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I rifiuti per la scuola

I rifiuti per la scuola. i rifiuti da attività di servizio; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

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I rifiuti per la scuola

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  1. I rifiuti per la scuola • i rifiuti da attività di servizio; • i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; • i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Vengono considerati materiali inquinanti a titolo esemplificativo: il toner per stampanti o fotocopiatrici comprese le cartucce, i personal computer, le televisioni, i videoregistratori, i foto riproduttori, carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento, macchine fotografiche usa e getta con o senza batterie, imballaggi di qualsiasi genere (carta e cartone, legno, plastica, ecc..), pile a secco o alcaline, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, qualsiasi apparecchiatura elettronica (schede elettroniche), ecc.

  2. I rifiuti per la scuola Il D. L.vo 22/97 indica importanti definizioni: • b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ; • c) detentore: il produttore dei rifiuti è la persona fisica o giuridica (la scuola) che li detiene; • d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, • e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; • f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee; • g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B ( a cura della azienda pubblica o ditta autorizzata). • h) recupero: le operazioni previste nell'allegato A;

  3. I rifiuti per la scuola Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al decreto Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le priorità seguenti: • a) autosmaltimento dei rifiuti; • b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; • c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; • d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.

  4. I rifiuti per la scuola Corretta procedura nella Scuola Nella scuola le modalità e le responsabilità indicate dalla attuazione delle direttive vigenti sui rifiuti, sono state attribuite dal regolamento di contabilità al Dirigente Scolastico al quale, la norma impone il dovere di rivolgersi alle aziende pubbliche o concessionari e/o alle ditte specializzate per lo smaltimento di materiali speciali divenuti inutilizzabili. In particolare il problema si pone nella dismissione dei laboratori di informatica ( personal computer, stampanti, ecc.) o di qualsiasi altro laboratorio presente e per qualsiasi altra apparecchiatura elettrica o elettronica qualora il ricorso alla normale procedura di cui all’art. 52[1] del regolamento di contabilità relativo alla vendita sia stata esperita infruttuosamente. In via generale, si è dell’avviso che ogni amministrazione meglio ogni istituzione scolastica, debba effettuare alla luce di quanto disciplinato dall’art. 26 del Regolamento di contabilità ogni operazione di dismissione nell’osservanza dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. [1]I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

  5. I rifiuti per la scuola • Nell’ambito della prevista valutazione delle modalità e allorché si dovesse addivenire alla decisone di smaltire o comunque distruggere beni inutilizzabili, entreranno in gioco anche elementi inerenti all’eventuale onere economico da sostenere per lo smaltimento nel rispetto della normativa ambientale sopra evidenziata. • Il ricorso alle aziende municipalizzate operanti nel settore richiede talvolta oltre ad una particolare cernita dei beni che può dar luogo anche a difficoltà oggettive ( individuazione del personale che collabori con il consegnatario, spazi disponibili per la collocazione del materiale associato ai tempi di ritiro) anche il pagamento del relativo servizio di ritiro stabilito in base alle tariffe applicate dai singoli comuni se non addirittura il rifiuto da subito di questo servizio e il relativo smaltimento.

  6. I rifiuti per la scuola • Si ritiene quindi che in questo contesto, per il ritiro e lo sgombero, l’opzione per il ricorso a soggetti privati ovvero, aziende autorizzate e iscritte al previsto “ Albo Nazionale Gestori Rifiuti e Gestori Ambientali “ nel rispetto delle vigenti disposizioni ambientali, potrebbe rivelarsi anche economicamente più vantaggiosa. • La ricerca dell’azienda è possibile e facile, anche per il comparto scuola attraverso internet e collegandosi al sito web sopra evidenziato: http://www.albogestoririfiuti.it. • Primo fra questi motivi, in alcuni casi, il ritiro a costo zero può essere avvalorato anche da un modesto corrispettivo per il materiale ritirato che permette comunque di fare cassa, incentivo che oggi non è da sottovalutare anche se, tuttavia, la scelta della ditta deve essere espressione di assoluta garanzia considerata la delicata materia che deve assicurare i necessari equilibri fra le attività istituzionali e la tutela dell’ambiente.

  7. I rifiuti per la scuola • Il corrispettivo deriva da un possibile riutilizzo da parte dell’ azienda pubblica ma in particolare dalla ditta privata, del materiale ritirato così come espressamente disciplinato dal D.L.vo 151/2005, art. 1, comma 1, lett. a) e b, che:” prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento (cfr.), tenuto conto delle seguenti considerazioni”. • Infatti, ai sensi del successivo art. 3, comma 1, lett. e), il provvedimento stabilisce che: • Il "reimpiego" consiste nelle operazioni che consentono l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti "allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti" e il "riciclaggio" consiste nel "ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini".

  8. I rifiuti per la scuola Sono esclusi dalla procedura prevista per i rifiuti speciali: • la gestione dei rifiuti urbani • la gestione dei rifiuti radioattivi disciplinata dal D.Lgs. 230/95 Ai fini degli adempimenti di legge, il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture della scuola e assolve ai seguenti obblighi: • vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali; • emana le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali e promuove l’aggiornamento tecnico-normativo per tutto il personale; • assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti • promuove, se ritenuto necessario, l’aggiornamento tecnico-normativo delle figure preposte.

  9. I rifiuti per la scuola • Nella sua funzione si può avvalere della collaborazione del DSGA e del Servizio Prevenzione e Protezione al quale sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento qualora necessario, compreso il compito di fornire anche consulenza giuridica e tecnica. • La procedura contabile di discarico deve essere fatta nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 26 e art. 52 del regolamento di contabilità e suffragata da tutta l’idonea documentazione giustificativa al riguardo (nomina della commissione, elenchi dei beni e del relativo valore, le operazioni relative alla procedura di vendita, la delibera del Consiglio d’ Istituto come documento finale per l’ eliminazione dei beni dal patrimonio mobile).

  10. I rifiuti per la scuola Il controllo contabile da parte dei Revisori dei Conti • Relativamente alla procedura di dismissione è necessario che i Revisori dei Conti in occasione del parere sul Conto Consuntivo, verifica del mod. K variazioni intervenute nel corso dell’anno sul conto del patrimonio, ne verifichino e ne accertino la correttezza del procedimento seguito sulla base della documentazione giustificativa agli atti. • Si ritiene che, in presenza di irregolarità oltre che contabili ma anche di improprio smaltimento dei rifiuti speciali dalle quali non emerge direttamente una ipotesi di responsabilità erariale i Revisori dei Conti oltre a formulare la relativa osservazione ne dovranno tenere opportuna memoria, affinché in sede di controllo dei successivi conti consuntivi si possa verificare l’ insorgenza di eventuali oneri scaturenti dalla violazione della normativa di settore, come il pagamento di eventuali sanzioni in materia di tutela ambientale in capo alla Scuola. • Per questa eventualità, è evidente la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, idonea a legittimare l’attivazione del procedimento volto al relativo reintegro patrimoniale a carico del Dirigente Scolastico.

  11. I rifiuti per la scuola La definizione e le figure coinvolte nella Scuola • A distanza di alcuni anni dai primi acquisti o donazione dei vecchi personal computer e in un’ottica di ricognizione dei beni mobili in genere, con l’eliminazione dei beni ormai divenuti inservibili e obsoleti, bisogna affrontare anche il problema dello smaltimento di questi “particolari rifiuti” e dei riflessi contabili e non, per la corretta gestione della eliminazione formale, cartacea e materiale del bene.

  12. I rifiuti per la scuola Si ricorda anche che la legge 13/2009 citata nelle premesse “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 ha decretato quanto segue: • Art. 7-bis - Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni- Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti. • Art. 2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  13. I rifiuti per la scuola • Art. 7-quinquies -Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università - Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonche' alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  14. I rifiuti per la scuola • Per il primo articolo già siamo a conoscenza della sua valenza e della sua applicazione vedi: la dematerializzazione dei contratti individuali di lavoro. • Per il secondo invece “ il progetto finalizzato”, un preciso programma a qualsiasi livello di istruzione in accordo con le varie istituzioni locali e nazionali, come già è stato fatto in alcune scuole, sarà senz’altro per il futuro uno stimolo e uno strumento il cui fine deve essere quello di “ Educare all'ambiente e alla sostenibilità ”.

  15. Allegato A • Reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronicheIn caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere, tra l'altro, in: • Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalità richiede l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate. 2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono trattati.

  16. Allegato A • Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre "binarie" (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e recupero di dati.Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocità del computer utilizzato. 4. Formattazione "a basso livello" dei dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting–LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità; 5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso). 

  17. Allegato B Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettroniciIn caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire l’acquisizione indebita di dati personali. La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali: • sistemi di punzonatura o deformazione meccanica; • distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd); • demagnetizzazione ad alta intensità.

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