce ed aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio … omissis … • 4. Il medico competente fornisce informazioniai lavoratori sul significato dei controlli cui sono sottoposti; … omissis … • 5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell’esposizione relativi alla sua persona. • 6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro … omissis …

  5. DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.  (pubblicato su : G. U. 12.11.1994, n. 265, s.o. n. 141).

  6. Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

  7. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 dell'8 marzo 2002)

  8. Art. 72-ter (Definizioni) Ai fini del presente titolo si intende per: e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

  9. Art. 72-quater (Valutazione dei rischi) 1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: … omissis … g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese. … omissis … 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente lavalutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.

  10. Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediantel'applicazione delle seguenti misurenell'indicato ordine di priorità: … omissis … d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies

  11. Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria) - 1 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazionedel rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare

  12. Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria) - 2 3. Il monitoraggio biologicoe' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischie comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

  13. Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria) - 3 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medicocompetente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

  14. Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

  15. IL MEDICO COMPETENTE COME SI VEDE ASSUME UN RUOLO ANCORA PIU’ ATTIVONELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ED IN PARTICOLARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA SORVEGLIANZA SANITARIA ED IL MONITORAGGIO BIOLOGICO, CHE DI QUESTA E’ PARTE INTEGRANTE, ASSUMO QUINDI VALENZA NELL’AMBITO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  16. IL TITOLO VII bis PREVEDE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NON SOLO DELL’ESPOSIZIONE VALUTARE SOLO L’ESPOSIZIONE NON VUOL DIRE ANCHE FARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA PAROLA RISCHIO E’ IMPLICITO IL CONCETTO DI DANNO LE CONOSCENZE TOSSICOLOGICHE SONO APPANNAGGIO ESCLUSIVO DEL MEDICO LA PRESENZA DEL MEDICO IN SEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUO’ ESSERE SURROGATA DA NESSUN ALTRO SOGGETTO

  17. I diversi momenti di interventodel Medico Competente PRIMA (al momento della valutazione preliminare del rischio) partecipazione attiva alle misure di valutazione del rischio chimico e dei suoi possibili effetti DOPO (successivamente alla valutazione) attivazione della sorveglianza sanitaria come misura specifica di prevenzione

  18. Obbligo di sorveglianza sanitaria (come da D.Lgs. 25/2002) L’obbligo vige quando: • Quando il rischio espositivo ad agenti chimici pericolosi per la salute (classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo) non è definibile come “moderato”. • Sono esclusi gli agenti pericolosi solo per la sicurezza ed i corrosivi. • Per gli agenti cancerogeni e mutageni si applicano le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. • Rimane l’obbligo per altri agenti chimici non classificati come pericolosi per la salute ma che lo possono diventare a seconda del modo d’uso, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

  19. Strumenti della sorveglianza sanitaria • Analisi del documento di valutazione sui rischi • Conoscenza del profilo di rischio della mansione • Conoscenza del profilo di rischio individuale • Valutazione delle ipersuscettibilità • Conoscenza dello stato di salute o malattia • Analisi dei risultati della valutazione espositiva • Protocollo sanitario con le sue periodicità • Accertamenti sanitari appropriati • Monitoraggio biologico

  20. PER MONITORAGGIO BIOLOGICO SI INTENDE Il vocabolario della lingua italiana TRECCANI riporta alla voce: monitoraggio – osservazione, a scopo di controllo, di una grandezza variabile eseguita mediante appositi strumenti (denominati monitor). biologico – che si riferisce alla biologia o agli esseri viventi (biologia: termine coniato dal naturalista tedesco G.R. Treviranus nel 1802: l’insieme delle scienze che hanno per oggetto la vita degli animali e delle piante)

  21. PER MONITORAGGIO BIOLOGICO SI INTENDE Un’attività connessa alla rilevazione dello stato di salute sistematica, continua o ripetitiva, finalizzata se necessario all’adozione di misure correttive che utilizza biomarcatori di esposizione. L’O.M.S. precisava nel 1984 che il M.B. consiste nella misura degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti nei tessuti, nei secreti, nell’aria espirata del soggetto esposto al fine della valutazione dell’esposizione e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti.

  22. IL MONITORAGGIO BIOLOGICO COSTITUISCE UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INSIEME CON IL MONITORAGGIO AMBIENTALE RISPETTO AL QUALE SI CARATTERIZZA IN QUANTO Tiene conto dell’esposizione complessiva e delle diverse vie di assorbimento dell’agente chimico Tiene conto delle variabilità in grado di determinare un diverso assorbimento a parità di concentrazione ambientale (es.: diversi carichi di lavoro determinano una diversa ventilazione polmonare e quindi un diverso assorbimento) Tiene conto delle caratteristiche individuali degli esposti

  23. IL MONITORAGGIO BIOLOGICO COSTITUISCE UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Corrette procedure di monitoraggio biologico rappresentano generalmente una conferma del grado di esposizione ambientale e vanno impiegate regolarmente nel corso dei controlli sanitari preventivi e periodici così come indicato da consolidate norme di prevenzione ed in alcuni casi anche specificatamente dalla legislazione vigente; risulta particolarmente utile in presenza di sostanze che siano assorbibili anche attraverso la cute.

  24. INDICATORI DI DOSE Il monitoraggio biologico viene effettuato mediante l’esecuzione di esami di laboratorio che possano essere distinti in: 1 - indicatori di dose interna 2 – indicatori di effetto

  25. INDICATORI DI DOSE INTERNA Gli indicatori di dose interna possono essere ulteriormente classificati in: 1 - Indicatori di dose biologica effettiva: indicano la quantità dei tossici nei siti in cui esercitano il loro effetto; stimano la quantità reale di sostanza che interagisce con i siti di azione (es. la determinazione della HbCO valuta l’ossido di carbonio che è direttamente legato all’Hb, suo sito di azione). 2 – Indicatori di esposizione: forniscono una stima del grado di esposizione e sono correlati ai livelli ambientali. I selettivi sono basati sulla misura diretta delle sostanze chimiche come tali o dei loro metaboliti. I non-selettivi valutano in modo aspecifico l’esposizione ad un gruppo di sostanze chimiche (es. metaboliti diazopositivi per esposizione ad amine aromatiche); non risultano adeguati per il controllo dei singoli soggetti per la difficoltà insita nella valutazione dei risultati ottenuti). 3 – Indicatori di accumulo: valutano l’entità delle sostanze nei tessuti e/o negli organi deposito (es. determinazione del piombo dopo somministrazione di chelanti o la determinazione di pesticidi nel tessuto adiposo).

  26. INDICATORI DI EFFETTO Gli indicatori di effetto sono costituiti da esami che tendono ad individuare precocemente alterazioni reversibili degli organi bersaglio causate dal tossico a dai suoi metaboliti (si tratta in genere dell’attività esercitata su sistemi enzimatici, es. ALA urinario e ZnPP per il piombo). Nel corso dei controlli sanitari periodici possono inoltre essere eseguiti anche esami miranti ad evidenziare alterazioni a carico degli organi bersaglio (indicatori di danno). Tali accertamenti evidenziano stati patologici in fase sia iniziale che conclamata e pertanto rientrano più propriamente in un programma di diagnosi precoce piuttosto che di monitoraggio biologico vero e proprio. Tali esami sono per altro in grado di evidenziare gli effetti che si possono manifestare anche a livelli di concentrazione ambientale rientranti nei limiti di accettabilità e quindi identificare i soggetti ipersuscettibili.

  27. IL MONITORAGGIO BIOLOGICO E’ SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITA’ DI ADEGUATI METODI ANALITICI Per molte delle sostanze impiegate a livello industriale non si conoscono ancora sufficientemente bene le caratteristiche tossicocinetiche e tossicodinamiche, quindi la scelta del test da eseguire deve privilegiare gli indicatori dei quali è noto il rapporto dose/effetto (sulla base di studi sperimentali e di dati epidemiologici). Negli ultimi anni il livello di esposizione ambientale a tossici risulta solitamente limitato, quindi è indispensabile l’utilizzo di indicatori che possano rilevare anche esposizioni molto contenute MICROESPOSIZIONI Tali basse esposizioni comportano inoltre la possibile sovrapposizione fra i risultati ottenuti in gruppi, rispettivamente, di esposti e non-esposti, rendendo difficoltosa l’interpretazione corretta dei dati analitici; in questi casi può essere utile il ricorso all’analisi statistica

  28. REQUISITI NECESSARI DEL METODO Nella scelta degli esami da eseguire bisognerà privilegiare quelli per cui esistono metodi analitici che soddisfano alcuni requisiti: 1 – precisione - espressione quantitativa di quanto i risultati di una stessa misura ripetuta siano vicini tra loro (ripetibilità dei risultati nello stesso laboratorio e riproducibilità in laboratori diversi) 2 – accuratezza - quanto vicino si posizionino al valore reale una serie di misurazioni (ESATTEZZA) 3 – sensibilità - la capacità di rilevare anche la più piccola variazione della concentrazione dell’analita 4 – limite di rilevabilità - la capacità di rilevare anche la più piccola concentrazione con un certo grado di sicurezza 5 – specificità - capacità di rilevare selettivamente l’analita di interesse escludendo sostanze chimiche affini, presenti nella matrice 6 – robustezza – capacità del metodo di non essere influenzato per effetto di variazioni nella fase di esecuzione (es. dovute ad operatori diversi) 7 – recupero - la capacità di determinare tutto l’analita presente nella matrice (il recupero è anch’esso una misura dell’esattezza del metodo) 8 – bassa incertezza – l’incertezza caratterizza la dispersione dei valori attribuiti (ERRORE) 9 – basso rischio per i lavoratori – non di pertinenza tecnica, ma non per questo meno importante Le tecniche cromatografiche (gascromatografia e liquicromatografia), la gas massa e la spettrofotometria in assorbimento atomico sono quelle che offrono i risultati più corretti rispetto a tecniche più tradizionali (metodi colorimetrici).

  29. MATERIALI BIOLOGICI SU CUI VENGONO EFFETTUATI I TEST 1 - ARIA ESPIRATA 2 – SANGUE 3 – URINE 4 – TESSUTO ADIPOSO 5 – CAPELLI 6 – SALIVA 7 – SUDORE 8 - FECI Nei vari paesi vengono privilegiati ora uni, ora altri substrati: In Olanda viene utilizzata più frequentemente l’aria espirata In Germania il sangue e l’urina Negli U.S.A. si applica un sistema misto Nel nostro paese solitamente viene effettuato il monitoraggio biologico su urine e sangue e solo più raramente su altri substrati.

  30. VALORI GUIDA Il monitoraggio biologico prevede il confronto dei risultati ottenuti nell’ambito della sorveglianza sanitaria con valori guida che ne permettano l’interpretazione. Rientrano nei valori guida sia i valori di riferimento che i valori limite.

  31. VALORI DI RIFERIMENTO I VALORI DI RIFERIMENTO SONO I VALORI DEFINITI “NORMALI” CHE SI RISCONTRANO NELLA POPOLAZIONE GENERALE NON ESPOSTA DIRETTAMENTE PER MOTIVI PROFESSIONALI AD AGENTI CHIMICI

  32. VALORI LIMITE BIOLOGICI I VALORI LIMITE BIOLOGICI SONOVALORI DEFINITI COME “LIVELLI AL DI SOTTO DEI QUALI NON SI MANIFESTANO EVIDENTI EFFETTI NEGATIVI PER LA SALUTE” DEI SOGGETTI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI AD AGENTI CHIMICI

  33. EVENTO SENTINELLA L’EVENTO SENTINELLA (LIVELLO DI AZIONE) E’ UNO STRUMENTO (UTILIZZATO ATTUALMENTE DALL’U.F. LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA m.o.m. TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE DI FIRENZE) FINALIZZATO ALLA SEGNALAZIONE AL MEDICO COMPETENTE DELLE SITUAZIONI ESPOSITIVE DI MAGGIOR RILIEVO. E’ PUR SEMPRE UN VALORE NORMALE IN QUANTO NON ESISTE AL MOMENTO ATTUALE ALCUNA EVIDENZA IN LETTERATURA DI EFFETTI AVVERSI ALLA SALUTE PER TALE CONCENTRAZIONE. EVENTO SENTINELLA = 95° PERCENTILE DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI RITROVATI NELLA POPOLAZIONE ESPOSTA

  34. TABELLA EVENTI SENTINELLA E B.E.I.

  35. TABELLA EVENTI SENTINELLA E B.E.I.

  36. TABELLA EVENTI SENTINELLA E B.E.I.

  37. Superamento dei valori limite biologici Nel caso in cui, all'atto della sorveglianza sanitaria, si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro ed esegue una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

  38. SOLVENTI MAGGIORMENTE UTILIZZATI IN ALCUNI CICLI PRODUTTIVI

  39. Frequenza di riscontro superamento del TLV di 9 solventi nel corso di indagini ambientali Da “MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A XENOBIOTICI” Autori C. Minoia e L. Perbellini Finito di stampare Dicembre 2003

  40. BENZENE USI INDUSTRIALI Il benzene è noto per i gravi effetti lesivi ematomidollari verificatisi in passato, prima della legge 245/63, che ne ha vietato l’impiego come solvente. Circa il 90 % del benzene oggi prodotto trova impiego nei processi di sintesi per la fabbricazione di materie plastiche , pesticidi, esplosivi, prodotti farmaceutici, cosmetici, coloranti, ecc. Costituisce infatti un’importante materia di base per la produzione di composti organici come il fenolo, il ciclo-esano, lo stirene, ecc. Il benzene per per le sue ottime proprietà di solvente e per il suo basso costo trovò in passato largo impiego come prodotto commerciale non puro (benzolo) nell’industria della gomma, della plastica degli inchiostri, dei collanti, nell’industria calzaturiera, nell’estrazione di sostanze oleose e grasse. Per la sua elevata volatilità ed il rapido essiccamento è stato usato in rotocalcografia e come solvente di vernici. Le categorie professionali oggi ancora a rischio sono essenzialmente: benzinai, meccanici, vigili urbani, autisti, trasportatori, addetti edilizia stradale (camerieri di ristoranti con sala fumatori ?) ANALITA Ac. T,T-transmuconico urinario: B.E.I 500 mgr/gr creat – evento sentinella 300 (non fumatori) 400 (fumatori) Fenolo urinario: B.E.I. 50 mgr/gr creat

  41. TOLUENE USI INDUSTRIALI Possiede proprietà di solvente simili a quelle del benzene, per cui in molte lavorazioni può essere usato come suo sostituto. Viene correntemente impiegato come solvente di oli, resine, gomma naturale e sintetica, nella pulitura dei metalli, catrame, asfalti, ecc.; come diluente di pitture, vernici, inchiostri per rotocalcografia, ecc. Costituisce una importante materia prima per la fabbricazione di esplosivi e coloranti; per le sue proprietà antidetonanti è un costituente di carburanti per automobili ed aerei. ANALITA Ac. Ippurico urinario: B.E.I. 1600 mgr/gr creat – evento sentinella 1600

  42. XILENE USI INDUSTRIALI E’ impiegato come solvente nell’industria grafica, della gomma, nell’industria di coloranti e di vernici (in genere miscelato con altri solventi), come sgrassante. Nell’industria chimica costituisce un’importante materia prima ed intermedia per la sintesi di sostanze impiegate nella produzione di plastiche e fibre sintetiche. E’ un costituente di carburanti per aviazione. ANALITA Ac. Metil-ippurico urinario: B.E.I. 1500 mgr/gr creat – evento sentinella 500

  43. STIRENE USI INDUSTRIALI Trova largo impiego nella produzione di polimeri (polistirene), di resine e poliesteri e di copolimeri elastomeri, come la gomma butadiene-stirene o l’acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) e particolarmente dei manufatti plastici rinforzati, per esempio da fibre di vetro, come si osserva in campo automobilistico, aeronautico e navale. ANALITA Ac. Mandelico urinario: B.E.I. 800 mgr/gr creat – evento sentinella 500 Ac. Fenil-gliossilico urinario: B.E.I. 240 mgr/gr creat – evento sentinella 150

  44. ETILBENZENE USI INDUSTRIALI Viene usato principalmente come precursore dello stirene nella produzione di resine e poliesteri e nella produzione della gomma sintetica. Si ritrova anche come componente in miscele di idrocarburi utilizzate come solvente o come propellente per motori aeronautici.

  45. n-ESANO USI INDUSTRIALI Gli idrocarburi alifatici sono usati in miscele combustibili. Nell’industria vengono largamente impiegati come solventi di resine, colle e mastici, sgrassanti, diluenti di vernici e solventi per estrazioni speciali. Una larga parte degli idrocarburi alifatici viene trattata per ottenere gli analoghi alogenati. ANALITA 2,5-esandione urinario: B.E.I. 5 mgr/gr creat – evento sentinella 3,2 (corr dens ur 1024)

  46. METIL-ETIL-CHETONE (MEK) USI INDUSTRIALI I chetoni vengono impiegati soprattutto come solventi e come intermedi in sintesi organiche; sono utilizzati nella produzione di esplosivi, lacche, vernici, resine, gomme, oli lubrificanti, cosmetici, farmaceutici, profumi, ecc. Trovano inoltre vasto impiego come solventi di coloranti, vernici, oli, resine, gomme, ecc.

  47. TRICLOROETILENE O TRIELINATETRACLOROETILENE O PERCLORO 1,1,1-TRICLOROETANO USI INDUSTRIALI Trovano ampia applicazione nei più svariati campi di lavoro. In genere, i principali usi di questi composti derivano dallo loro proprietà di essere poco o nulla infiammabili, buoni solventi dei lipidi e dall’avere una bassa tensione superficiale. Da qui l’uso per pulire a secco le cose più diverse (apparecchiature elettriche, contatori per gas, motori, serbatoi e cisterne, stampi, cilindri e pistoni, tessuti, pelli, carte, ecc.), per estrarre oli, resine, profumi, grassi cere, rispettivamente da tessuti e derivati vegetali od animali, per rimuovere acqua da oggetti bagnati, ecc. Per il lavaggio a secco di pelli, pellicce e tessuti viene preferito il tetracloroetilene che, a differenza del tricloroetilene, non scarica i colori sintetici acetati. La categoria professionale oggi più esposta a tetracloroetilene è quella degli addetti alle tinto-lavanderie. ANALITA Ac. Tricloacetico urinario Esposizione a percloro: B.E.I. 3,5 mgr/L – evento sentinella 2,5 Esposizione a Trielina: B.E.I. 100 mgr/gr/creat – evento sentinella 50 Esposizione a 1,1,1-Tricoloroetano: B.E.I. 10 mgr/L

  48. DIMETILFORMAMIDE (DMF) USI INDUSTRIALI E’ impiegata come solvente di resine acriliche nell’attività industriale e nell’industria conciaria per la nobilitazione del pellame. ANALITA Pseudo N-MF urinaria: B.E.I. 15 mgr/L – evento sentinella 13 AMCC urinaria: B.E.I. 40 mgr/L

  49. L’ANALISI NEL TEMPO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO FORNISCE UN UTILE ORIENTAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DI CONSEGUENZA PER LA PREVENZIONE I RISULTATI DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO VENGONO ALLEGATI AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

  50. RELAZIONE SUI RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI D.L. 626/94, articolo 17, punto 1 lettera G D.L. 25/02, articolo 72-decies punto 3 Azienda: Spalmatura del Giglio srl Anno: 2003 Sono stati sottoposti a controlli clinici e/o strumentali numero 27 lavoratori VISITE MEDICHE effettuate in totale: 48 Con nessuna patologia: 38 Con patologia lavorativa: 3 *IPOACUSIA DA RUMORE CLASSE 2° (classificazione secondo Merluzzi e coll. - 1979) [già segnalato negli anni precedenti: invariato] *IPOACUSIA DA RUMORE CLASSE 2° [2-3] (classificazione secondo Merluzzi e coll. - 1979) [già segnalato negli anni precedenti: peggiorato] *ESITI INVALIDANTI frattura avambraccio destro [conseguenza di infortunio sul lavoro del 1997] Con patologia extra-lavorativa: 8 ESAMI EMATOCHIMICI effettuati in totale: 302 Con risultati normali: 253 Con risultati alterati: 49 ESAMI TOSSICOLOGICI effettuati in totale: 120 Con risultati normali: 118 Con risultati alterati: 2 ESAMI AUDIOMETRICI effettuati: 18 Con risultati normali:14 Con risultati alterati da rumore: 2 Con risultati alterati da altra causa: 2

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