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Fallimento 2

Fallimento 2. Lorenzo Benatti Parma , 27 febbraio 2014. Vincolo indisponibilità. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni ( art. 42, 1° co , lf ). Sostituzione del curatore al fallito ed ai creditori.

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Fallimento 2

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Presentation Transcript


  1. Fallimento 2 Lorenzo Benatti Parma, 27 febbraio 2014

  2. Vincolo indisponibilità • La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42, 1° co, lf).

  3. Sostituzione del curatore al fallito ed ai creditori • Il curatore si sostituisce al fallito nell’amministrazione del suo patrimonio. • Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori nell’esercizio delle azioni.

  4. Siamo creditori di un fallimento • Cosa dobbiamo fare? • Prima di tutto occorre insinuarsi al passivo, che è il presupposto per poter partecipare alla liquidazione dell’attivo. • Può essere sottoscritta anche direttamente dal richiedente (non è necessario farsi rappresentare da un legale). • Va presentata (istanze tempestive) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’udienza di verifica (art. 93, 1° co., l.f.). Quelle presentate oltre quel termine si considerano tardive (art. 101, 1° co., l.f.). • Deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del ricorrente, il petitum, la causa petendi, l’indicazione di eventuali titoli di prelazione. La mancanza o l’incertezza relative ad elementi essenziali della domanda ne comporta l’inammissibilità (art. 93, 4° co., l.f.). La mancanza o l’incertezza sui titoli di prelazione ha come conseguenza il mancato riconoscimento di questa. • Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti che dimostrino le pretese vantate (v. prassi tribunali). • I documenti possono essere integrati fino alla data dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.).

  5. Procedimento di accertamento • Il curatore deve dare avviso ai creditori della data dell’udienza di verifica dello stato passivo e del termine per presentare domanda (art. 92 l.f.). • Le data dell’udienza e del termine per la presentazione della domanda sono annotate nel registro imprese (art. 17, 2° co., l.f.).

  6. Udienza di verifica • Possono partecipare tutti i creditori che hanno fatto istanza di insinuazione, i quali possono interloquire su tutte le domande. • Il curatore deve predisporre un progetto di stato passivo che deve essere depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima dell’udienza. Il curatore deve comunicare il deposito a tutti gli istanti. Tutti gli interessati possono presentare osservazioni fino al momento dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.). • In udienza il G.D. decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avendo riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate da altri interessati (art. 95, 5° co., l.f.). • Esaurita la verifica il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (art. 96, 4° co., l.f.). • L’esecutività dello stato passivo va comunicata a tutti gli istanti dal curatore.

  7. Decisioni Giudice Delegato • Inammissibilità della domanda (art. 93, 4° co., l.f.). La domanda può essere riproposta. • Oppure: • Ammissione totale, • Esclusione totale, • Ammissione/esclusione parziali del credito o della prelazione, • Ammissione con riserva, In tutti questi casi la decisione del G.D. è definitiva se non viene impugnata ai sensi dell’art. 99 l.f.

  8. Istanze tardive • Sono tardive le domande presentate: • oltre i trenta giorni precedenti la data dell’udienza di verifica dello stato passivo, • entro il dodicesimo mese (o diciottesimo in caso di proroga disposta dal G.D.) dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo. • Quelle presentate oltre quel termine sono “ultratardive”. Esse saranno soggette alla disciplina delle tardive solo se il ceditore dimostra che il ritardo è incolpevole.

  9. Procedimento per le tardive • Le tardive (e ultratardive ammissibili) sono esaminate ogni quattro mesi. • Si procede come per le tempestive: fissazione udienza, predisposizione progetto, comunicazione, udienza, decreto esecutività.

  10. Effetti ammissione tardiva • Creditori privilegiati e chirografari che dimostrino incolpevolezza ritardo (riconosciuta nel decreto o nella sentenza di ammissione): partecipano anche ai riparti precedenti. • Creditori chirografari che non dimostrino incolpevolezza ritardo: partecipano solo ai riparti successivi

  11. Liquidazione attivo • Operazioni preliminari • Identificazione beni, • Materiale apprensione, • Valutazione.

  12. Identificazione beni • Beni immobili: risultanze registri immobiliari. Immobili e mobili registrati: il curatore deve far trascrivere la sentenza di fallimento attuando una pubblicità-notizia. • Beni mobili: inventario. Con l’assistenza del cancelliere, che redige il verbale. • Alla presenza del fallito e del comitato dei creditori. • Mano a mano che si fa l’inventario il curatore prende in consegna i beni. • Nell’inventario i beni vanno indicati con il valore. • Il valore è stabilito da uno stimatore.

  13. Dichiarazione fallito • Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o gli amministratori della società fallita a dichiarare se hanno notizia di altre attività da inventariare, avvertendoli delle pene stabilite dall’art. 220 l.f. per falsa od omessa dichiarazione: è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale … omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario… Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

  14. Predisposizione P.L. • Il curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario deve predisporre un Programma di Liquidazione. • Esso deve essere approvato dal comitato dei creditori, che può proporre modifiche.

  15. Contenuto P. L. (art. 104-ter l.f.) • l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi; • la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; • le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; • le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; • le condizioni della vendita dei singoli cespiti. • Tanto l’esercizio provvisorio e l’affitto come la vendita di beni possono essere anche disposti prima della presentazione del P.L., con l’autorizzazione del G.D.

  16. Cedibilità crediti • Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione, e può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106, 1° co., l.f.). • Se il curatore opta per la riscossione può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (art. 106, 3° co., l.f.)

  17. Vendite beni mobili • Le vendite dei beni mobili devono essere effettuate sulla base di stime di operatori esperti, salvo per i beni di modesto valore; • Devono essere precedute da forme di pubblicità per favorire la massima informazione e partecipazione di interessati. • Se possibile si tenta di vendere complessi aziendali in blocco.

  18. Vendite immobili • Per la vendita degli immobili si possono seguire la procedure previste dal c.p.c. (incanto) oppure seguire le stesse regole viste per le vendite dei beni mobili (compravendita). In tale secondo caso non vi è un decreto di trasferimento del Giudice Delegato. Per garantire che i beni siano privi di gravami il G.D. deve ordinare, con apposito decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

  19. Affitto azienda art. 104 bis • E’ finalizzato alla liquidazione (può essere autorizzato solo quando paia utile al fine di una più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa).

  20. Ipotesi inefficacia • Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.) • Pagamenti (art. 65 l.f.) • Revocatoria fallimentare atti anomali (art. 67 l.f., 1° co.) • Revocatoria fallimentare atti normali (art. 67 l.f., 2° co.) ed esenzioni (3° co.)

  21. Riparti parziali e finale • Dopo decreto esecutività stato passivo: riparti parziali, ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal G.D. (art. 10, 1° co., l.f.). • Termine liquidazione attivo: ripartizione finale.

  22. PRIVILEGI • Le somme vanno erogate ai creditori privilegiati, secondo l’ordine assegnato dalla legge, e successivamente ai creditori chirografari. • I privilegi possono riguardare beni determinati oppure tutti i beni mobili o anche immobili. • Per cui ………

  23. Chiusura del fallimento (art. 118, l.f.) • Mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. Non rilevano a tal fine le domande di restituzione o rivendicazione di beni. • Pagamento od estinzione di tutti i crediti. Per chiudere il fallimento devono però essere pagati il compenso al curatore e le spese della procedura. • Compimento della ripartizione finale dell’attivo. • Mancanza di attivo (la prosecuzione del fallimento non consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura). • Il fallimento si può chiudere anche con un concordato fallimentare.

  24. Effetti chiusura • Cessano effetti patrimoniali, il fallito torna in bonis e riacquista il diritto di amministrazione e disposizione. • Cessano le incapacità speciali previste dagli artt. 48-49 l.f. • I creditori, salva l’ipotesi di esdebitazione, riacquistano il diritto di procedere individualmente contro il debitore per la parte di credito non soddisfatta, oltre agli interessi. • Cancellazione società ……….

  25. Esdebitazione • In seguito a concordato. • Per meritevolezza delle sole persone fisiche: • Devono avere tenuto un comportamento collaborativo. • Devono essere stati soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali (chirografari e quindi integralmente quelli privilegiati). • Non deve essere già stata accordata alla stessa persona nel decennio precedente. • La persona non deve avere subito condanne penali. • L’esdebitazione può essere accordata con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso che va presentata entro l’anno successivo alla chiusura. • Con l’esdebitazione restano salvi i diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

  26. Il fallimento 2 Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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