1 / 27

DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma

DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma. Prof. Gabriele Catalini. Le riserve. La adesione di uno Stato ad un trattato può avvenire (qualora previsto) in maniera limitata in merito ad alcune clausole.

vanna-eaton
Download Presentation

DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma Prof. Gabriele Catalini

  2. Le riserve • La adesione di uno Stato ad un trattato può avvenire (qualora previsto) in maniera limitata in merito ad alcune clausole. • La RISERVA è un atto unilaterale con il quale uno Stato che partecipa ad un accordo multilaterale esprime (in forma scritta) la sua volontà di non accettare alcune disposizioni dell’accordo che vuole sottoscrivere. • Sono sempre possibili anche quando non previste dal trattato purché compatibili con lo scopo e l’oggetto del trattato stesso (art. 19 Conv. Vienna). • Sono poste alla firma. A volte anche alla ratifica o adesione

  3. Possono consistere: • Nel rifiuto di determinate clausole dell’accordo • Nell’accettazione con modifica di clausole dell’accordo • Nell’accettazione di determinate clausole solo in base ad una certa interpretazione Uno Stato che ritiene che una riserva non sia compatibile con gli scopi del trattato può dichiarare la propria OBIEZIONE ad essa. Se non sono poste obiezioni si intende accettata. Riserve e obiezioni possono essere sempre ritirate senza necessità di accettazione.

  4. Le riserva ossono quindi essere: • ECCETTUATIVE: quando lo Stato intende escludere l’applicazione nei propri confronti da talune clausole del trattato. • INTERPRETATIVE: quando lo Stato intende modificare nei propri confronti l’effetto giuridico di talune norme del trattato.

  5. E’ in ogni caso inammissibile la riserva formulata in termini troppo vaghi o troppo ampi perché sia possibile determinarne esattamente il significato e la portata. (Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Sentenza del 29 aprile 1988 sull’affare Belilos vs Svizzera)

  6. Effetti delle riserve • L’intento della riserva è concedere allo Stato che la oppone una deroga rispetto alle clausole del trattato. • Effetti (Art. 21 Conv. Vienna): • Rispetto a Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione l’effetto della riserva è quello di escludere dall’accordo quelle clausole che sono state oggetto della stessa. • Rispetto agli Stati che hanno apposto obiezioni l’accordo non si forma, giacchè lo Stato obiettore ritiene che la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Ciò non impedisce che per entrambi si formi l’accordo nei confronti degli altri stati: per lo stato obiettore si forma un accordo pieno, per lo Stato riservatario si forma un accordo parziale (che accoglie la riserva) con tutti gli Stati non obiettori. • Riserve e obiezioni possono essere sempre ritirate senza necessità di accettazione.

  7. La riserva, l’accettazione espressa di una riserva e l’obiezione a una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati che hanno qualità per divenire parti al trattato.

  8. Ammissibilità delle riserve ai trattati in materia di diritti umani La discipline dell’ammissibilità delle riserve ha subito recentemente notevoli innovazioni in materia di diritti umani.

  9. In particolare la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il Comitato sui Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite hanno affermato: “Quando uno stato formula una riserva ritenuta inammissibile, l’effetto non è quello di impedire l’applicazione della clausola coperta dalla riserva, né di precludere l’entrata in vigore del trattato per lo Stato che ha effettuato la riserva, almeno per la parte in cui essa è contraria al trattato o incompatibile con il suo oggetto e scopo.”

  10. Il principio ispiratore di questo orientamento è chiaramente quello di assicurare la prevalenza delle norme in materia di diritti dell’uomo rispetto alle esigenza degli Stati sovrani. In caso di contrasto tra due opposte esigenze, la necessità di salvaguardare la più ampia partecipazione possibile degli Stati ai trattati in materia di diritti dell’Uomo e, dall’altro, la volontà di una delle parti a questi trattati di attenuare la portata degli obblighi, occorre propendere per la prevalenza della prima sulla seconda.

  11. Entrata in vigore del trattato • La clausola che prevede l’entrata in vigore viene decisa dalle parti e segue la fase di deposito e di scambio delle ratifiche (art. 24 della Conv. di Vienna). • Nei trattati multilaterali la data di entrata in vigore è in generale subordinata al deposito di un certo numero di ratifiche e al trascorrere di un certo lasso di tempo dopo che sia stato raggiunto il numero di ratifiche necessarie. • Il luogo di deposito delle ratifiche è stabilito dal trattato stesso. • La ratifica non depositata non ha alcun valore al fine della entrata in vigore

  12. Applicazione • Un trattato si applica fra le parti contraenti avendo come parametri • il principio della irretroattività delle norme ivi contenute (le norme non possono regolare fatti o atti anteriori alla loro entrata in vigore) • Il principio della applicabilità a tutto il territorio delle parti contraenti Qualora vi siano trattati che hanno clausole fra loro incompatibili l’applicazione si fa nel seguente modo a) Fra due stati che hanno firmato entrambi i trattati, il trattato successivo abroga le clausole precedenti incompatibili. b) Se uno Stato è vincolato ad un trattato e ne stringe uno nuovo con uno Stato terzo che contiene clausole incompatibili con il primo si applicano gli accordi in maniera diversificata, se compatibili, sempre che nessuna delle parti denuncino il conflitto e ne chiedano la loro soluzione. L’applicazione nei confronti degli Stati terzi: a) se l’accordo crea obblighi per uno Stato terzo occorre che tale effetto fosse desiderato e che tale obbligo sia accettato dai terzi. b) se l’accordo crea diritti per Stati terzi occorre un consenso (anche implicito) di questi anche se tali diritti sono sempre unilateralmente revocabili.

  13. Rispetto I trattati internazionali, una volta entrati in vigore, devono essere adempiuti secondo buona fede. PACTA SUNT SERVANDA

  14. Interpretazione • Differenti metodi • Metodo oggettivistico: si cerca la volontà dichiarata attenendosi al testo e all’oggetto dell’accordo • Metodo soggettivistico: si cerca la volontà effettiva delle parti ricorrendo anche ai lavori preparatori • Teoria dei poteri impliciti: un organo internazionale può utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione (anche facendo riferimento ad altri trattati o a lettere di intenti o dichiarazioni…) per raggiungere gli scopi previsti dal suo trattato istitutivo, anche qualora tali mezzi non siano stati espressamente previsti dal trattato stesso. L’interpretazione è quindi assai estensiva. Per i trattati redatti in più lingue: • si presume che i termini usati abbiano sempre il medesimo significato in più lingue • Nel caso di divergenze di significato non superabili con i normali strumenti interpretativi si dovrà scegliere quella interpretazione che meglio concilia tutti i testi, tenendo conto dell’oggetto e dello scopo del trattato

  15. Emendamenti e modifiche • Emendamenti nei multilaterali: • Gli emendamenti devono giungere ad un accordo di tutte le parti del trattato • La proposta deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti che possono partecipare alla fase di negoziazione e conclusione dell’accordo che introduce l’emendamento • Se qualcuno decide di non aderire all’accordo di emendamento, per questo l’accordo permane nella sua versione originale • Modifiche nei multilaterali: • L’accordo di modifica è concluso tra alcuni degli Stati parti • La modifica non deve essere esplicitamente vietata dal trattato • Non devono pregiudicare la posizione degli Stati che non partecipano alla modifica • Non devono essere incompatibili con l’oggetto e il fine del trattato

  16. La successione nei trattati • Indica la situazione in cui uno Stato subentra ad un altro nel governo di una parte o tutto il territorio • Trasmissibilità dei trattati localizzabili: res transit cum suo onere. I diritti di natura reale o territoriale non si estinguono con il soggetto titolare ma vengono trasferiti al successore (esempi: servitù internazionali, cessioni in affitto di territori…) • Intrasmissibilità dei trattati di natura politica: essi sono legati alla natura dello Stato e al regime in vigore al tempo della sua conclusione (concessione di basi militari…) • Mobilità delle frontiere: quando uno Stato acquisisce un territorio automaticamente estende ad esso tutti i suoi accordi • Teoria della tabula rasa: per questa teoria nella successione non vi è trasmissione degli impegni convenzionali non localizzabili. La prassi internazionale applica questo principio a tutti i trattati non localizzabili

  17. Varie ipotesi di successione • Distacco di territorio • Che va a formare uno stato nuovo: tabula rasa per bilaterali e multilaterali chiusi • Va ad aggiungersi a uno Stato: al suo territorio si applicano quelli dello Stato a cui si aggiunge e si estinguono quelli del vecchio • Smembramento: lo Stato originario si estingue e ne nascono nuovi. Si applicano le regole del distacco puro • Incorporazione: uno stato si estingue ed entra a far parte di un altro. Si applica il principio della mobilità delle frontiere • Fusione: uno o più stati si estinguono e danno vita ad un altro. In questo caso si applica il principio della tabula rasa. • Rivoluzione: implica il mutamento radicale della struttura di governo. La dottrina prevalente si basa sul principio secondo il quale la rivoluzione non porta all’estinzione della personalità giuridica dello Stato, e propende per l’ipotesi della continuità dei trattati che non siano di natura politica

  18. Cause di estinzione I • È la cessazione di ogni e qualsiasi effetto giuridico prodotto in precedenza dal trattato • Un trattato può estinguersi per volontà delle parti ovvero per circostanze che non furono previste • Per volontà delle parti prevista fin dalla sua stesura • Per scadenza del termine previsto • Per raggiungimento dello scopo • Per il verificarsi di una delle condizioni risolutive • Per denuncia o recesso • Per revisione o emendamento • Per volontà delle parti sopravvenuta alla stesura del trattato • Per il raggiungimento di un nuovo accordo che supera esplicitamente o implicitamente il precedente • Per desuetudine: le parti implicitamente abrogano l’accordo perché non si sentono più vincolate ad esso

  19. Cause di estinzione II • Cause estintive non previste • legate alla volontà delle parti • La violazione del trattato da parte di uno dei contraenti • La insorgenza di un conflitto armato (anche se discutibile: per la prassi la guerra ha l’effetto estintivo solo per quelle parti dei trattati che per loro natura o per gli interessi che tutelano, sono incompatibili con lo stato di guerra • Per regola consuetudinaria confliggente con le disposizioni del trattato • Non legate alla volontà delle parti • Per impossibilità dio dare esecuzione al trattato (esempio la permanente scomparsa o distruzione di un oggetto essenziale all’adempimento) • Per la clausola rebus sic stantibus qualora sopravvenga un mutamento radicale delle condizioni che originariamente hanno portato alla stipula del trattato

  20. Le Cause di nullità • Le cause di nullità di un trattato sono quelle circostanze che rendono un trattato inidoneo a produrre i suoi effetti. • Originariamente le uniche cause di nullità contemplate dal DI erano: 1) la violenza esercitata contro il rappresentante dello Stato; 2) il dolo; 3) l’errore materiale. • La Convenzione di Vienna del 1969 prevede ulteriori fattispecie di nullità: 4) corruzione; 5) violazione di norme interne sulla competenza a stipulare; 6) conclusione sotto la minaccia e/o l’uso della forza nel suo complesso; 7) contenuto contrario a norme di jus cogens.

  21. Jus Cogens E’ norma imperativa del diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una successiva norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere (Art. 53)

  22. Art. 53 Conv. di Vienna • E’ nullo ogni trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.

  23. Assolute e relative Assolute: 1) La violenza esercitata sul rappresentante statale; 2) La minaccia e l’uso della forza contro lo Stato; 3) Contrasto con una norma di Jus Cogens

  24. Conseguenze… • Qualsiasi parte al Trattato può invocare la nullità; • Un Trattato non è divisibile in clausole valide e clausole nulle; • L’eventuale acquiescenza delle parti non sana il Trattato; • La nullità opera ex tunc.

  25. Relative: • Errore; • Dolo; • Violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare.

  26. Il vizio va notificato ai contraenti e dopo tre mesi, se nessuno ha obiezioni, la parte può prendere le misure del caso. Se vi sono obiezioni si aprono trattative fra le parti per la conciliazione tra i rispettivi interessi. Dopo un anno in cui la conciliazione non giunge una della parti può rivolgersi alla CIG sottoponendole la questione

More Related