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LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ DI BENI IMMATERIALI

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE A CATEGORIE DI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ DI BENI IMMATERIALI. OPERE DELL’INGEGNO, formano oggetto del diritto d’autore

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LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ DI BENI IMMATERIALI

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Presentation Transcript


  1. REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE A CATEGORIE DI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

  2. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ DI BENI IMMATERIALI • OPERE DELL’INGEGNO, formano oggetto del diritto d’autore • INVENZIONI INDUSTRIALI, brevetto per invenzioni industriali e brevetto per modelli di utilità • DISEGNI E MODELLI • MARCHIO • KNOW HOW

  3. OGGETTO DELL’ESENZIONE PER CATEGORIA • ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA CONCLUSI TRA DUE IMPRESE: il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza per la produzione o la fornitura di beni o servizi

  4. ELEMENTI DA CONSIDERARE PER ESAMINARE GLI EFFETTI RESTRITTIVI • il mercato rilevante • la natura dei prodotti e delle tecnologie interessate • la posizione di mercato delle parti, dei concorrenti, degli acquirenti • l’esistenza di concorrenti potenziali • l’importanza delle barriere all’ingresso

  5. MERCATO RILEVANTE, NATURA DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE INTERESSATE • LA CONCESSIONE DI LICENZE PUO’ INCIDERE SU VARI TIPI DI CONCORRENZA: • sul mercato delle tecnologie (comprendono sia le tecnologie sotto licenza e le tecnologia sostitutive) • sul mercato del prodotto (mercati dei beni e dei servizi considerati sotto il profilo geografico e del prodotto) • su altri fattori di produzione

  6. CALCOLO DELLE QUOTE DI MERCATO • IMPRESE CONCORRENTI: l’esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% di un mercato rilevante delle tecnologie o del prodotto • IMPRESE NON CONCORRENTI: l’esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30% dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto

  7. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO CONCORRENZIALE TRA LE PARTI IN ASSENZA DELL’ACCORDO • NON CONCORRENTI • CONCORRENTI EFFETTIVI SUL MERCATO INTERESSATO • CONCORRENTI POTENZIALI SUL MERCATO DEL PRODOTTO • NON CONCORRENTI SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE

  8. RESTRIZIONI FONDAMENTALI FRA IMPRESE CONCORRENTI • la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi , esempio: accordi diretti sul prezzo o indiretti • la limitazione della produzione o delle vendita, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti che incorporano la tecnologia imposte al licenziatario nell’ambito di un accordo non reciproco, scoraggiano le parti ad espandere la produzione

  9. RESTRIZIONI FONDAMENTALI FRA IMPRESE CONCORRENTI • la ripartizione dei mercati o dei clienti, eccetto: - l’obbligo imposto al licenziatario nell’ambito di un accordo non reciproco di limitare l’utlizzazione della tecnologia sotto licenza ad uno più campi tecnici di utilizzazione o ad uno o più mercati del prodotto - l’obbligo imposto al licenziatario di fabbricare o fornire i prodotti contrattuali esclusivamente per il suo uso personale, inclusa la vendita dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti

  10. RESTRIZIONI FONDAMENTALI FRA IMPRESE CONCORRENTI • la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know how sotto licenza

  11. RESTRIZIONI FONDAMENTALI TRA IMPRESE NON CONCORRENTI • la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita • la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può vendere i prodotti contrattuali, eccettuate le seguenti: - la restrizione delle vendite nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo per i quali il licenziante si è riservato le vendite - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario

  12. RESTRIZIONI FONDAMENTALI TRA IMPRESE NON CONCORRENTI - l’obbligo imposto al licenziatario di fabbricare o fornire i prodotti contrattuali esclusivamente per il suo uso personale, inclusa la vendita dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti, • la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all’ingrosso • la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva

  13. I PERFEZIONAMENTI • il licenziatario non deve essere obbligato a concedere in licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i perfezionamenti che possono essere sfruttati senza violare la tecnologia sotto licenza • il licenziatario non deve essere obbligato a cedere al licenziante o ad un terzo designatogli i diritti riguardanti i perfezionamenti • il licenziatario può contestare la validità o il carattere segreto o sostanziale dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante sul mercato comune, questo per evitare ogni distorsione della concorrenza

  14. VALUTAZIONE INDIVIDUALE • CARATTERE DELL’ACCORDO • POSIZIONE DI MERCATO DELLE PARTI • POSIZIONE DI MERCATO DEI CONCORRENTI • POSIZIONE DI MERCATO DEGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI FABBRICATI SOTTO LICENZA • LE BARRIERE ALL’INGRESSO • LA MATURITA’ DEL MERCATO • ALTRI FATTORI

  15. EFFETTI NEGATIVI • riduzione della concorrenza tra le tecnologie delle imprese operanti su un mercato delle tecnologie o su un mercato dei prodotti che incorporano le tecnologie in questione • la preclusione dei concorrenti • la riduzione della concorrenza nell’ambito della stessa tecnologia tra imprese che producono prodotti sulla base della stessa tecnologia

  16. CONCORRENZA TRA IMPRESE CHE OPERANO SUL MERCATO DELLA TECNOLOGIA O DEI PRODOTTI INCORPORANTI LA TECNOLOGIA - concedono in licenza tecnologie sostituibili • se vi sono obblighi reciproci per nel concedersi i perfezionamenti si restringerà la concorrenza in materia di innovazione • potrebbero nascere comportamenti collusivi

  17. INCIDENZA DEGLI ACCORDI SULLA CONCORRENZA TRA TECNOLOGIE DIVERSE • Creano barriere all’ingresso e all’espansione dei concorrenti Esempio: obblighi di non concorrenza, i terzi avranno un numero insufficiente di licenziatari

  18. RIDUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL’AMBITO DELLA STESSA TECNOLOGIA • Si tratta di imprese che sono in concorrenza tra loro e producono sulla base della stessa tecnologia • Esempi: • Restrizioni territoriali • Limitazione produzione

  19. EFFETTI POSITIVI • incrementi di efficienza che possono superare gli effetti anticoncorrenziali, per valutare tali effetti si considera art. 81 par 3, la deroga all’art. 81 par 1 potrà essere applicabile se: * l’accordo di licenza produrrà benefici economici oggettivi * le restrizioni alla concorrenza devono essere indispensabili per la realizzazione di incrementi di efficienza

  20. RESTRIZIONI COMUNI • Obblighi in materia di royalites • Licenze esclusive e restrizioni alle vendite: si precludono i licenziatari potenziali ma si combatte il parassitismo, se le parti sono concorrenti sul mercato del prodotto la restrizione è giustificata quando in mancanza della licenza il licenziatario non sarebbe potuto entrare sul mercato, inoltre sarebbe scoraggiato se dovesse affrontare la concorrenza diretta del licenziante • Restrizioni alla produzione: negli accordi tra concorrenti sono una restrizione fondamentale eccetto le restrizioni non reciproche. Tra non concorrenti vi è il beneficio nei limiti della soglia ma il licenziante non deve limitare la produzione di altri licenziatari.

  21. RESTRIZIONI COMUNI • Restrizioni nel campo di utilizzazione: tra concorrenti vi è rischio soprattutto se impianti del licenziatario sono attrezzati per usare la tecnologia sotto licenza ed anche la propria, potrebbe essere indotto a ridurre la produzione • Restrizioni relative all’uso interno: beneficio nei limiti delle soglie, nel caso di accordi tra concorrenti vi potrebbero essere effetti negativi se il licenziatario è un fornitore effettivo o potenziale di componenti (ripartizione del mercato tra fornitori) • Licenze abbinate • Obblighi di non concorrenza: rischio è la preclusione nei confronti di tecnologie di terzi e si limita la possibilità di passare da una tecnologia all’altra • Accordi di composizione transattivi e accordi di non rivendicazione

  22. POOL TECNOLOGICI • DEFINIZIONE: accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo ai membri del pool, ma anche a terzi, consentono ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica

  23. NATURA DELLE TECNOLOGIE MESSE IN COMUNE • TECNOLOGIE COMPLEMENTARI • TECNOLOGIE SOSTITUTIVE • TECNOLOGIA ESSENZIALE • TECNOLOGIE NON ESSENZIALI MA COMPLEMENTARI • TECNOLOGIE NON ESSENZIALI

  24. PER EVITARE CHE IL POOL LIMITI LA CONCORRENZA • la partecipazione al pool è aperta a tutte le parti interessate, anche se rappresentano interessi diversi • impegno di includere solo tecnologie essenziali • la commissione si assicurerà che non vengano scambiate informazioni riservate • è meglio che la composizione delle controversie sia affidata a organi o persone indipendenti in modo da assicurare la neutralità

  25. SCHEMA • LE IMPRESE SONO CONCORRENTI? • SI • Potenziali (in assenza dell’accordo avrebbero • effettuato comunque i necessari investimenti • addizionali per entrare sul mkt rilevante • Del prodotto • Effettivi (licenziante e licenziatario operano • entrambi sullo stesso mkt del prodotto o delle • tecnologie) • Tra le tecnologie (concorrenza tra imprese che • Su quale mercato? Delle tecnologie utilizzano tecnologie concorrenti) • Nell’ambito della stessa tecnologia (concorrenza • tra imprese che utilizzano la stessa tecnologia) • NO • Del prodotto • Su quale mercato? • Delle tecnologie blocco unidirezionale (una tecnologia non può • essere sfruttata senza incidere su un’altra • tecnologia) • blocco bidirezionale (nessuna delle due • tecnologie può essere sfruttata • senza incidere sull’altra)

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