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Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it. In collaborazione con. SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli Giovedì 1 Aprile 2010 ANCONA Loggia dei Mercanti - Via della Loggia. I PAGAMENTI INTERNAZIONALI

MikeCarlo
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Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - bacciardistudiolegale.it

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  1. Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it In collaborazione con SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli Giovedì 1 Aprile 2010 ANCONA Loggia dei Mercanti - Via della Loggia

  2. I PAGAMENTI INTERNAZIONALI Come contrattualizzarli, garantirli e recuperarli → Crescente criticità della contrattualistica internazionale. → Crescente necessità della predisposizione appropriata del contratto internazionale. → Plurime ripercussioni del contratto internazionale nei seguenti ambiti: • ambito legale; • ambito commerciale; • ambito creditizio/valutario/finanziario; • ambito logistico; • possibilità di utilizzare procedure rapide ed efficaci per • recuperare i crediti insoluti. → Le condizioni generali di vendita

  3. La scelta del tipo di contratto, • la sua struttura, • i suoi contenuti, • la valutazione del rischio di credito e/o di cambio, • le precauzioni e le soluzioni strategiche: • VARIANO • In riferimento ai Paesi in cui si svolge il rapporto commerciale; • In riferimento al settore merceologico di appartenenza; • In riferimento alla forza contrattuale.

  4. Dal contratto di vendita o agenzia o distribuzione, ai contratti di licenza o di trasferimento di diritti di proprietà industriale e di know-how, ai contratti di fornitura di opere chiavi in mano, ai contratti di joint venture: mai lasciare alla controparte l’iniziativa di redigere il contratto!!!

  5. CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO __.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi riportati nel listino prezzi del VENDITORE in vigore al momento dell’ordine. __.2 Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro / in ________ e per consegne secondo il termine di resa ____ – Incoterms 2000 – ICC – __________. __.3 I prezzi, in conformità all’Incoterm adottato, includono: …montaggio, avviamento, collaudo … __.4 I prezzi non includono: IVA se dovuta, imballaggio, _______________.

  6. CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI Clausola base __.1 Il VENDITORE avrà il diritto di modificare il listino prezzi in qualsiasi momento, a propria discrezione, con il solo obbligo di comunicare la variazione all’ACQUIRENTE con un preavviso minimo di __ (_______) giorni. I nuovi prezzi entreranno in vigore decorso il suddetto termine di __ (_________) giorni.

  7. Clausola di revisione del prezzo per variazione del cambio della valuta __.1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE, denominati in Dollari USA, sono stati concordati e fissati alla data di stipulazione del presente Contratto applicando il rapporto di cambio convenzionale Euro / Dollaro USA = 1,35 (1 Euro = 1,35 Dollaro USA) di seguito definito “Cambio Convenzionale Iniziale”. __.2 Nel caso in cui, nel giorno fissato per l’esecuzione del pagamento, il rapporto di cambio Euro / Dollaro USA, così come risultante dal sito internet www._____________, abbia subito una variazione, in aumento o in diminuzione, di una percentuale maggiore o uguale al ___% (__________ percento) rispetto al Cambio Convenzionale Iniziale, i prezzi dei Prodotti verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, , secondo le modalità di calcolo di seguito riportate: ______________________________

  8. Clausola di revisione del prezzo per variazione dei costi di produzione __.1 Il VENDITORE avrà il diritto di aumentare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi di fabbricazione dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) aumento del costo della materia prima in misura pari o superiore a ______________; b) incrementi del costo della manodopera in misura pari o superiore a ______________; c) aumento dei costi energetici in misura pari o superiore a _______.

  9. Clausola di revisione del prezzo per variazione del costo delle materie prime __.1 Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione dell’ordine da parte dell’ACQUIRENTE, ma prima della data di consegna dei Prodotti, il prezzo del (alluminio) subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, di una percentuale non inferiore al __% (_______ percento), il VENDITORE avrà il diritto di variare, in aumento o in diminuzione, il prezzo dei Prodotti di una percentuale pari a ______________________________________. Al fine di determinare il valore della percentuale di variazione del prezzo del (alluminio) si prenderà come valore di riferimento iniziale il prezzo di chiusura alla data dell’ordine e come valore di riferimento finale il prezzo di chiusura alla data di consegna dei Prodotti, così come risultanti dal listino della Borsa Merci di Londra nelle due date di riferimento.

  10. ESEMPIO DI FORMULA PER LA REVISIONE DEI PREZZI Component price list Basic cost of raw material means the prise of such raw material quoted by the London stock exchange on the date of the order. Reference cost of raw material means the price of that particular raw material as listed by the London stock exchange on the date in which the price has to be adjusted.

  11. Component sale price increase calculation Component price list Basic cost of raw material Reference cost of raw material = 1.20 euros

  12. ESECUZIONE DEL PAGAMENTO • Clausola base • __.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere effettuato mediante: • bonifico bancario alla data/entro ______ __________ • Lettera di credito ………… con pagamento a…………. emessa • da … ……… secondo il form allegato …………… • ………………………………………………………………………..

  13. Rinvio alle condizioni generali di vendita del VENDITORE __.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di vendita del VENDITORE allegate al presente contratto come Allegato - X -.

  14. Pagamento dilazionato __.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere effettuato come segue: a) __% (_______ percento) a mezzo ______________ entro __ giorni dalla data di conferma dell’ordine; b) __%(_______ percento) a mezzo ______________ alla data/entro _________________; c) __% (_________ percento) a mezzo ____________ alla data/entro ____________.

  15. Pagamento dilazionato e correlata garanzia di adempimento __.1 Il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE con il presente Contratto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro i seguenti termini: a) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento della fattura pro-forma emessa dal VENDITORE a conferma dell'ordine; b) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento della fattura commerciale e della conferma scritta da parte del VENDITORE che i Prodotti sono disponibili per la consegna; c) __% (_________ percento), pari a Euro ______ (_________), a 90 giorni data consegna. __.2 Al fine di assicurare il pagamento dei Prodotti, l’ACQUIRENTE fornirà al VENDITORE una garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata, escutibile ed incassabile a prima richiesta, emessa da primaria Banca ________________ che risulti di gradimento del VENDITORE, secondo il form allegato, a garanzia della rata di pagamento del prezzo di Euro ______ (_________) di cui al precedente articolo __.1 paragrafo c).

  16. QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATO IL PAGAMENTO __.1 Tutti i pagamenti del prezzo dei Prodotti dovuti al VENDITORE dall’ACQUIRENTE si considereranno effettuati soltanto nel momento in cui il prezzo dei Prodotti sarà stato accreditato sul conto corrente del VENDITORE.

  17. MORA NEL PAGAMENTO E CONSEGUENZE SULLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI • Interessi • __.1 Eventuali ritardi da parte dell’ACQUIRENTE nell’esecuzione dei pagamenti delle rate di prezzo convenute __________________ comporteranno l’addebito degli interessi di mora • nella misura del x % • ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. italiano 9 ottobre 2002 n. 231 e della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE senza necessità di specifica richiesta o di costituzione in mora.

  18. PENALI • Rischio di nullità delle clausole penali pure; • Necessità di articolare la clausola penale (penalty) sotto forma di prequantificazione del danno (liquidated damages). _. 1 In caso di ritardo rispetto alla scadenze di pagamento contrattualmente convenute, Compratore sarà tenuto a pagare a Venditore una penale pari allo 0,x sull’importo del pagamento ritardato per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia protratto e ciò sino ad un ammontare massimo pari al 20% del pagamento ritardato. _. 1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Venditore si impegna a pagare al Compratore una penale pari allo 0,296 del valore delle forniture effettuate in ritardo per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia verificato, e ciò sino ad un ammontare massimo pari al 5% del controvalore dei Prodotti oggetto di fornitura.

  19. Divieto di eccezione __.1 L’ACQUIRENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti del VENDITORE se non sarà in regola con l’esecuzione dei pagamenti.

  20. Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per singola vendita con consegna unica • __.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori • __.2 Il VENDITORE avrà diritto di sospendere la fornitura e rifutare la consegna dei Prodotti qualora l’ACQUIRENTE ometta l’adempimento di uno o più dei seguenti obblighi: • obbligo di pagare il __% (________ percento) del prezzo alla data/entro _________________; • obbligo di aprire la lettera di credito per il __% (________ percento) del prezzo alla data/entro _________________.

  21. Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per singola vendita con pagamento dilazionato e con consegne ripartite • __.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori • __.2 Nel caso in cui l’ACQUIRENTE non rispetti anche uno solo dei termini di pagamento rateale convenuti all’articolo ___, il VENDITORE, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, avrà il diritto di: • sospendere l’esecuzione delle successive consegne; • Cancellare tutti gli ordini in corso; • richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo della vendita; • vendere o disporre diversamente dei prodotto pronti per la consegna; • __.3 Il diritto di sospendere l’esecuzione delle consegne potrà altresì essere esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà finanziaria dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali, nonché in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e della ammissione alla relativa copertura.

  22. Sospensione delle forniture e decadenza dal beneficio del termine per forniture continuative __.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori __.2 In qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, il VENDITORE avrà il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture, anche relativamente ad ordini già confermati e di richiedere l’immediato pagamento di tutte le somme dovute dall’ACQUIRENTE, anche qualora fosse stato concordato un pagamento rateale o differito, ove si verifichi una delle seguenti circostanze riferibili all’ACQUIRENTE: a) mancato pagamento, anche parziale, di una o più forniture precedenti; b) reiterata inosservanza dei termini di pagamento convenuti in relazione a forniture precedenti. __.3 Il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture potrà altresì essere esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà finanziaria dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali, nonché in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e della ammissione alla relativa copertura.

  23. Pagamento a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata __.1 I termini di pagamento convenuti devono intendersi come essenziali e perentori. __.2 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta, tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE in esecuzione di quanto qui previsto verrà effettuato per mezzo di credito documentario e attraverso l’emissione di lettere di credito irrevocabili, emesse da primaria Banca sita nel Territorio, in favore del VENDITORE e confermate da una Banca di gradimento del VENDITORE, per un importo pari al prezzo da pagarsi per i Prodotti ordinati e da consegnare all’ACQUIRENTE. I termini delle lettere di credito fatte predisporre dall’ACQUIRENTE dovranno essere conformi al form unito al presente contratto come allegato x e risultare accettabili per il VENDITORE al fine di ottenere la conferma da parte della propria banca. __.3 Qualsiasi lettera di credito di cui al precedente articolo __.1 dovrà essere emessa e comunicata contemporaneamente all'emissione da parte dell’ACQUIRENTE dell'ordine per i Prodotti cui si riferisce, fermo restando che il VENDITORE non sarà tenuto a dare esecuzione ad alcun ordine che non sia accompagnato dalla comunicazione della prescritta lettera di credito.

  24. CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ Clausola per vendita singola __.1 Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che il Prodotto descritto all’articolo __ del Contratto è gravato da diritto di riserva della proprietà in favore del VENDITORE. __.2 In virtù del presente accordo, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà sul Prodotto fino a che il prezzo dello stesso, corrispondente ad € __________, non sarà stato totalmente pagato dall’ACQUIRENTE. __.3 L’ACQUIRENTE non rivenderà e non costituirà alcuna garanzia sul Prodotto fino a che non avrà effettuato il pagamento totale del prezzo, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del VENDITORE. __.4 Nel caso in cui ACQUIRENTE dovesse omettere il pagamento del prezzo dovuto, anche qualora dovesse omettere il pagamento di una sola rata del prezzo, così come dovuto in base alle modalità ed ai tempi di pagamento convenuti nel contratto di vendita, il VENDITORE potrà richiedere ed ottenere l’immediata restituzione del Prodotto oltreché il rimborso di tutti i costi e delle spese conseguenti.

  25. Clausola per condizioni generali di vendita o per un accordo di fornitura o per un contratto di distribuzione (da sola non è efficace in quanto il patto di riserva di proprietà deve essere prevalentemente stipulato di volta in volta con riferimento a beni determinati) • __.1 Tutti i Prodotti che il VENDITORE venderà all’ACQUIRENTE saranno gravati da diritto di riserva della proprietà a favore del VENDITORE. Pertanto, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà su tutti i Prodotti venduti all’ACQUIRENTE fino a che il prezzo degli stessi non sarà stato integralmente pagato da quest’ultimo mentre l’ACQUIRENTE sarà semplice depositario dei Prodotti stessi, con il conseguente obbligo di mantenerli in perfetto stato di conservazione. • __.2 L’ACQUIRENTE non venderà né consegnerà a terzi i Prodotti ricevuti dal VENDITORE e non costituirà alcuna garanzia sugli stessi fino a che non avrà eseguito il pagamento integrale del prezzo. • __.3 In caso di mancato pagamento del prezzo entro i termini concordati fra le Parti, VENDITORE avrà il diritto di: • accedere al locali in cui si trovano i Prodotti, rientrarne in possesso e trattenere le rate eventualmente già versate dall’ACQUIRENTE; • ottenere dall’ACQUIRENTE il rimborso di tutti i costi e delle spese sostenuti per rientrare in possesso dei Prodotti; • ottenere dall’ACQUIRENTE il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

  26. LA RISERVA DI PROPRIETÀ IN GENERALE Necessità di prevedere esplicitamente la clausola di riserva di proprietà: • nel contratto di vendita; • o contestualmente/contemporaneamente al perfezionamento del contratto di vendita. • E’ richiesta la stipulazione per atto scritto contestuale/contemporanea alla conclusione del contratto di vendita in Austria, Germania, Spagna e gran parte dei Paesi europei. • E’ richiesta la stipulazione per atto scritto prima della consegna dei beni in Grecia e in Francia.

  27. L’OPPONIBILITA’ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA’ • Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente. • Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti di terzi: • i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla • riserva di proprietà; • i terzi creditori dell’acquirente.

  28. OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE • Si applica la legge che regola il contratto di vendita e, in generale, è richiesto: • forma scritta della clausola di riserva di proprietà; • data certa del documento scritto che contiene la clausola di riserva di proprietà (quando non è contenuta nello stesso contratto di compravendita).

  29. OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI • Si applica la legge nazionale del luogo in cui si trovano i beni o la legge nazionale dell’acquirente estero e occorre rispettare norme e procedure idonee a predisporre una pubblicità per consentire ai terzi di venire a conoscenza della clausola di riserva di proprietà, fra cui: • registrazione del contratto che contiene la clausola in appositi registri pubblici; • apposizione di targhette identificative sui beni oggetti di riserva della proprietà; • richiamo in fattura della clausola; • mantenimento del bene in un determinato ambito/territorio.

  30. Esistono Paesi in cui non è possibile far valere la clausola di riserva di proprietà nei confronti di terzi • per mancanza di norme e procedure di pubblicità; • b) per mancata istituzione di registri pubblici, nei quali registrare la clausola di riserva di proprietà.

  31. STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO ALTERNATIVI ALLA RISERVA DI PROPRIETÀ Pegno non possessorio: in Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica Ceca. Il pegno non possessorio da’ diritto al venditore di richiedere ed ottenere dal giudice competente l’emissione di un provvedimento di restituzione del bene. In caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il venditore potrà soddisfare il proprio credito con un grado di prelazione rispetto ai creditori dell’acquirente. Anche il patto costitutivo di pegno non possessorio deve essere normalmente registrato in apposito registro.

  32. IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO • Procedere in Italia o procedere all’estero? La parte che ha intenzione di agire in giudizio deve anzitutto accertare: • quale Stato o quali Stati attribuiscano ai propri giudici il potere di decidere in ordine a quella controversia; • se la sentenza emessa in uno Stato può essere eseguita nello Stato in cui il debitore dispone di beni che possono venire assoggettati all’esecuzione.

  33. IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO • Procedere in Italia o procedere all’estero? • Le ragioni giuridiche e le ragioni pratiche che presiedono alla individuazione della giurisdizione. • Le ragioni giuridiche: la riconoscibilità e la eseguibilità dei provvedimenti giudiziali in ambito comunitario e al di fuori dell’ambito comunitario. • b) Le ragioni di convenienza: In particolare, la migliore efficacia pratica della scelta della giurisdizione in ambito comunitario e al di fuori dell’ambito comunitario.

  34. Da: ahwuang [mailto:ahwuang@vtlaw.cn] Inviato: mercoledi 11 novembre 2009 16.22 A: Bacciardi & Partners Cc: 'Enzo Bacciardi'; 'Marco Bertini‘ Oggetto: Dear Enzo, Thanks for message. Please find below my detailed answers with respect to your request concerning the debt collection procedure in China. My concepts are based on intensive understanding of the legal, political and social environment of China. Few Chinese people would let you know Chinese courts are corrupted, lazy and greedy. The vice president of China Supreme Court was arrested for his taking 400 Million RMB from an enforcement of judgement. This is only a tiny part of the iceberg. From them you know how corrupted downstream. Almost every judge takes black money. Given that the gravity of evidence is low, I do not expect we could count on Wu Xi Court to grab the evidence for us. I do not expect they would send personnel to Italy to conduct the test. They will say there is no such practice. It only happens the investigations are undertaken domestically. Judicial investigation rarely happens overseas. _Jn our usual practice even if you have overwhelming evidence there is a high likelihood of failure. Let alongside the evidence is insufficient. If I were a_novis_I_would naively dream a chance. But I have to provide my true concerns based on practice rather than imagination. Aidan Aidan Hwuang JtlP- V & T Law Firm Shen Zhen, Beijing & Shang Hai - 35 -

  35. LA CINA VS LA CONVENZIONE DI NEW YORK Per la prima volta dalla sua adesione alla Convenzione di New York nel 1987, la Cina ha negato il riconoscimento e l’esecuzione diuna sentenza arbitrale straniera in quanto ritenuta contrastante con le politiche pubbliche del Paese. Il rifiuto della sentenza, emessa da un tribunale di Parigi in esecuzione delle norme prescritte dall’ICC e riguardante una controversia tra tre società straniere – due serbe ed una del Liechtenstein - contro una società cinese, palesa, in realtà, uno dei nodi cruciali e più critici che caratterizzano i delicati rapporti tra Stato e Comunità Internazionale. L’accettazione della suddetta sentenza avrebbe, infatti, secondo quanto dichiarato dalla Corte Suprema Popolare cinese, finito per intaccare il principio della cosiddetta domestic jurisdiction ovvero la sovranità interna dello Stato. Il fatto, in sé marginale, apre senza dubbio una crepa, di non poco conto, nei rapporti tra Cina e ICC creando un importante precedente nel riconoscimento ed esecuzione delle prossime sentenze internazionali emesse nel rispetto delle norme della Convenzione di New York. This page was exported from - Mondo ADR - Conflict Management e Risoluzione delle Controversie

  36. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE • a)In base alla normativa applicabile in ambito comunitario. • Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale • Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

  37. Articolo 5 del Regolamento CEE n. 44/2001. La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b)ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

  38. b)In base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito comunitario. • Deve essere anzitutto verificata l’esistenza di convenzioni internazionali bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale; • 2. Soltanto se e nel caso in cui non vi siano convenzioni internazionali, si applicano le disposizioni della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218).

  39. c) In base alla clausola di scelta della giurisdizione • La clausola di scelta della giurisdizione deve tuttavia rispondere a due requisiti. • la conformità giuridica della scelta, vale a dire che tale scelta sia consentita e validamente formulata sulla base del diritto (processuale e sostanziale) applicabile in materia; • l’opportunità di tale scelta, vale a dire che tale scelta sia non solo possibile ma anche conveniente per ragioni di tempistica e facilità ad ottenere il titolo giudiziale e ad eseguire tale titolo giudiziale.

  40. L’ESEGUIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI • in ambito comunitario • Procedura di exequatur in base al regolamento (CE) n. 44/2001 e alla Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988. • Titolo esecutivo europeo: regolamento (CE) n. 805/2004 regolamento (CE) n. 1896/2005. • al di fuori dell’ ambito comunitario • Procedura di exequatur in base alle convenzioni bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria.

  41. LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI IN AMBITO COMUNITARIO In generale: Tutte le procedure nazionali italiane i cui provvedimenti giurisdizionali godono di riconoscibilità ed eseguibilità in base alla normativa applicabile in ambito comunitario.

  42. In particolare: • Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento • Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims procedure).

  43. PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca. Ambito oggettivo di applicazione: Si applica alla materia civile e commerciale, fatta eccezione per alcune materie espressamente escluse. Procedura applicabile: Norme di proceduracomuni applicabili in tutti gli Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento di ingiunzione, modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione. Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al Regolamento. L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

  44. PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA’ (SMALL CLAIMS PROCEDURE) Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca. Ambito oggettivo di applicazione: Si applica nelle controversie in materia civile e commerciale il cui valore esclusi interessi e spese non ecceda Euro 2.000. Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti gli Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento, modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione. Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al Regolamento. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro senza che sia necessaria la dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

  45. LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI AL DI FUORI • DELL’AMBITO COMUNITARIO • Tutte le procedure nazionali • i cui provvedimenti giurisdizionali godono di riconoscibilita’ ed eseguibilita’ • in base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito comunitario • ovvero, prevalentemente, in base alle convenzioni internazionali bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria.

  46. I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ANTICIPATORI • Provvedimenti cautelari ed anticipatori in ambito comunitario • Art. 31 Regolamento CE N.44/2001: “i provvedimenti cautelari o anticipatori del recupero previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del citato regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.” • Art. 47 Regolamento CE N.44/2001: “qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del regolamento, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o anticipatori del recupero in conformità alla legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 41. • b) Provvedimenti cautelari ed anticipatori al di fuori dell’ambito comunitario • c) L’attivazione delle garanzie collaterali e della riserva di proprietà

  47. LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE • La notifica nel territorio comunitario degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale • Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 • Modalità di notifica: diretta (di regola) • 2) La notifica al di fuori del territorio comunitario degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. • Normativa di riferimento: Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 e Convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954; • Altre convenzioni bi o plurilaterali • Modalità di notifica: • Diretta • Autorità centrale • Autorità consolare

  48. Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it In collaborazione con Vi ringraziamo per essere intervenuti al SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli …e soprattutto…….

  49. LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ IN BASE ALLA LEGGE ITALIANA 1. Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente. In base alla legge italiana, per rendere opponibile all’acquirente la clausola di riserva di proprietà su un bene mobile, occorre che la stessa sia esplicitamente concordata tra il venditore e l’acquirente alla stipula del relativo contratto di vendita o al perfezionamento della vendita tramite lo scambio di ordine e conferma d’ordine. La necessaria contestualità della clausola di riserva di proprietà, rispetto al contratto di vendita cui accede, comporta che non è sufficiente la presenza della clausola nella sola fattura di vendita al fine di rendere opponibile la riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente. Infatti, la fattura è un mero documento contabile che viene generalmente emesso dal venditore dopo la conclusione del contratto di vendita. L’inserzione della clausola di riserva di proprietà nella fattura, pur non essendo di per sé condizione sufficiente per la validità e l’opponibilità della stessa nei confronti dell’acquirente, è invece una delle condizioni necessarie per l’opponibilità della clausola nei confronti dei creditori dell’acquirente, come illustrato nel seguente paragrafo 1.2.

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