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CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005

CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005. Campo di applicazione e collocazione temporale art. 1. Il ccnl si applica ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato

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CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005

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  1. CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005

  2. Campo di applicazione e collocazione temporale art. 1 Il ccnl si applica ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato La disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo determinato, nel rispetto della legislazione (anche regionale) vigente, è definita in base alla medesima legislazione e in base al contratto individuale di lavoro Di norma, si fa espresso rinvio alla disciplina del ccnl

  3. Concerne il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa ed il biennio economico 2002-2003 per la parte economica ….anche se viene stipulato con oltre tre anni di ritardo, la collocazione è coerente con i contenuti dell’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 .…analoga collocazione riguarda anche il contratto decentrato integrativo (per le Camere soggette) COLLOCAZIONE TEMPORALEart. 2

  4. Perfezionamento del sistema di relazioni sindacali Completamento del sistema di a)conferimento incarichi b)valutazione Miglioramenti retributivi I PRINCIPALI FILONI DI INTERVENTO DEL CCNL

  5. RELAZIONI SINDACALI

  6. E’ confermato il modello delle relazioni sindacali del ccnl 1999 (n.b. distinzione Camere in base al numero dei dirigenti!) La disciplina sulla informazione viene completata mediante la previsione di almeno un incontro annuale, su richiesta, e in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attività. In quest’ultimo caso si tratta di un vincolo negoziale che impone, di fatto, una informazione preventiva seguita, a richiesta, da un incontro (almeno uno!) Le relazioni sindacali: le novità del ccnl (ART. 3)

  7. Viene riformulata la disciplina dei tempi e delle procedure dei contratti decentrati (art. 4) per adeguamenti formali (controlli sui costi, tempi certi di ripresa trattative in caso di rilievi, tecnicità relazione finanziaria ) Viene riformulata la disciplina della contrattazione integrativa territoriale (art. 5) che ora risulta coerente con quella del comparto (iniziativa anche a livello locale) Viene riformulata la disciplina della concertazione (art. 6) per analoghe esigenze di coerenza (infungibilità con altri livelli di relazioni sindacali, soggetti anche diversi da contrattazione, termine a carico OO.SS. per attivare procedura) Le altre novità del ccnl sulle relazioni sindacali

  8. Parte pubblica: i dirigenti espressamente indicati dall’organo di vertice dell’ente Parte sindacale: le RSA costituite espressamente per l’area della dirigenza e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL Le RSA sono certamente formate da dirigenti dell’ente Le OO.SS. designano liberamente i propri rappresentanti in base ai rispettivi ordinamenti; non necessariamente devono essere dirigenti Il dirigente componente della delegazione sindacale, non può essere anche componente della delegazione dell’ente Le delegazioni trattanti

  9. Contrattazione decentrata integrativa Contrattazione territoriale Concertazione Informazione Modello completo delle relazioni sindacali

  10. Le materie di contrattazione decentrata sono oggetto di concertazione(art. 4, comma 4, ccnl 1999 e art. 3, comma 2, ccnl 2005) Gli stessi enti possono definire la disciplina delle medesime materie mediante contrattazione integrativa di livello territoriale (art. 4, comma 4, ccnl 1999 e art. 5 ccnl 2005) ENTI CON DIRIGENTI IN SERVIZIO NON SUPERIORI A CINQUE

  11. INCARICHI DIRIGENZIALI

  12. Tutti i dirigenti hanno il diritto alla attribuzione di un incarico di livello dirigenziale, fatto salvo il caso della sospensiva da ogni incarico di cui all’art. 23bis del ccnl 2005 Conseguenze: il modello organizzativo dell’ente dovrebbe necessariamente prevedere un numero di funzioni dirigenziali pari al numero dei posti di dirigente previsti nella dotazione organica La natura e il livello delle funzioni vengono definiti con gli atti previsti dall’ordinamento vigente AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI art. 10, ccnl 2005 e art. 22 ccnl 1996

  13. Ancora conseguenze: una riduzione delle funzioni dirigenziali dovrebbe prevedere anche la corrispondente riduzione dei posti di dirigente L’eventuale eccedenza di dirigenti rispetto alle funzioni e all’organico, determinerebbe la necessaria applicazione dell’art. 33 del dlgs. 165 del 2001, con la messa in disponibilità dei soggetti interessati. Segue: incarichi …..

  14. VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA PROCEDIMENTI REGOLE EFFETTI SANZIONI

  15. Gli enti sono tenuti ad adottare una specifica disciplina per regolamentare i contenuti e il procedimento di valutazione gli interventi di tutela del dirigente la partecipazione del dirigente a partire dalla contestazione e dal contraddittorio Senza la preventiva disciplina, la valutazione sarebbe illegittima e arbitraria … ACCERTAMENTI NEGATIVI SUI RISULTATI DI GESTIONEart. 13/23bis

  16. I singoli enti devono, altresì, stabilire i differenti interventi “sanzionatori” che devono essere correlati ai diversi “livelli di gravità” degli accertamenti negativi sui risultati di gestione dei dirigenti A tal fine gli enti possono adottare quattro diverse ipotesi sanzionatorie espressamente codificate dal ccnl; occorre, conseguentemente, definire i criteri necessari per almeno quattro diversi livelli di gravità ACCERTAMENTI NEGATIVI SUI RISULTATI DI GESTIONE art. 13/23bis

  17. Riassegnazione alla categoria D, dell’incaricato già dipendente (ove consentito) Affidamento di un incarico di valore economico inferiore (gravità lieve) Sospensione, per i dirigenti a tempo indeterminato, da ogni incarico per un periodo massimo di due anni (gravità media) Recesso dal rapporto di lavoro, nei casi particolarmente gravi (gravità elevata) LE IPOTESI SANZIONATORIE

  18. La gravità della responsabilitàè correlata a due specifiche situazioni: mancato raggiungimento degli obiettivi qualificati espressamente come rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dai documenti di programmazione inosservanza di direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, che siano state espressamente qualificate di rilevante interesse In entrambi i casi si tratta di atti di competenza degli organi di direzione politica o di governo RESPONSABILITA’ PARTICOLARMENTE GRAVE ART. 11

  19. L’accertamento della responsabilità grave costituisce giusta causa di recessoart.11, c.1 L’accertamento deve avvenire nel rispetto della disciplina dell’art. 23 del ccnl 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del ccnl 23.12.1999 (rinvio alla relativa illustrazione) Il recesso per giusta causa non consente la attivazione della procedura di conciliazione e arbitrato (art. 11, c. 2) Non si potrebbe fruire del risarcimento con la indennità supplementare Dovrebbe intervenire prima una pronuncia del giudice che dequalifichi il recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo RECESSO PER RESPONSABILITA’ PARTICOLARMENTE GRAVE

  20. Gli enti sono obbligati a istituire il Comitato dei garanti e a disciplinarne la composizione e il funzionamento Uno dei componenti deve essere un dirigente eletto dalla categoria; il presidente, di norma, è un magistrato, l’altro componente può essere un esperto anche esterno I provvedimenti sanzionatori dell’art. 23bis non possono essere adottati senza il parere del Comitato La inesistenza del collegio impedisce l’iniziativa dell’ente …(con responsabilità dei soggetti inadempienti) COMITATO DEI GARANTIcostituzione e funzionamento art. 15 ccnl 1999

  21. Non sono soggetti al parere del Comitato dei garanti: il recesso per motivi organizzativi, anche come conseguenza della messa in disponibilità ex art. 33 del d.lgs. 165/2001 il recesso per giusta causa, ex art. 2119 c.c., con esclusione di quello per responsabilità particolarmente grave di cui all’art. 11 ccnl 2005 Il Comitato sarebbe competente solo per il recesso conseguente a valutazione negativa COMITATO DEI GARANTI

  22. E’ previsto dall’art. 27, comma 2, del ccnl 1996 nei seguenti termini: fatti o comportamenti particolarmente gravi, anche non direttamente attinenti il rapporto di lavoro, che non hanno consentito la prosecuzione neppure provvisoria del medesimo rapporto L’art. 10 del ccnl 2005 ha previsto diverse situazioni gravi (fatti di rilevanza penale) in cui potrebbero ravvisarsi gli estremi per il recesso per giusta causa RECESSO “GENERALE” PER GIUSTA CAUSA ex art. 2119 c.c.

  23. ART. 4 ccnl 2002 Caso: affidamento di un incarico di valore inferiore, per effetto di processi di riorganizzazione Tutela: la contrattazione decentrata disciplina gli effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico; in pratica, dovrebbe stabilire il tempo e le scadenze per la progressiva riduzione del differenziale retributivo Questa disciplina non si applica quando l’incarico di valore ridotto derivi da valutazione negativa, o in caso di mobilità verso altri enti per effetto di trasferimento o delega di funzioni Si applica giustamente la disciplina organizzativa dell’ente di destinazione CLAUSOLA DI SALVAGUARDIAart. 4 ccnl 2002 e art. 17 ccnl 2005

  24. ART. 17 ccnl 2005 La contrattazione decentrata deve stabilire con certezza il periodo temporale entro il quale si realizza il riallineamento retributivo La relativa scadenza non può essere successiva a quella naturale prevista per l’incarico antecedente E’ esclusa la contrattazione quando l’affidamento di un incarico di valore inferiore derivi da una valutazione negativa di lieve gravità ex art. 23bis. In tal caso l’adeguamento è immediato CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: segue

  25. MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI

  26. c. 1, lett. a: risorse storiche anno 1998 c. 1, lett. c): risparmi derivanti dalle disapplicazioni c. 1, lett. d): incremento dell’1,25% del monte salari 1997 c. 1, lett. f): risorse dei dirigenti trasferiti comma 3: incremento stabile delle competenze comma 3: aumento della dotazione organica comma 4: 6% dei risparmi per riduzione organico RISORSE STABILI DELLA DIRIGENZA art. 26 ccnl 1999

  27. c. 1, lett. b) : risorse da sponsorizzazioni c. 1, lett. e): risorse derivanti da fonti legislative c. 1, lett. h): compensi correlati agli incarichi comma 2: importo massimo dell’1,2% del monte salari anno 1999 comma 3: miglioramento dei servizi RISORSE VARIABILI DELLA DIRIGENZA art. 26 ccnl 1999

  28. Dal settembre 2001, i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali istituite nell’ente, sono stati ridotti di € 3.356,97 (art. 1, comma 2, ccnl 12.2.2002)(L. 6.500.000) annui ….. per il finanziamento del nuovo tabellare Di conseguenza anche le risorse annue “stabili” destinate alla posizione e al risultato hanno subito una riduzione pari alla somma delle singole decurtazioni Tale adempimento doveva essere esattamente illustrato nella costruzione del fondo dal 2002 in poi RIDUZIONE “stabile” delle risorse annuedella posizione e risultato

  29. LE DICHIARAZIONI CONGIUNTE

  30. Si concorda che ogni ente possa adottare nel regolamento degli uffici e servizi una specifica disciplina per il conferimento con contratto a termine di incarichi dirigenziali al personale della categoria D Durante il periodo di durata del contratto a termine, il dipendente interessato dovrebbe essere collocato in aspettativa senza assegni, con anzianità utile. Tale comportamento sarebbe coerente con i principi contenuti nell’art. 19, comma 6, del dlgs. n. 165 del 2001 Comportamento già praticato da molti enti locali Dovrebbero essere superate le residue perplessità dopo le pronunce della Corte dei Conti DICHIARAZIONE n.1

  31. La disciplina dell’art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 non può essere direttamente applicata anche alle autonomie Occorre un formale recepimento secondo le previsioni dell’art. 27 dello stesso dlgs 165 E’ molto opportuno che gli enti prevedano chiaramente anche i requisiti “culturali” e professionali e di esperienza necessari per motivare l’affidamento di funzioni dirigenziali a dipendenti interni Segue: dichiarazione 1

  32. Si concorda sulla necessità di istituire e far funzionare efficaci sistemi di valutazione della dirigenza Si richiamano i noti principi contenuti nel dlgs. n. 286 del 1999 relativamente al servizio di controllo interno Si concorda anche che gli organismi di valutazione (comunque denominati) debbano essere formati con soggetti effettivamente dotati di una specifica esperienza in materia Senza un efficace controllo interno non può essere costruito un modello credibile di valutazione della dirigenza! DICHIARAZIONE N. 2

  33. Si afferma che tra le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell’art. 26, comma 1, lett. e) del ccnl 1999, devono essere ricomprese anche: quelle derivanti dal recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p) del dlgs. 446 del 1997) e quelle correlate agli interventi per la valorizzazione degli uffici finanziari (art. 12, comma 1, lett. b) del dlgs. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996) DICHIARAZIONE N. 4

  34. Le parti qualificano come “eccezionale deroga” le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 23, circa la utilizzazione dell’incremento dell’1,66%. Le relative modalità, pertanto, non possono essere considerate come modifica alla disciplina contrattuale previgente. Impegno delle parti ad esaminare, nel prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche sulla attivazione di polizze assicurative per l’assistenza sanitaria integrativa del SSN DICHIARAZIONI N. 7 e 8

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